Decreto Ministeriale
Imposte_Indirette
Decreto Ministeriale 244/1988
Misure relative all'applicazione del prelievo di corresponsabilita' sui cereali.
Riferimento normativo
DECRETO 22 giugno 1988, n. 244
Testo normativo
DECRETO n. 244/1988
# DECRETO 22 giugno 1988, n. 244
## Misure relative all'applicazione del prelievo di
corresponsabilita' sui cereali.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 , modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1097/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 , ed in particolare gli articoli 4 e 4ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali; Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali; Visto il regolamento CEE n. 1530/88 della commissione del 1› giugno 1988 recante misure nell'ambito del regime di esenzione dei piccoli produttori dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a); Rilevato che l'importo del prelievo di corresponsabilità e del prelievo di corresponsabilità supplementare ammonta complessivamente a L. 17.184 per tonnellata di cereale; Considerato che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata; Decreta: Art. 1 P r e l i e v o ((Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 , riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del riso. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione "prelievo". Ai fini del prelievo, la campagna inizia il 1› giugno e termina il 31 maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1› luglio e termina il 30 giugno. Con apposito decreto ministeriale, per ogni campagna, sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonchè le eventuali variazioni dello stesso, e rispettive decorrenze, secondo le decisioni adottate in sede comunitaria. Per la sola campagna 1988-89 ed a partire dal 1› gennaio 1989 l'importo del prelievo è pari a L. 13.488,77 per tonnellata di cui L. 4.692,45 a titolo di prelievo supplementare residuo e non rimborsabile)) .
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