Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 392/1993
Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante modalita' organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione, adottato con decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324.
Riferimento normativo
DECRETO 26 luglio 1993, n. 392
Testo normativo
DECRETO n. 392/1993
# DECRETO 26 luglio 1993, n. 392
## Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante modalita'
organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi,
nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di
iscrizione, adottato con decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEI TRASPORTI, DELLA SANITÀ E DELL'INTERNO Visto l' art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,dei trasporti, della sanità e dell'interno, con il quale è stato adottato il "Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonchè dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione"; Considerati gli esiti dell'apposita conferenza di servizi svoltasi in data 26 maggio 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 18258/ARS/DI/VDA del 24 luglio 1992; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1992, che al punto 5 dispone l'integrazione del Comitato nazionale di cui al decreto 21 giugno 1991 con tre rappresentanti dell'Un.A.Tras.; Tenuto conto dell'esito degli incontri tra il Governo e i rappresentanti dell'Un.A.Tras. in ordine alle richieste avanzate da quest'ultima nella vertenza dell'autotrasporto; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 , sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) all'art. 2, comma 1, punto 11), dopo le parole "rifiuti speciali" sono aggiunte le parole "e/o"; b) all'art. 2, comma 1, dopo il punto 15) è aggiunto il seguente punto: "16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 "; c) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera: " q) da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo"; d) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma: "3. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purchè siano stati nominati i due terzi dei componenti."; e) all'art. 4 è aggiunto il seguente comma: " 3. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purchè siano stati nominati i due terzi dei componenti."; f) all'art. 5 è aggiunto il seguente comma: " 2. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purchè siano stati nominati i due terzi dei componenti."; g) all'art. 7, comma 1, lettera e), il riferimento si intende fatto all'art. 21 anzichè all'art. 22; h) all'art. 8, comma 1, lettera d), il riferimento si intende fatto all'art. 21 anzichè all'art. 22; i) all'art. 9, comma 1, dopo la parola "componenti" è aggiunta la parola "nominati"; l) all'art. 10, comma 1, lettera e), il riferimento si intende fatto all'art. 22 anzichè all'art. 23; m) l'art. 23, comma 1, è sostituito dal seguente: " 1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , ed esercenti le attività di cui all'art. 2 alla data di effettiva operatività dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 , sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalità di cui ai successivi commi."; n) all'art. 23, comma 2, lettera d), il riferimento si intende fatto all'art. 10, comma 3, anzichè all'art. 10, comma 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 1993 Il Ministro dell'ambiente SPINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro dei trasporti COSTA Il Ministro della sanità GARAVAGLIA Il Ministro dell'interno MANCINO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993 Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 71 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 10 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) così recita: "Art. 10. - 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 . L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e di diritti di iscrizione. 2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 . Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". - Il D.P.R. n. 915/1982 , reca: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". L'art. 5 di detto decreto così recita: "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all' art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonchè ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all' art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319 . Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia". - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1992 reca: "Criteri unitari diretti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi". Note all'art. 1: - Il testo degli articoli del D.M. n. 324/1991 , modificati dal decreto qui pubblicato, è così formulato: "Art. 2 (Attività di smaltimento dei rifiuti). - 1. Agli effetti del presente provvedimento, costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, per le quali è prescritta l'iscrizione all'Albo: 1) la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 costituito ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; 2) lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni di cui all'art. 2, comma secondo, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e servizi affini e complementari per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; 3) la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi; 4) la raccolta e il trasporto di rifiuti tossici e nocivi; 5) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi; 6) la preselezione di rifiuti solidi urbani; la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti; la produzione di compost derivato da rifiuti; 7) la termodistruzione di rifiuti solidi urbani; 8) l'esercizio di discarica di prima categoria; 9) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossoci e nocivi; 10) la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi; 11) il trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi; 12) la termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi; 13) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo A; 14) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo B; 15) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo C e di terza categoria; 16) il trasporto non canalizzato delle acque di cui all' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 . 2. Le imprese che esercitano attività di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi da esse stesse prodotti sono tenute all'iscrizione all'Albo solo se intendono procedere alla gestione di discariche, di impianti di innocuizzazione o di eliminazione di rifiuti speciali non tossici e nocivi. 3. Le imprese che esercitano esclusivamente attività di stoccaggio provvisorio, all'interno dell'insediamento produttivo, di rifiuti tossici e nocivi da esse stesse prodotti, sono iscritte in elenchi speciali sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse alle competenti sedi regionali e provinciali dell'Albo mediante l'invio di copia delle schede di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989. 4. Le imprese che esercitano attività connesse con l'utilizzazione di materie prime secondarie sono iscritte in un elenco speciale qualora detta iscrizione sia prevista dalla normativa speciale vigente in materia come necessaria per l'esercizio dell'attività stessa". "Art. 3 (Comitato nazionale). - 1. Il comitato nazionale è composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato o di tribunale amministrativo regionale con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente; b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, dell'interno; d) da tre esperti, con qualifica non inferiore a dirigente appartenenti ad amministrazioni regionali, provinciali o comunali, designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome; e) da sei esperti di elevata qualificazione tecnico- giuridica scelti tra i componenti del comitato tecnico scientifico previsto dall' art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 ; f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; g) da un rappresentante dell'ANCI; h) da un rappresentante dell'UPI; i) da un rappresentante della Confindustria; l) da un rappresentante della Confapi; m) da un rappresentante della Confetra; n) da tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; p) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio; q) da tre rappresentanti dell'Un.A.Tras. e da un rappresentante del movimento cooperativo. 2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, stipulando all'uopo specifiche convenzioni organizzativo-funzionali. 3. Nell'ipotesi in cui i rappresentanti e gli esperti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministro dell'ambiente, il comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purchè siano stati nominati i due terzi dei componenti". "Art. 4 (Sezioni regionali). - 1. Ogni sezione regionale è composta: a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo regionale, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima; b) da un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale con funzione di vice presidente; c) da un rappresentante per ciascuna provincia della regione designato dal presidente della provincia; d) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dal consiglio regionale su proposta del presidente della giunta; e) da tre esperti designati dal comitato nazionale; f) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo di regione o della provincia interessate. 2. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della camera di commercio appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima. 3. Nell'ipotesi in cui la regione o la provincia non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purchè siano stati nominati i due terzi dei componenti". "Art. 5 (Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano). - 1. Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte: a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; b) da due rappresentanti designati dalla provincia autonoma di cui uno con funzioni di vice presidente; c) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli provinciali; d) da tre esperti designati dal comitato nazionale. 2. Nell'ipotesi in cui le province di Trento e di Bolzano non designino i propri rappresentanti ed esperti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali rappresentanti ed esperti, purchè siano stati nominati i due terzi dei suoi componenti". "Art. 7 (Attribuzioni del comitato nazionale). - 1. Il comitato nazionale ha le seguenti attribuzioni: a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo; b) fissare i criteri per l'iscrizione nelle classi di cui all'art. 14 e per il passaggio da una classe all'altra; c) decidere l'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle sezioni regionali e provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 13; d) esercitare, nei confronti delle sezioni regionali e provinciali, poteri sostitutivi, nell'ipotesi di cui all'art. 8, lettere b), c) e f), nonchè dell'art. 13, commi 2, 3 e 4, qualora non provvedano entro i termini assegnati; e) prendere atto delle eventuali variazioni comunicate dalle sezioni regionali e provinciali e accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo; f) deliberare le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo; g) fissare i criteri di idoneità professionale dei responsabili tecnici previsti dalla normativa vigente; h) coordinare l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigilare su di esse; i) proporre al Ministero dell'ambiente i criteri per la formazione della modulistica da allegare alle domande di iscrizione; l) adottare tutti gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente". "Art. 8 (Attribuzioni delle sezioni regionali e provinciali). - 1. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni: a) ricevere e istruire le domande di iscrizione all'Albo e trasmetterle con parere motivato al comitato nazionale ai sensi dell'art. 13; b) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese iscritte all'Albo, aventi sede nel proprio territorio; c) comunicare l'avvenuta iscrizione all'Albo alle camere di commercio competenti e all'albo delle imprese artigiane affinchè si provveda all'annotazione nel registro delle ditte; l'annotazione stessa deve apparire in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo; d) accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 21, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo; e) proporre al comitato nazionale la sospensione o la cancellazione dall'Albo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 17 e 18; f) rilasciare le visure e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio". "Art. 9 (Deliberazioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo). - 1. Le deliberazioni del comitato nazionale, delle sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno metà dei componenti nominati. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente". "Art. 10 (Iscrizione all'Albo). - 1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio l'impresa svolge in via principale la sua attività, corredata della seguente documentazione: a) certificato generale del casellario giudiziale; b) certificazione dei carichi pendenti; c) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico in carica, nonchè del relativo certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; d) certificazione di cui all' art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni e integrazioni; e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 22. 2. La domanda di iscrizione e la relativa documentazione devono essere prodotte in due copie di cui una in carta legale se richiesta ai sensi della vigente normativa. La copia in carta semplice rimane agli atti della sezione e quella in carta legale viene inviata al comitato nazionale. 3. La domanda di iscrizione deve, altresì, essere corredata di un foglio-notizie fornito dalla sezione, nel quale il rappresentante legale della impresa dichiara il tipo di attività che intende esercitare o che già esercita, specificando i tipi di impianti, i processi, i mezzi e il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti smaltibile e ogni altra notizia ritenuta utile. 4. Le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione o fusione di società che risultino già iscritte all'Albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte semprechè sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione. 5. La mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo comporta l'annotazione d'ufficio, da parte delle camere di commercio nel registro delle ditte e da parte della commissione provinciale dell'artigianato nell'albo degli artigiani, della mancata o cessata autorizzazione all'esercizio delle attività che ricadono nella competenza dell'Albo stesso. 6. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo debbono nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici". "Art. 23 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , ed esercenti le attività di cui all'art. 2 alla data di effettiva operatività dell'Albo fissata con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441 , sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dalla predetta data secondo le modalità di cui ai successivi commi. 2. La domanda di iscrizione, indirizzata alla competente sezione regionale o provinciale, deve essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di vigenza per le società; b) certificato di iscrizione alla camera di commercio per tutte le imprese; c) per le sole imprese artigiane certificati d'iscrizione al relativo albo; d) foglio-notizie di cui all'art. 10, comma 3; e) dichiarazione dell'accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico; f) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed eventuali autorizzazioni regionali. 3. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1, devono inoltre dimostrare, di possedere, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, i requisiti di cui al citato art. 11, comma 2, lettere e) ed f)". - Il testo dell'intero art. 11 del D.Lgs. n. 133/1992 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE , 82/176/CEE , 83/513/CEE , 84/156/CEE , 84/491/CEE , 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque) è il seguente: "Art. 11 (Applicazione delle norme di emissione). - 1. Per gli scarichi disciplinati dal presente decreto i valori limite di emissione si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'allegato B fuoriescono dal singolo impianto industriale se non diversamente stabilito dalle sanzioni contenute negli allegati. 2. L'autorizzazione può prevedere punti di determinazione dei valori limite diversi da quello delle acque, fuoriescano dall'impianto. Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono canalizzate e trattate fuori dell'impianto industriale in un impianto di trattamento destinato alla depurazione delle stesse o di altre analoghe, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento. Se le acque di scarico si mescolano con altre fuoriescono da altro impianto e modificano le sostanze inquinanti, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque fuoriescono dallo scarico comune. 3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 . 4. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 1, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non può accettare acque da trattare nè effettuare a sua volta scarichi prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto".
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