Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (15G00045)
Quali sono le regole tecniche e operative che il Decreto Ministeriale 32/2015 stabilisce per la vendita telematica di beni mobili e immobili?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 32/2015 è un regolamento che disciplina come devono svolgersi le vendite di beni mobili e immobili attraverso gare telematiche nei procedimenti civili. Si applica a tutti i casi previsti dal codice di procedura civile e riguarda principalmente i tribunali, gli ufficiali giudiziari e le piattaforme telematiche autorizzate che gestiscono queste aste online. Il decreto stabilisce le regole tecniche e operative che garantiscono che le procedure telematiche rispettino principi fondamentali come la competitività tra i partecipanti, la trasparenza delle operazioni, la semplificazione dei processi, l'efficacia, la sicurezza dei dati e la regolarità delle transazioni. In pratica, il regolamento definisce come deve funzionare una piattaforma di asta telematica, quali requisiti di sicurezza deve avere, come devono essere gestiti i dati personali e come garantire che tutti i partecipanti abbiano pari opportunità di fare offerte. Per professionisti come avvocati, consulenti e operatori del settore immobiliare, questo decreto è rilevante perché disciplina le modalità concrete con cui partecipare alle aste giudiziali online e come tutelare i diritti dei clienti in questi procedimenti.
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Riferimento normativo
DECRETO 26 febbraio 2015, n. 32
Testo normativo
DECRETO n. 32/2015
# DECRETO 26 febbraio 2015, n. 32
## Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento
della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche
nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi
dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile. (15G00045)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , recante disposizioni per le vendite con modalità telematiche; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 , che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso nel corso della riunione del 15 maggio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota del 12 febbraio 2015, ai sensi del predetto articolo; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile : "Art. 161-ter. Vendite con modalità telematiche. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.". Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4bis. - 4ter. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 154 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ): "Art. 154. Compiti. 1. - 2. - 3. (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. 5. - 6. (Omissis).".
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Il DM 32/2015 è il riferimento normativo per chi opera con gare telematiche, aste online giudiziali e vendite di beni mobili e immobili in ambito civile. Professionisti del settore legale e immobiliare lo consultano per comprendere i requisiti di sicurezza informatica, trasparenza procedurale, protezione dei dati personali e regolarità delle procedure telematiche nelle esecuzioni immobiliari e nelle vendite giudiziali.
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