Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 23/2002

Istanza di interpello - Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006)

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

È possibile cumulare la detrazione fiscale del 55% per interventi di efficienza energetica con i contributi regionali per i medesimi lavori?

Spiegato da FiscoAI
No, a partire dal 1° gennaio 2009 non è più possibile cumulare la detrazione d'imposta del 55% per interventi di riqualificazione energetica con altri contributi regionali, locali o comunitari per gli stessi lavori. Questa limitazione è stata introdotta dal decreto legislativo n. 115/2008, che ha stabilito un divieto generale di cumulo tra gli strumenti di incentivazione statali e gli incentivi di altre amministrazioni pubbliche. Il contribuente deve quindi effettuare una scelta: beneficiare della detrazione fiscale del 55% oppure fruire dei contributi regionali (finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, garanzie), ma non entrambi contemporaneamente per lo stesso intervento. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa regola si applica a tutte le forme di erogazione di somme, sia dirette che a copertura di capitale e interessi, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

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Riferimento normativo

Istanza di interpello - Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006) - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 26 gennaio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello – Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006). ESPOSIZIONE DEL QUESITO La Regione istante fa presente che, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, pone in essere talune iniziative finalizzate a promuovere interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio del territorio piemontese, sulla base della disciplina dettata dalla legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002. Le iniziative in esame sono realizzate avvalendosi dei seguenti strumenti di agevolazione: a) finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo; b) contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l’entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari; c) prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione. 2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE A parere della regione istante, il divieto di cumulo previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115 del 2008 non interessa la normativa regionale in esame in quanto questa non prevede l’erogazione di contributi in conto capitale, tali da ridurre direttamente l’entità dei costi sostenuti per l’intervento ma, piuttosto, la concessione di incentivi destinati a facilitare l’accesso del beneficiario ai mezzi finanziari e a ridurre l’incidenza degli oneri relativi al contratto di finanziamento stipulato. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Con riferimento alla richiesta presentata, occorre rilevare, in via preliminare, che l’istanza di interpello in esame è da ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 26 aprile 2001, n. 209, in quanto non è riferita ad un caso concreto e personale ma ad interessi di rilevanza generale, che riguardano i contribuenti che intendano fruire delle agevolazioni regionali in questione. Ciò nonostante, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La legge 27 dicembre 2006 n. 296, finanziaria per il 2007, ai commi 344 e seguenti e successive modificazioni, ha introdotto una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2010, secondo le modalità stabilite dal decreto di attuazione 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e successive modificazioni. Tale detrazione, secondo quanto originariamente previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 – contenente “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio 3 edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre, n. 296” – era compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi. Con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, è stato chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l’applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. n bis), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata. Successivamente è stato emanato il decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, recante norme di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”. L’art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”. Il successivo comma 4 prevede che “Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento alle disposizioni di cui al presente comma”. Il Ministero dello Sviluppo Economico - istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica - chiamato dalla scrivente ad esprimersi sulla portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 4 115/2008, ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali. Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”, contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali. Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti ministeriali riportati, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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La risoluzione riguarda il cumulo di incentivi per l'efficienza energetica secondo l'articolo 6 del D.Lgs. 115/2008, la detrazione IRPEF del 55% per riqualificazione energetica, e il divieto di cumulo con contributi regionali e locali. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare quale strumento di agevolazione sia più conveniente per il cliente, considerando anche l'articolo 17 del TUIR sulla tassazione separata dei rimborsi di oneri già dedotti.

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