Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67.
Quali sono i parametri obiettivi che identificano un'ente locale strutturalmente deficitario secondo il Decreto Ministeriale 217/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 217/2003 stabilisce i criteri oggettivi per identificare gli enti locali (comuni, province e comunità montane) in condizione di squilibrio strutturale nel triennio 2001-2003. Un ente è considerato strutturalmente deficitario quando almeno la metà dei parametri previsti presenta valori negativi, sulla base del rendiconto di gestione del penultimo esercizio precedente. Per le province, i parametri includono: disavanzo di amministrazione superiore al 5% delle spese, residui attivi correnti oltre il 15% delle entrate, residui passivi di spesa corrente superiori al 37%, procedimenti di esecuzione forzata non contestati, debiti fuori bilancio riconosciuti senza copertura finanziaria, spese di personale oltre il 45% delle spese correnti, e interessi passivi su mutui superiori al 13% delle entrate correnti. Questa classificazione ha conseguenze significative: gli enti deficitari vengono sottoposti al controllo centrale della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, con verifiche prioritarie sulla compatibilità finanziaria e sulle assunzioni di personale. La normativa rappresenta uno strumento di controllo centrale per prevenire situazioni di dissesto finanziario negli enti locali e garantire la sostenibilità della gestione pubblica.
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Riferimento normativo
DECRETO 10 giugno 2003, n. 217
Testo normativo
DECRETO n. 217/2003
# DECRETO 10 giugno 2003, n. 217
## Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi,
validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi
dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67.
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'articolo 242, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento; Visto l'articolo 242, comma 2, del citato testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonchè le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1; Considerato che le norme sopra richiamate, si applicano a comuni, province e comunità montane; Considerato che, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del citato testo unico, gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulle compatibilità finanziarie; Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I., e l'U.N.C.E.M.; Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali; Visto il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 aprile 2003; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizione dei parametri obiettivi per le province 1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti: a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 15 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali; c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I; d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici; g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli articoli 242 e 243, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 242 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un cacolo di normalità dei dati di rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonchè le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.». «Art. 243 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 194 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 : «Art. 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio). - 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».
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Il DM 217/2003 è il riferimento normativo per identificare enti locali strutturalmente deficitari attraverso parametri obiettivi quali disavanzo di amministrazione, residui attivi e passivi, debiti fuori bilancio e spese di personale. Commercialisti e revisori dei conti consultano questa normativa per compilare le tabelle allegate ai certificati di rendiconto di gestione, verificare la compatibilità finanziaria degli enti locali e applicare i controlli sulla gestione del personale e delle dotazioni organiche secondo le disposizioni dell'articolo 243 del Testo Unico 267/2000.
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