Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 209/2002

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - articolo 68, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione esteri tramite modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 209/2002 istituisce il codice tributo "1695" per consentire il versamento dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione stipulati con imprese estere. Questa imposta si applica ai soggetti che riscuotono i redditi derivanti da contratti di assicurazione quando l'imposta sostitutiva non è applicata direttamente dalle compagnie assicurative estere o da un loro rappresentante fiscale. In pratica, riguarda intermediari e soggetti che gestiscono premi assicurativi per conto di assicuratori esteri operanti in regime di libertà di prestazione di servizi. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 nella sezione "Erario", indicando il codice tributo 1695 e l'anno di riferimento nel formato AAAA. Per il primo periodo d'imposta (2011), il versamento doveva essere completato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011. L'imposta è commisurata esclusivamente al valore dei contratti di assicurazione, e i contraenti sono tenuti a fornire la documentazione necessaria per la determinazione della base imponibile.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - articolo 68, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ____________ Roma, 12 novembre 2012 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - articolo 68, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 L’articolo 68, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede nuove disposizioni in materia di assicurazioni estere. In particolare, l’articolo 68, comma 1, del citato decreto-legge, ha inserito all’articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo, ove è disposto che “Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti”. L’articolo 68, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha inserito all’articolo 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, il comma 2-sexies, in cui è previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. (…)”. 2 L’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stabilisce che “In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011”. Per consentire il versamento dell’imposta in parola, tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo: • “1695” denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002” In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE

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Il codice tributo 1695 è lo strumento operativo per gestire l'imposta sostitutiva sui contratti di assicurazione esteri, disciplinata dall'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 209/2002. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa normativa per correttamente adempiere agli obblighi di versamento tramite F24 per i soggetti che operano come intermediari di assicurazioni estere, garantendo la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva e il rispetto dei termini di versamento.

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