Decreto Ministeriale
Imposte_Indirette
Decreto Ministeriale 513/1988
Procedure semplificate di accertamento in materia doganale.
Riferimento normativo
DECRETO 10 novembre 1988, n. 513
Testo normativo
DECRETO n. 513/1988
# DECRETO 10 novembre 1988, n. 513
## Procedure semplificate di accertamento in materia doganale.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 232, 233, 234, 235, 236, 237 e 351 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1973 e 2 aprile 1977, che disciplinano le procedure semplificate di accertamento in materia doganale, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 1973 e n. 102 del 1977; Vista la direttiva n. 81/177/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 24 febbraio 1981, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 83 del 1981 , relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie; Visti i regolamenti comunitari CEE n. 678/85 e n. 679/85 adottati dal Consiglio delle Comunità europee in data 18 febbraio 1985, pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 79, relativi, rispettivamente, alla semplificazione degli scambi di merci all'interno della Comunità e all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare in detti scambi; Visto il regolamento CEE n. 1999/85 adottato dal Consiglio delle Comunità europee, in data 16 luglio 1985, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 188 del 1985 , relativo al regime del perfezionamento attivo; Visto il regolamento CEE n. 2793/86 adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 22 luglio 1986, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 263 del 1986 , che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di dichiarazioni prescritti dai regolamenti comunitari; Visto il regolamento CEE n. 3677/86 adottato dal Consiglio delle Comunità europee in data 24 novembre 1986, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 351 del 1986 , che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1999/85 relativo al regime del perfezionamento attivo; Ritenuta l'opportunità di unificare le procedure semplificate relative a talune destinazioni doganali allo scopo di omogeneizzarne il trattamento avuto riguardo anche alla adozione di un formulario unico di dichiarazione e di conseguenti comuni criteri di gestione informatizzata; Decreta: Art. 1 Importazione definitiva Il Ministero delle finanze, con la procedura prevista dal decreto ministeriale 3 luglio 1973, così come modificato con il decreto ministeriale 2 aprile 1977, può autorizzare le imprese industriali e commerciali che ne facciano richiesta ad effettuare la importazione definitiva delle merci avvalendosi delle seguenti procedure semplificate: 1) presentazione delle merci in dogana a fronte di dichiarazione doganale incompleta contenente le indicazioni necessarie per la individuazione del soggetto passivo d'imposta, la designazione, la quantità ed il valore delle merci; 2) presentazione delle merci in dogana a fronte della fattura commerciale o del documento cauzionale o di altro documento amministrativo in luogo della dichiarazione d'importazione, accompagnati da una domanda firmata dal dichiarante e contenente le indicazioni di cui al punto precedente; 3) importazioni delle merci senza che le merci stesse siano presentate in dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 3 luglio 1973, il beneficiario, al fine di consentire alla dogana l'esercizio della facoltà di verificare le merci, è tenuto a comunicare, con congruo anticipo, all'ufficio doganale, il programma giornaliero degli arrivi. In talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dalla intensità degli arrivi, la comunicazione dei programmi giornalieri può avvenire anche con cadenza settimanale, semprechè il beneficiario fornisca alla dogana tutte le informazioni che essa reputi necessarie per esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita. La dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o il documento amministrativo con relativa domanda di cui ai precedenti punti 1) e 2), possono essere presentati senza che ad essi sia allegata la documentazione normalmente richiesta per la importazione definitiva delle merci, a condizione che detta documentazione sia tenuta a disposizione della dogana in attesa della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4; devono comuque essere allegati i documenti alla cui presentazione l'operazione è subordinata. L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, avviene mediante apposizione sui medesimi della data di presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato addetto a tale servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati ed annotati su apposito registro il cui appuramento avverrà con l'apposizione a fronte di ogni annotazione degli estremi della relativa dichiarazione di cui al successivo art. 4. Un esemplare della dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o copia del documento amministrativo e l'originale della domanda, debitamente annotati, sono restituiti alla parte ai fini dell'esito delle merci. I rimanenti esemplari della dichiarazione incompleta, copia della fattura commerciale o del documento amministrativo e della domanda sono trattenuti dall'ufficio a corredo del predetto registro di allibramento. L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, da parte dell'ufficio doganale ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 9 del regolamento CEE n. 678/85 del Consiglio, in data 18 febbraio 1985 , pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 79 del 21 marzo 1985. Le merci presentate con le modalità sopraindicate possono essere assoggettate a verifica sulla base delle indicazioni contenute nei predetti documenti accettati dalla dogana. Qualora ai sensi del precedente punto 3) sia autorizzata la procedura semplificata che consente l'importazione delle merci senza che esse siano presentate alla dogana e prima della presentazione della dichiarazione, il beneficiario è tenuto ad iscrivere le merci pervenute in un apposito registro aziendale preventivamente vidimato dalla dogana ed a tenere a disposizione delle autorità doganali i documenti relativi alle merci medesime. L'iscrizione deve contenere le indicazioni di cui al precedente punto 1) ed ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85 ; essa permette, inoltre, lo svincolo delle merci. Nel caso che la dogana intenda esercitare la sua facoltà di visitare le merci vi procede sulla base degli elementi contenuti nella predetta iscrizione, del documento doganale di scorta e della prescritta documentazione. N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo vigente degli articoli 232, 233, 234, 235, 236, 237 e 351 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 così come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/1985), è il seguente: "Art. 232 (Imprese autorizzate). - Le imprese industriali e commerciali la cui attività è alimentata da frequenti arrivi di determinate merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse alla dogana del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del penultimo comma. In tali casi il procedimento di accertamento è eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilità aziendali che l'impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali ovvero attraverso apposite contabilità richieste dagli organi medesimi. La data in cui l'impresa, ai sensi del precedente comma, può disporre della merce equivale ad ogni effetto alla data di accettazione della dichiarazione doganale di esito. La liquidazione dei diritti doganali gravanti sulle merci importate nel corso del periodo stabilito si effettua sommando i diritti relativi a ciascun arrivo; per il pagamento di tali diritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 78. L'amministrazione può rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero può prescrivere per determinate merci l'osservanza di particolari cautele. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento: a) importazione definitiva; b) importazione temporanea; c) introduzione in magazzino doganale privato. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma". "Art. 233 (Esecuzione della procedura). - All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, l'impresa autorizzata può procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identità e l'integrità dei colli, contenitori o veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarità ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata accordata l'autorizzazione ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, l'impresa è tenuta ad informare immediatamente la dogana e ad estenersi, fino all'intervento di questa, da ogni altra manipolazione del carico. In caso diverso, l'impresa prende in carico la merce, subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questo assunti verso la dogana. Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico. La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonchè eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte. Le indennità e le altre spese per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilità sono poste a carico dell'impresa autorizzata. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee". "Art. 234 (Estrazione di merci dai magazzini doganali privati). La procedura di cui agli articoli 232 e 233 è applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi è consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera c)". "Art. 235 (Imprese autorizzate). - Le imprese industriali e commerciali che effettuano frequenti spedizioni all'estero di determinate merci in esportazione, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci alla dogana del luogo di partenza. Il controllo sulle singole spedizioni effettuate è eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilità aziendali, che l'impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali, ovvero attraverso apposite contabilità richieste dagli organi medesimi. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 232, commi quarto e quinto. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, che siano in possesso dei requisiti di affidabilità e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236, ultimo comma, relativamente alle spedizioni di merci, di terzi proprietari, in partenza da località situate nel territorio di competenza della circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime hanno la sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le imprese di spedizione sono solidalmente responsabili col proprietario agli effetti tributari e valutari". "Art. 236 (Esecuzione della procedura). - I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso dei modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli, al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione è poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilità dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il più breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza. La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore è considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale. Resta in ogni caso salva la facoltà della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza. La dogana può altresì procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità nonchè eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee". "Art. 237 (Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione). - Il Ministero delle finanze può consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Può altresì consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate". "Art. 351 (Automazione dei servizi). - Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro: a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonchè le modalità per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici; b) può consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilità; c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalità e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilità". Nota all'art. 1: L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 , è così formulato: "Art. 36 (Presupposto dell'obbligazione tributaria). - Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione. Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresì non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale. Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione ; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si indendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente dagli articoli 163 e 762 del codice medesimo. Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338, primo comma. Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato".
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