Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 350/1999

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Pubblicato: 12/10/1999 In vigore dal: 08/09/1999 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 8 settembre 1999, n. 350

Testo normativo

DECRETO n. 350/1999 # DECRETO 8 settembre 1999, n. 350 ## Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto l' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , recante attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3 , concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99 , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalità ed ambito d'applicazione 1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. 2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997, n. 129. - Il testo dell' art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , è il seguente: "1. Per l'individuazione dei ''prodotti tradizionalì', le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei ''prodotti tradizionalì'". - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136. - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

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