Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' delle «piattaforme semoventi». (15G00201)
Cosa sono le piattaforme semoventi secondo il Decreto Ministeriale 192/2015 e quali sono i loro requisiti di circolazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 192/2015 definisce le piattaforme semoventi come veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinati esclusivamente al trasporto su strada di manufatti e carichi indivisibili a velocità ridotta non superiore a 20 km/h. Si tratta di veicoli speciali costituiti da un gruppo motopropulsore abbinato a una o più unità modulari munite di piano di carico, oppure da un gruppo motopropulsore incorporato in un'unica unità (tipo "monolitico"). Questi veicoli sono regolamentati dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento agli articoli 10, 47, 59, 75, 93, 100 e 116 del decreto legislativo 285/1992.
Le piattaforme semoventi possono assumere configurazioni diverse in termini di massa massima e dimensioni a seconda del numero e del tipo di moduli presenti. Un aspetto rilevante è che possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente per esigenze di trasporto di manufatti di elevate dimensioni, secondo le prescrizioni della Direzione generale per la motorizzazione. Questa normativa riguarda principalmente le aziende di trasporto eccezionale, i costruttori di veicoli speciali e gli operatori logistici che necessitano di movimentare carichi indivisibili di grandi dimensioni.
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Riferimento normativo
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192
Testo normativo
DECRETO n. 192/2015
# DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192
## Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di
assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed
all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' delle
«piattaforme semoventi». (15G00201)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante «Nuovo codice della strada », e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 1, 2 e 3, 93,100 e 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada » e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 , e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008 , e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 , relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli; Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici; Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ; Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 , modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015; Viste le note del 31 luglio 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10 e 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da: a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»). In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro. 2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari necessità di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione, come previsto in Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 .
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Il Decreto Ministeriale 192/2015 regola le piattaforme semoventi come veicoli atipici per trasporti eccezionali, disciplinando omologazione, requisiti tecnici di idoneità e criteri di assimilazione ai fini della guida e circolazione stradale. La normativa si applica a veicoli modulari e monolitici destinati al trasporto di carichi indivisibili, con riferimento al Codice della Strada, al DPR 495/1992 e alle direttive europee sull'omologazione dei veicoli a motore.
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