Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 236/2010
Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. (10G0254)
Riferimento normativo
DECRETO 23 novembre 2010, n. 236
Testo normativo
DECRETO n. 236/2010
# DECRETO 23 novembre 2010, n. 236
## Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali. (10G0254)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 ; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 ; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 ; Visto l' articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 ; Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, rifusione della direttiva 98/18/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 settembre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. UL n. 44057 del 28 ottobre 2010; Rilevata la necessità di definire i parametri di sicurezza per determinate tipologie di navi al fine di poter accedere alle misure alternative previste dal presente decreto; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le navi passeggeri e ro-ro passeggeri: a) di classe B esistenti ai fini dell'articolo 3 del presente decreto; b) di classe B esistenti con più di trentasei passeggeri ai fini dell'articolo 4 del presente decreto; e che effettuano navigazione tra porti nazionali ovvero tra porti nazionali e le isole minori italiane, e, comunque, entro due ore da porti ed ancoraggi sicuri. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - La legge 23 maggio 1980, n. 313 , recante «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. - La legge 5 giugno 1962, n. 616 , recante «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , recante «Attuazione della direttiva 94/57/CE , relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293 , recante: «Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1997, n. 210. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , recante «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O. - Si riporta il testo dell' art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , recante: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.: «Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purchè tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonchè, a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilità di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento».
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