Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 596/1993

Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

Pubblicato: 28/02/1994 In vigore dal: 06/12/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596

Testo normativo

DECRETO n. 596/1993 # DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596 ## Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181 , il quale prevede che la tariffa degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri sono stabilite mediante decreto del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144 , e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407 ; Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 26 giugno 1991 e dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984 in data 22 aprile 1992 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 17 della lege 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Compensi a vacazione 1. L' art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407 , è sostituito dal seguente: " ((1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144 , e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto.)) "

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