Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 432/1999

Regolamento concernente la modificazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina della attivita' delle autoscuole, e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391, in materia di limiti di eta' per l'esercizio della professione di istruttore di guida.

Pubblicato: 19/11/1999 In vigore dal: 08/07/1999 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 8 luglio 1999, n. 432

Testo normativo

DECRETO n. 432/1999 # DECRETO 8 luglio 1999, n. 432 ## Regolamento concernente la modificazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina della attivita' delle autoscuole, e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391, in materia di limiti di eta' per l'esercizio della professione di istruttore di guida. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l' articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : "Nuovo codice della strada ", laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida; Visto l' articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : "Nuovo codice della strada ", concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole; Visto l' articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 ; Visto l' articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere n. 2058 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda - nell'adunanza del 16 dicembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391 , sono soppresse le parole: "il comma 3 dell'art. 9". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato conD.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo dell' art. 9 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 : "Art. 9 (Requisiti morali per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore). - 1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante o di istruttore ai sensi dell' art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occore essere in possesso dei seguenti requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti: a) per gli insegnanti di teoria: 1) diploma di istituto medio di secondo grado; 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; b) per gli istruttori di guida: 1) licenza della scuola dell'obbligo; 2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10. 2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso la prova pratica, così come previsto al successivo art. 10, comma 2, purchè in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2. 3. Agli istruttori di guida abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasposti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada ". - Si riporta il testo dell' art. 1 del D.M. 17 settembre 1997, n. 391 (Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2 , 9 , comma 3 , e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 , concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole): "Art. 1. - 1. Il comma 2 dell'art. 1 , il comma 3 dell'art. 9 e il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 , concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività della autoscuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177), sono abrogati". Note alle premesse: - Per il testo dell' art. 9 del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 , si veda in nota al titolo. - Per il testo dell' art. 1 del D.M. n. 391 del 17 settembre 1997 , si veda in note alla premesse. - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391 , come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato: "Art. 1. - 1. Il comma 2 dell'art. 1 e il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 , concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177), sono abrogati ".

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