Decreto Ministeriale
Imposte_Indirette
Decreto Ministeriale 310/1987
Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico.
Riferimento normativo
DECRETO 16 aprile 1987, n. 310
Testo normativo
DECRETO n. 310/1987
# DECRETO 16 aprile 1987, n. 310
## Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti
dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro
automobilistico.
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 , che: 1) istituisce l'imposta erariale di trascrizione sulle formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; 2) prevede il pagamento di detta imposta al momento della richiesta delle formalità per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia - Ufficio del pubblico registro automobilistico; Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, e successive modificazioni con il quale, in applicazione di quanto disposto dai suddetti articoli della legge medesima sono state: a) stabilite le modalità relative: alle segnalazioni che l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare all'ufficio del registro dello stesso capoluogo per la riscossione dell'imposta suppletiva e per l'applicazione delle sanzioni. alla trasmissione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile di uno degli originali delle scritture private con sottoscrizione autenticata e della copia autenticata delle scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente; alla segnalazione che l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni, in caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto; alla riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione ed ai relativi controlli; b) sono stati stabiliti i dati ed i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria nonchè le relative modalità di trasmissione; Ritenuta l'opportunità di sostituire il richiamato decreto ministeriale 30 dicembre 1977 e successive modificazioni per: a) comprendere nelle istruzioni e nelle modalità di ordine esecutivo relative alla riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione negli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, anche i casi in cui le formalità vengono eseguite con ritardo rispetto alla data della relativa richiesta; b) tener conto delle modifiche intervenute nelle procedure automatiche; Decreta: Art. 1 Le note di formalità presentate a ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e di cui all' art. 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, diritti ed emolumenti, da corrispondersi contestualmente alla presentazione. Le stesse note devono essere accompagnate da un elenco di presentazione, in duplice copia al quale l'ufficio attribuisce un numero d'ordine progressivo giornaliero; sull'elenco devono essere indicati, dal richiedente, i dati identificativi di ciascuna formalità del veicolo di cui trattasi, nonchè il totale delle somme di cui al comma precedente relative a ciascuna delle formalità indicate nell'elenco. Una copia dell'elenco, integrato dall'ufficio con i numeri progressivi iniziale e finale assegnati, nel registro di cui all' art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , alle formalità contenute nell'elenco medesimo, viene restituita al richiedente nello stesso giorno di presentazione e costituisce quietanza provvisoria delle somme contestualmente versate ai sensi del primo comma. Le quietanze definitive delle somme versate all'ufficio sono costituite dagli esemplari delle note di formalità restituite al richiedente, sia per le richieste accolte ed eseguite, sia per quelle rifiutate. L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, per ciascuna formalità richiesta, provvede alla numerazione progressiva delle note di formalità, al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute di cui al primo comma; nonchè alle annotazioni nel registro progressivo ai sensi dell' art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 . Nel medesimo registro l'ufficio deve altresì annotare l'ammontare dell'imposta riscossa, nonchè i compensi di spettanza dell'Automobile club d'Italia, di cui all' art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 . NOTE Nota al primo comma delle premesse: Il testo dell' art. 1 della legge n. 952/1977 , recante modificazioni alle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro, è il seguente: "Art. 1. - In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità. Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico. All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge". Nota al secondo comma delle premesse: Il testo degli articoli 2 e 3, come modificati dall' art. 8-bis della legge 10 dicembre 1981, n. 692, 4, 5 e 6 della legge n. 952/1977 , è il seguente: "Art. 2. - L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È però dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria. Le formalità di cui all'art. 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per le scritture estere. Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari alla imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali A.C.I., uffici del P.R.A.: la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidamente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalità è stata eseguita. Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purchè compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , nonchè, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro". "Art. 3. - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del P.R.A., entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo art. 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva". "Art. 4. - Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico: a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio; b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro automobilistico; c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera b) del comma precedente è esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico. Nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto e tutti gli altri dati di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di escludere l'indicazione dei numeri di codice fiscale dalle note relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle note relative ad atti pubblici da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Le richieste di formalità sono irricevibili se le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma. Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera a) del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile. Con il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo art. 6 sono stabilite le modalità di applicazione del comma precedente". "Art. 5. - In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e successive modificazioni ed integrazioni, è redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo art. 6. Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia". "Art. 6. - Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'art. 4, nonchè per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalità eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'art. 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in L. 35 per ciascuna formalità eseguita. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonchè i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione". Nota al terzo comma delle premesse: Il D.M. 30 dicembre 1977 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977 . Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 22 del R.D. n. 1814/1927 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia, è il seguente: "Art. 22. - Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note. Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce. La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A.C.I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data".
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