Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 234/1993

Regolamento recante le modalita' di svolgimento del concorso interno previsto, per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Pubblicato: 17/07/1993 In vigore dal: 15/02/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 15 febbraio 1993, n. 234

Testo normativo

DECRETO n. 234/1993 # DECRETO 15 febbraio 1993, n. 234 ## Regolamento recante le modalita' di svolgimento del concorso interno previsto, per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ed in particolare l'art. 16, primo comma, ai sensi del quale la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di complessivo servizio effettivo; Ritenuto di dover regolamentare le modalità di svolgimento di detto concorso; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1985 e 29 settembre 1988; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Bando di concorso 1. Il concorso interno di cui all' art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , è indetto con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare sul Bollettino ufficiale del personale. 2. Il bando del concorso di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione allo stesso; c) i programmi e il diario delle prove d'esame; d) ogni altra precisazione e notizia utile. 3. I requisiti di cui al punto b) del precedente comma devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L' art. 16 del D.P.R. n. 337/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) è così formulato: "Art. 16 (Nomina a vice revisore tecnico). - La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121 . Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso; b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso". Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoporsi al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 16 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota al titolo.

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