Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 33/2021

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. (21G00036)

Pubblicato: 15/03/2021 In vigore dal: 12/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 33/2021 al regolamento sull'archivio informatizzato degli assegni bancari e delle carte di pagamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 33/2021 modifica il precedente regolamento del 2001 per adeguarlo alla normativa europea sulla protezione dei dati personali e alle nuove disposizioni sui servizi di pagamento. Le modifiche riguardano principalmente l'archivio informatizzato gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie dati su assegni emessi senza provvista e carte di pagamento per le quali è stata revocata l'autorizzazione. Il decreto introduce l'obbligo per gli emittenti di carte di pagamento di annotare nell'archivio l'avvenuto pagamento di tutte le ragioni di debito effettuato successivamente all'iscrizione, permettendo così ai debitori di regolarizzare la propria posizione. Le modifiche sostituiscono i riferimenti alla vecchia normativa sulla privacy (legge 675/1996) con i riferimenti al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Codice della privacy italiano (d.lgs. 196/2003), allineando il trattamento dei dati personali agli standard europei. Inoltre, il decreto aggiorna le disposizioni sui diritti dell'interessato, consentendo l'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti secondo le procedure previste dal GDPR, anche presso le sezioni remote dell'archivio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 12 gennaio 2021, n. 33

Testo normativo

DECRETO n. 33/2021 # DECRETO 12 gennaio 2021, n. 33 ## Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. (21G00036) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonchè le modalità con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 , recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE , 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 , e abroga la direttiva 2007/64/CE , nonchè adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; ed in particolare l'articolo 6, comma 3, che ha aggiunto l' articolo 10-ter alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 »; Visto l' articolo 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , che reca la disciplina del preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e l'annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito; Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458 ; Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmessa in data 27 novembre 2020; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458 1. Al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 4, le parole «di cui all' articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 »; b) all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e avvenuto pagamento, effettuato successivamente all'iscrizione nell'archivio, di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente»; c) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono trasmessi all'archivio anche i dati relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente effettuato successivamente all'iscrizione.»; d) all'articolo 11, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato sono esercitati, anche presso le sezioni remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo l' art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ): «Art. 36 (Archivio informatico). - 1. (omissis). 2. Con regolamento emanato, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.». - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , reca: « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ». - Si riporta il testo l' art. 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari): «Art. 10-ter (Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito). - 1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso. 2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui è operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, così come comunicato dalla Banca d'Italia. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni.». - Il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458 , reca: «Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento». Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 7 e 11 del citato decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458 , così come modificati dal presente regolamento: «Art. 1 (Struttura dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento). - 1. L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'Italia dall' art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , introdotto dall' art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 2. L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture. 3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio. 4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio, questi è tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull'attività svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .». «Art. 2 (Dati contenuti nell'archivio). - 1. Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati: a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione; b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto all'atto della conclusione della convenzione di assegno; c) per gli enti, anche se privi di personalità giuridica, traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianale; d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa, importo; e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento; f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti; g) per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente, numero, scadenza e avvenuto pagamento, effettuato successivamente all'iscrizione nell'archivio, di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; h) per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza. 2. Sono altresì iscritti in archivio i dati relativi all'indicazione dell'autorità procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui all' art. 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , delle norme di legge violate, nonchè del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.». «Art. 7 (Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento). - 1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate. Sono trasmessi all'archivio anche i dati relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente effettuato successivamente all'iscrizione.». «Art. 11 (Diritti dell'interessato). - 1. Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato sono esercitati, anche presso le sezioni remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 33/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Ministeriale 33/2021 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei pagamenti e della gestione del credito, in particolare per banche, intermediari finanziari e emittenti di carte di pagamento. La normativa disciplina l'archivio informatizzato, la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, il trattamento dei dati personali secondo GDPR e Codice della privacy, nonché i diritti degli interessati come accesso, rettifica e cancellazione dei dati. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a protezione dei dati personali, obblighi di comunicazione ai debitori e annotazione dei pagamenti successivi nell'archivio.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768