Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 115/2002
Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riferimento normativo
Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 31/2022
OGGETTO: Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito
patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara di voler intraprendere un giudizio di separazione dal marito
con accesso all'istituto del gratuito patrocinio.
La Contribuente fa presente che è disoccupata, che non è proprietaria di alcun
immobile o bene mobile registrato e che "beneficia del reddito di cittadinanza per
nucleo familiare", con carta intestata al coniuge.
L'Istante evidenzia, inoltre, che:
- ai sensi dell'articolo 76, commi 3 e 4 del d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, può
essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini
IRPEF non Superiore ad euro 11.746,68 e che, trattandosi di un giudizio di
separazione, nella determinazione del reddito non si tiene conto dei redditi del
coniuge;
- come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 313 del 30 aprile
2021, sebbene il reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito
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per l'ammissione al gratuito patrocinio, nel giudizio di separazione dei coniugi non si
tiene conto della somma dei redditi dei familiari conviventi ma esclusivamente del
reddito personale.
Ciò posto, l'Istante chiede se e in quale misura il reddito di cittadinanza per
nucleo familiare rilevi ai fini della determinazione del proprio reddito per l'ammissione
al gratuito patrocinio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che, ai fini della determinazione del limite di reddito per
l'ammissione al gratuito patrocinio, il reddito di cittadinanza per nucleo familiare non
possa essere a lei imputato per intero ma debba essere imputato nella misura del 50 per
cento a ciascun coniuge, dal momento che tale beneficio è riconosciuto ad entrambi i
coniugi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il patrocinio per i non abbienti (cd. "gratuito patrocinio") è previsto dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (di seguito
"Testo unico spese di giustizia").
Ai sensi del comma 1 del successivo articolo 76 può essere ammesso al gratuito
patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Il medesimo articolo 76 al comma 2 stabilisce che se l'interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto
istante. In tal caso, ai sensi dell'articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di
reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
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Il citato articolo 76, al comma 4, prevede che si tiene conto del solo reddito
personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi
in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il
nucleo familiare con lui conviventi.
Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di
separazione (pure se consensuale ex art. 711 c.p.c.); pertanto, ai fini dell'applicabilità
della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere
cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di
interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al citato articolo
76, comma 4, del Testo unico spese di giustizia (cfr. sentenza della Corte di
Cassazione n. 20545 del 29 settembre 2020).
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 76 del
Testo unico spese di giustizia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per
poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito
patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28
marzo 2019, n. 26.
Tale beneficio consiste in un sostegno economico ad integrazione dei redditi
familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale,
di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto
per l'inclusione sociale.
Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 4 del 2019, il reddito di
cittadinanza è riconosciuto "ai nuclei familiari", al ricorrere di requisiti soggettivi e
reddituali, spressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la
condizione economica rilevante per l'erogazione del sussidio.
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Alcuni dei predetti requisiti sono da verificarsi in capo al componente
richiedente il beneficio [cfr. articolo 2, comma 1, lettere a) e c-bis)], altri sono da
verificarsi in capo al nucleo familiare nel suo complesso [cfr. articolo 2, comma 1,
lettera b)], altri attengono a ciascun componente del nucleo familiare singolarmente
considerato [cfr. articolo 2, comma 1, lettera c)].
La determinazione della soglia reddituale al di sotto della quale è riconosciuto il
beneficio dipende dal parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma
4, che fa da moltiplicatore in base al numero di componenti del nucleo familiare.
L'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 prevede, inoltre, la
possibilità di erogare il reddito di cittadinanza suddiviso per ogni singolo componente
maggiorenne del nucleo familiare e che tale disposizione è stata recentemente attuata
con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 aprile 2021.
In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale, rubricato "beneficio
spettante al singolo componente", prevede espressamente che «1. Il Beneficio ad
integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni,
riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite.
2. Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al
beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta di
cui all'art. 4. In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato di
comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno; in caso di
mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la
domanda di Reddito di cittadinanza».
Ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto 30 aprile 2021, se è richiesta
l'erogazione suddivisa del reddito di cittadinanza, vengono emesse più carte,
corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso
dette carte.
Le illustrate disposizioni consentono, quindi, di individuare la quota del reddito
di cittadinanza di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare.
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Con specifico riferimento al quesito posto dall'Istante in merito alla misura con
cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella
determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l'ammissibilità al
gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, si rappresenta
quanto segue.
Da quanto emerge dall'istanza, il predetto coniuge è soggetto richiedente il
reddito di cittadinanza che è anche l'intestatario della Carta Rdc mediante la quale è
erogato il beneficio economico ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto
legge n. 4 del 2019.
Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore
del nucleo familiare di cui fa parte anche l'Istante che dichiara di "beneficiare" del
predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della
ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe
considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che
nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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