Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 687/1996
Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.
Riferimento normativo
DECRETO 7 novembre 1996, n. 687
Testo normativo
DECRETO n. 687/1996
# DECRETO 7 novembre 1996, n. 687
## Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l' articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996; Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale; Vista l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista l'intesa con il Ministro del tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito della disciplina 1. Gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le disposizioni del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il titolo del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 , è il seguente: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo" ( Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972 ). - Il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , è il seguente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " (il testo aggiornato del decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994 ). - Il testo dell' art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 , è il seguente: "5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all' art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonchè al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza". - Il titolo del D.P.C.M. 7 maggio 1996 è il seguente: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996 ).
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