Credito d'imposta sulle riserve matematiche – spettanza del c.d. recupero ''ulteriore'' in caso di cessione di portafoglio assicurativo – articolo 1, commi 2 e 2–bis del decreto–legge del 24 settembre 2002, n. 209
In caso di cessione di un portafoglio assicurativo, a chi spetta il credito d'imposta sulle riserve matematiche e il relativo "credito ulteriore"?
Spiegato da FiscoAI
Quando una compagnia di assicurazioni cede un portafoglio di polizze vita a un'altra impresa, il credito d'imposta sulle riserve matematiche (IRM) versato sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 209/2002 si trasferisce interamente al cessionario. Questo credito rappresenta un anticipo sulle imposte che verranno applicate sulle prestazioni erogate in relazione ai contratti ceduti, quindi non può rimanere in capo alla cedente. Il cessionario potrà utilizzare tale credito sia per compensare le ritenute e imposte sostitutive ordinarie applicate sulle prestazioni assicurative (recupero "ordinario"), sia per compensare altre imposte, ritenute e contributi quando l'IRM versato nel quinto anno precedente supera le imposte dovute nell'anno corrente (recupero "ulteriore"). Questo meccanismo di recupero ulteriore, introdotto dal decreto-legge 168/2004, consente al cessionario di utilizzare l'eccedenza di credito senza i limiti ordinari di compensazione, purché non sia ancora trascorso un quinquennio dalla cessione del portafoglio. È fondamentale che il cessionario disponga di separata evidenza analitica delle polizze, delle riserve, del credito IRM e delle imposte afferenti il portafoglio acquisito, poiché l'Amministrazione finanziaria potrà controllare la corretta determinazione e ripartizione di tali elementi.
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Riferimento normativo
Credito d'imposta sulle riserve matematiche – spettanza del c.d. recupero ''ulteriore'' in caso di cessione di portafoglio assicurativo – articolo 1, commi 2 e 2–bis del decreto–legge del 24 settembre 2002, n. 209
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 173/2024
OGGETTO: credito d'imposta sulle riserve matematiche – spettanza del c.d. recupero
''ulteriore'' in caso di cessione di portafoglio assicurativo – articolo 1,
commi 2 e 2–bis del decreto–legge del 24 settembre 2002, n. 209
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.A. rappresentanza generale per l'Italia (nel seguito anche l'''Istante'', la
''Branch'' o anche ''Alfa IT''), è la stabile organizzazione italiana di una compagnia di
assicurazioni costituita secondo il diritto di un altro Stato UE, autorizzata dall'Autorità
di Vigilanza del medesimo Stato membro UE, con il consenso dell'Istituto di Vigilanza
italiano (''IVASS''), ad esercitare, in Italia, l'attività assicurativa dei rami vita (ramo I,
ramo III, ramo V e ramo VI) in regime di stabilimento, a norma dell'articolo 23 del
decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 (''Codice delle Assicurazioni Private'').
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Nello specifico, l'Istante precisa che la Branch è stata costituita in data ...,
attraverso l'istituzione in Italia di una sede secondaria con rappresentanza stabile della
compagnia assicurativa UE, ai sensi dell'art. 2508 del Codice civile.
Tanto premesso, l'Istante rappresenta che, in data ..., la Branch ha acquisito da
Beta S.p.A. (di seguito, anche ''Beta'' o ''cedente'') un portafoglio assicurativo di polizze
vita, comprendente polizze Ramo I collegate a gestioni separate e polizze Ramo III
collegate a fondi interni assicurativi, unitamente alle relative riserve tecniche e agli attivi
a copertura delle riserve stesse, nell'ambito di un'operazione di acquisizione di ramo di
azienda.
Nel ramo di azienda oggetto di cessione, è stato ricompreso il credito d'imposta
sulle riserve matematiche di cui all'articolo 1, commi 2 e 2bis del decretolegge del 24
settembre 2002, n. 209, riferibile alle riserve cedute (nel seguito, anche ''il credito IRM''),
determinato in misura pari a euro ... e quantificato mediante una ricostruzione analitica
delle riserve matematiche relative a polizze vita rientranti nel perimetro del portafoglio
ceduto.
In sede di determinazione del credito IRM relativo al portafoglio ceduto, è stata
inoltre determinata la quota parte d'imposta sulle riserve matematiche (di seguito, ''IRM'')
versata annualmente nel periodo ..., attribuibile al suddetto portafoglio.
In esito ai conteggi effettuati, in data ..., la cedente Beta ha rilasciato ad Alfa IT
una lettera di attestazione dell'IRM versata nel periodo ... con indicazione, per ciascuna
annualità, della quota parte d'imposta relativo al portafoglio ceduto, di spettanza di Alfa
IT, e della quota parte d'imposta relativa al portafoglio post cessione, ritenuta di propria
spettanza.
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Alfa IT intende utilizzare il credito IRM non solo per il versamento delle ritenute
e imposte sostitutive previste, rispettivamente, dall'articolo 6 della Legge 26 settembre
1985, n. 482 e dall'articolo 26ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. recupero
''ordinario''), ma, ricorrendone i presupposti, anche in compensazione di altre imposte,
ritenute e contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato D.L. n. 209/2002 (c.d.
recupero ''ulteriore'').
In merito, l'Istante evidenzia che, ai sensi della norma citata, se in un anno
l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive e delle ritenute sui redditi compresi
nelle prestazioni erogate agli assicurati risulta inferiore all'imposta sulle riserve
matematiche versata per il quinto anno precedente, l'intera differenza può essere
recuperata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.l.gs. n. 241 del 1997,
con qualsiasi altra imposta, ritenuta o contributo dovuti dall'impresa di assicurazione,
senza applicazione del limite annuale stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n.
388 del 2000.
In applicazione della disposizione citata, la Branch, per il periodo d'imposta ...,
intenderebbe, quindi, porre a confronto l'IRM versata dalla cedente per il quinto anno
precedente relativa alle polizze incluse nel portafoglio acquisito, con le ritenute ed
imposte sostitutive applicate da Alfa IT sui redditi di capitale di fonte assicurativa
corrisposti in dipendenza delle suddette polizze, recuperando l'eventuale differenza quale
credito d'imposta ''ulteriore'', mediante compensazione effettuata ai sensi dell'articolo 17
del D.Lgs. n. 241/1997.
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Tale confronto verrà operato anche per le successive annualità sino al ...,
considerando per ciascuna annualità le ritenute ed imposte sostitutive che saranno
applicate dalla Branch e l'IRM versata da Beta per il quinto anno precedente.
Tanto precisato, con riferimento al caso prospettato, l'Istante chiede conferma
che il credito d'imposta ''ulteriore'', che dovesse emergere, per ciascuna annualità, quale
differenza tra l'imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente
dalla cedente Beta di competenza di Alfa IT nel periodo ... e l'ammontare complessivo
delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate da Alfa IT sui redditi compresi nelle
prestazioni erogate agli assicurati nel periodo..., sia di spettanza della Branch.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che alla Branch spetti non solo la titolarità del credito IRM
ricompreso nel ramo di azienda acquisito, ma anche il ''credito ulteriore'' che dovesse
originarsi per ciascuna annualità del periodo ....
In proposito, l'Istante evidenzia che, in risposta ad una richiesta di consulenza
giuridica posta dall'Associazione di categoria all'Agenzia delle Entrate relativamente
alle modalità di recupero del credito IRM in caso di cessione totale o parziale di
azienda, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, con la nota prot. n. ... del ..,
che tale operazione ''determina una cessione del credito corrispondente all'imposta
relativa alle riserve matematiche ad esso riferibili, che pertanto potrà essere recuperato
esclusivamente dal cessionario.
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Diversamente l'impresa cedente sarebbe nell'impossibilità di recuperare il
credito, considerato che per sua natura rappresenta un anticipo sulle imposte che
verranno applicate sulle prestazioni erogate in relazione ai contratti di cui trattasi''.
Pertanto, a parere dell'Istante, con la nota citata, è stato espresso il principio
secondo cui, in caso di cessione di azienda (o ramo di azienda) sia da ricomprendere nel
portafoglio oggetto di cessione anche il credito IRM corrispondente all'imposta versata
dalla cedente in relazione alle riserve trasferite.
Ciò al fine di consentire il recupero del suddetto credito mediante l'utilizzo in
sede di versamento delle imposte sostitutive e ritenute applicate sulle prestazioni delle
polizze trasferite.
L'Istante ritiene che tale interpretazione, formulata prima dell'introduzione del
meccanismo di recupero ulteriore del credito IRM disposta dall'art. 2, comma 1 del
decretolegge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio
2004, n. 191, trovi applicazione anche in relazione a tale modalità di recupero del credito
IRM, introdotta dal legislatore per agevolare il riassorbimento del credito IRM maturato
in capo alle imprese di assicurazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle argomentazioni esposte e degli elementi presentati dal contribuente, assunti
acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione del contenuto, e non riguarda la verifica della corretta
determinazione del credito d'imposta sulle riserve matematiche citato nell'istanza, né la
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corretta determinazione dell'IRM versata, per il quinquennio precedente da Beta, né la
corretta ripartizione del credito IRM tra la cedente Beta e la cessionaria Alfa IT.
Su tali aspetti resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, si osserva che l'articolo 1, comma 2, del decretolegge del 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2001,
n. 265, ha introdotto, per le società e gli enti esercenti attività assicurativa, una forma di
prelievo fiscale sullo stock delle riserve matematiche dei rami vita risultanti dal bilancio
di ciascun esercizio, con esclusione, inter alia, di quelle relative ai contratti aventi per
oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, quale ne sia la causa, ovvero di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Come chiarito dalla circolare del 26 novembre 2002, n. 85/E, l'imposta versata
costituisce un credito d'imposta da utilizzare a scomputo dei versamenti delle ritenute
effettuate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 e delle imposte sostitutive
di cui all'articolo 26ter) del DPR n. 600 del 1973.
Successivamente, il decretolegge del 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004, ha integrato il citato comma 2,
prevedendo che ''a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette
imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata
ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2bisper il quinto anno
precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione
delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
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dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le
modalità previste dall'articolo 43 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602''(c.d. ''credito ulteriore'').
A tal proposito, con la risoluzione 10 aprile 2008, n. 146/E, è stato ulteriormente
precisato che, nell'ipotesi in cui in un determinato periodo di imposta risulti
un'eccedenza dell'imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno
precedente rispetto all'ammontare complessivo delle ritenute (o altro debito previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) da versare nel medesimo periodo
di imposta, l'impresa di assicurazione potrà utilizzare l'eccedenza in compensazione nei
periodi di imposta successivi.
Il medesimo documento, precisa, inoltre, che, fino a quando vi è la possibilità di
avvalersi dell'istituto della compensazione (sussistenza di posizioni fiscali debitorie), il
sistema non consente di prendere in considerazione soluzioni diverse, quali la procedura
di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, con la risposta a consulenza
giuridica prot.n. ... del ... proposta dall'Associazione di categoria e menzionata
anche dall'Istante è stato chiarito che la cessione totale o parziale di un portafoglio
assicurativo determina il trasferimento del credito corrispondente all'imposta sostitutiva
relativa alle riserve matematiche ad esso riferibili che, pertanto, potrà essere recuperato
esclusivamente dal cessionario.
Ciò implica che anche il c.d. ''credito ulteriore'', di cui all'articolo 1, comma 2, del
decretolegge 209/2002, sarà di spettanza del cessionario nel caso specifico, l'istante
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Alfa IT naturalmente qualora non sia ancora trascorso un quinquennio dalla cessione
del portafoglio assicurativo.
In particolare, ai fini della determinazione del citato ''credito ulteriore'', la Branch
dovrà prendere in considerazione l'IRM versata, per il quinto anno precedente, da parte
della cedente Beta, esclusivamente in relazione al portafoglio assicurativo oggetto di
cessione.
Resta inteso che, al fine del riconoscimento in capo al cessionario del menzionato
credito, occorre che sia stata data separata evidenza delle polizze, delle riserve, del
credito IRM e delle ritenute ed imposte sostitutive afferenti il portafoglio assicurativo
acquistato dall'Istante, i cui criteri e modalità di attuazione, si ribadisce, potranno essere
sindacati in sede di controllo.
firma su delega del Direttore Centrale Grandi
contribuenti e internazionale Fabio Ignaccolo
Delega n. 9133 del 18 settembre 2023
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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Il credito d'imposta sulle riserve matematiche (IRM) è disciplinato dal decreto-legge 209/2002 e rappresenta un istituto fondamentale per le imprese di assicurazione che operano nei rami vita. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere il meccanismo di recupero ordinario (articolo 6 legge 482/1985 e articolo 26-ter DPR 600/1973) e il recupero ulteriore (articolo 17 decreto legislativo 241/1997), nonché le regole sulla cessione di portafoglio, sulla compensazione fiscale e sulla determinazione analitica delle riserve matematiche cedute.
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