Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 224/2002

Regolamento recante modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, concernente: "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi del

Pubblicato: 14/10/2002 In vigore dal: 04/09/2002 Documento ufficiale

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DECRETO 4 settembre 2002, n. 224

Testo normativo

DECRETO n. 224/2002 # DECRETO 4 settembre 2002, n. 224 ## Regolamento recante modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, concernente: "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 novembre 1965, n. 1213". IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonchè di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell' articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 "; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto di modificare l'articolo 2, comma 1, del predetto regolamento, variando da triennale ad annuale l'efficacia del decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al regolamento medesimo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. n. 2482 del 16 luglio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, la parola: "triennale" è sostituita dalla parola: "annuale". Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 settembre 2002 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 212 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per i riferimenti relativi al decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531 , si rinvia alle note alle premesse; per il testo dell'art. 2, comma 1, si rinvia alle note all'art. 1. Note alle premesse: - Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonchè un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell' art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2000 . - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Nota all'art. 1: - Il nuovo testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, a seguito della modifica operata dal regolamento qui pubblicato è il seguente: "1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito il Ministro, con proprio decreto avente efficacia annuale, adottato previo parere della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all' art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , definisce: a) il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al presente regolamento, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito il Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ; b) la misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), in favore dei soggetti produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile; c) la misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).".

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