Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 363/2000

Attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante istituzione di un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato "TotoBingol".

Pubblicato: 07/12/2000 In vigore dal: 16/11/2000 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 16 novembre 2000, n. 363

Testo normativo

DECRETO n. 363/2000 # DECRETO 16 novembre 2000, n. 363 ## Attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante istituzione di un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato "TotoBingol". IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed, in particolare, l'articolo 6, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, qualora siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ; Visto l' articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonchè ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la proposta formulata dal C.O.N.I. in merito all'istituzione di un nuovo gioco denominato "TotoBingol" con la nota prot. n. 2979 del 20 settembre 2000; Visto il parere favorevole espresso dal C.O.N.I. in ordine allo schema di regolamento formulato dall'Amministrazione finanziaria; Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali e di attuare un'ulteriore fonte di autofinanziamento del C.O.N.I. per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attraverso l'istituzione del predetto gioco denominato "TotoBingol"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 3-17013/UCL del 18 ottobre 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Istituzione di un nuovo concorso pronostici 1. È istituito il concorso pronostici denominato "TotoBingol", collegato allo svolgimento delle partite di calcio tra squadre professionistiche, organizzate dal C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, o svolte sotto il controllo del medesimo Ente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , recante: "Disciplina delle attività di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro. - Il testo dell'art. 6 è il seguente: "Art. 6. - È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti. La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3. Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , reca: "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attività di gioco". - La legge 13 maggio 1999, n. 133 , reca: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" e prevede, anche, all'art. 16, la possibilità di introdurre, tramite decreto del Ministro delle finanze, l'accettazione di nuove scommesse legate a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e da quelle organizzate dal C.O.N.I. - Il testo del comma 1 dell'art. 16 è il seguente: "1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 , e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 , i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonchè ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

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