Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 587/1996

Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.

Pubblicato: 20/11/1996 In vigore dal: 19/08/1996 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 19 agosto 1996, n. 587

Testo normativo

DECRETO n. 587/1996 # DECRETO 19 agosto 1996, n. 587 ## Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 ; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, che all'art. 3, comma 4 , prevede l'istituzione dei registri dei suini riproduttori ibridi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3 ; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 ; Visto il disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 14679 ; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218 , e del citato art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , occorre prevedere il valore medio di mercato per suini riproduttori ibridi e pertanto apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1995; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 L' art. 2, comma 1, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298 , è sostituito dal seguente: "1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278 .". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 218/1988 reca: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali". - La legge n. 30/1991 reca la disciplina della riproduzione animale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 2 del regolamento n. 298/1989 , come sopra modificato, è il seguente: "Art. 2. - 1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278 . 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura".

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