Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 350/1996
Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche.
Riferimento normativo
DECRETO 15 maggio 1996, n. 350
Testo normativo
DECRETO n. 350/1996
# DECRETO 15 maggio 1996, n. 350
## Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4
giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge
28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112 , concernente "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" e, in particolare, l'art. 7, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 , recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 112 del 1991 ; Ritenuta l'opportunità di modificare alcune norme del predetto regolamento, non concernenti aspetti igienico-sanitari; Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere n. 1524/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380600; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. All' art. 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 , sono aggiunti i seguenti commi: " 5. La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, presentata dal soggetto interessato, è accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste. " 6. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112 , è il seguente: "3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonchè dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
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