Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 66/2012

Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria. (12G0087)

Pubblicato: 29/05/2012 In vigore dal: 05/04/2012 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti patrimoniali e di indipendenza che deve possedere una società di consulenza finanziaria secondo il Decreto Ministeriale 66/2012?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 66/2012 stabilisce la disciplina completa per le società di consulenza finanziaria costituite come società per azioni o a responsabilità limitata che forniscono consulenza in materia di investimenti senza gestire direttamente denaro o strumenti finanziari dei clienti. La normativa si applica a tutte le società iscritte nell'albo dedicato presso l'organismo di vigilanza e riguarda sia i requisiti della società stessa che dei suoi esponenti aziendali (amministratori, dirigenti e responsabili). Il decreto prevede che le società devono possedere specifici requisiti patrimoniali e di indipendenza, mentre gli esponenti aziendali devono dimostrare professionalità, onorabilità e indipendenza, in particolare rispetto agli emittenti e intermediari di prodotti finanziari. Questo sistema di requisiti è stato introdotto per garantire l'affidabilità e l'imparzialità dei consulenti finanziari nel fornire raccomandazioni ai clienti, evitando conflitti di interesse derivanti da legami con i produttori di strumenti finanziari.

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Riferimento normativo

DECRETO 5 aprile 2012, n. 66

Testo normativo

DECRETO n. 66/2012 # DECRETO 5 aprile 2012, n. 66 ## Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria. (12G0087) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall' articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 , che disciplina le società di consulenza finanziaria; Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti; Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011; Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell' articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dedicata alle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter; b) "società di consulenza finanziaria": le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all' articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all' articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all' articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all' articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 , e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede; e) "organismo": l'organismo di cui all' articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; g) " d.m. 24 dicembre 2008, n. 206 ": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206 . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 , ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera c)) che "A decorrere dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3: a)[...]; b)[...]; c) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66 , per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dedicata alle società di consulenza finanziaria e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, anzidetto".

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Il Decreto Ministeriale 66/2012 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della consulenza finanziaria e deve comprendere i requisiti di iscrizione all'albo, l'indipendenza dalle società emittenti e intermediari, e i criteri di onorabilità e professionalità. Consulenti finanziari e società di consulenza lo consultano per verificare i requisiti patrimoniali, l'assenza di conflitti di interesse, e la conformità alle disposizioni sulla governance aziendale e sulla trasparenza verso i clienti.

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