Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 88/2022

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (22G00096)

Pubblicato: 11/07/2022 In vigore dal: 02/05/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti di idoneità che devono possedere gli amministratori e i dirigenti delle imprese di assicurazione secondo il Decreto Ministeriale 88/2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 88/2022 stabilisce i criteri e i requisiti di idoneità che devono essere soddisfatti dai soggetti che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede in Italia. La normativa si applica agli "esponenti aziendali" (consiglieri, direttori generali, sindaci) e ai titolari di funzioni fondamentali, distinguendo tra esponenti con incarichi esecutivi e non esecutivi, nonché tra imprese di maggiori dimensioni e imprese minori. Il decreto implementa la direttiva europea Solvency II e richiede che questi soggetti possiedano requisiti di competenza, onorabilità e indipendenza, con valutazione dell'idoneità effettuata dagli organi aziendali o dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). La normativa prevede anche limiti al cumulo di incarichi, cause di sospensione temporanea e decadenza, garantendo così una gestione sana e prudente delle imprese assicurative.

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Riferimento normativo

DECRETO 2 maggio 2022, n. 88

Testo normativo

DECRETO n. 88/2022 # DECRETO 2 maggio 2022, n. 88 ## Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (22G00096) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 , in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II) e, in particolare, l'articolo 42 che detta i requisiti di competenza e di onorabilità per le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali; Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84 , che - in esecuzione dell' articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) - dà compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/828 (Shareholders' Rights Directive 2 o SHRD2); Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea del 10 ottobre 2014, che integra la citata direttiva 2009/138/CE e, in particolare, gli articoli 258, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), nonchè l'articolo 273; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare: a) l'articolo 76, che prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS il compito di individuare i requisiti e i criteri di idoneità che gli stessi devono soddisfare, i limiti al cumulo di incarichi che possono essere ricoperti dagli esponenti delle imprese, le cause che comportano la sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese; disciplina la valutazione dell'idoneità e l'eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o dell'IVASS; b) l'articolo 30, in materia di governo societario e, in particolare, il comma 2, lettera c), che richiede il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76, nonchè 30-septies che contiene la disciplina applicabile in ipotesi di esternalizzazione; c) l'articolo 51-quater e 56, comma 1, lettera b), rispettivamente disciplinanti il regime applicabile alle imprese di assicurazione locali e alle particolari mutue assicuratrici; d) l'articolo 212-bis, comma 1, lettera c), e 215-bis disciplinante il sistema di governo societario di gruppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , recante il regolamento concernente la determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonchè dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; Viste le disposizioni attuative dell'IVASS, adottate in materia di governo societario, ai sensi dell' articolo 30 del Codice delle assicurazioni private ; Viste le Linee Guida emanate da EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority - in materia di sistema di governance e, in particolare, il relativo Tecnhical Annex; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l' articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonchè il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 , che rinvia a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di criteri generali, delle procedure dell'AIR e delle relative fasi di consultazione nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 , e la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018, recanti la disciplina attuativa dell'analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, provvedimenti nei quali è contemplata la possibilità di effettuare consultazioni pubbliche ristrette; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato che l'idoneità degli esponenti aziendali assume un ruolo centrale negli assetti di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione e contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione delle imprese stesse; Considerato che, in attuazione del richiamato articolo 76, è necessario disciplinare requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche e criteri che concorrano a qualificare l'idoneità dell'esponente e che consentano, tra l'altro, di tener conto delle specificità del ruolo o incarico ricoperto nonchè delle caratteristiche proprie dell'impresa o del gruppo a cui esso appartiene; Considerato che la disciplina dell'idoneità degli esponenti aziendali deve coerentemente raccordarsi con altre previsioni dell'ordinamento, tra cui quelle in materia di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione, attuative del Codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Visti gli esiti della consultazione pubblica ristretta, svolta nel periodo 27 agosto - 17 settembre 2021, ai sensi della normativa sopra richiamata; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nella seduta del 9 novembre 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , inviata con nota del 12 aprile 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il Codice delle assicurazioni private , e successive modificazioni; b) «esponenti»: i soggetti che ricoprono un incarico come definito alla lettera h) del presente articolo; c) «esponenti con incarichi esecutivi»: i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe, o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nell'impresa, svolgendo l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; iii) i consiglieri che rivestono le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice; iv) il direttore generale o altro soggetto che svolga funzioni equivalenti; d) «gruppo»: il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis, del Codice; nella nozione di gruppo rientrano in ogni caso le società appartenenti all'elenco, di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice; e) «impresa»: l'impresa di assicurazione o riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e l'ultima società controllante italiana, come definita alla lettera z) del presente decreto; f) «imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa»: le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario rafforzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice, ossia le imprese significative con riguardo alle dimensioni, al profilo di rischiosità, alla tipologia di attività, alla complessità del business e dell'operatività svolta; g) «imprese minori»: le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario semplificato secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice e che non appartengono al gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice; h) «incarico»: gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società; i) «incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici», gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici; l) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all' articolo 2409-octies del codice civile , il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; n) «organo competente»: l'organo del quale l'esponente è componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso; o) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all' articolo 2380, comma 1, del codice civile , il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; p) «partecipante»: agli effetti di quanto previsto negli articoli 12 e 13, i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 del Codice; q) «rappresentante generale»: il soggetto di cui agli articoli 16, commi 3 e 4 e 28, comma 4 del Codice; r) «società commerciale»: una società avente sede legale in Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro V del codice civile , Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI, che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attività previste dall' articolo 2195, comma 1, del codice civile oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale; s) «soggetti che svolgono funzioni fondamentali»: i soggetti (( diversi da quelli di cui alla lettera v) )) del presente articolo, che svolgono una delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e) del Codice e alle relative disposizioni di attuazione IVASS in materia di governo societario; t) «testo unico bancario»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; u) «testo unico della finanza»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; v) «titolari delle funzioni fondamentali»: i soggetti responsabili delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e) del Codice e alle relative disposizioni di attuazione IVASS in materia di governo societario; z) «ultima società controllante italiana»: la società di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice o la società individuata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 210, comma 3, del Codice. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Codice e dalle disposizioni attuative dell'IVASS, adottate ai sensi dell'articolo 30 del medesimo Codice in materia di governo societario.

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Il Decreto Ministeriale 88/2022 è il riferimento normativo per i requisiti di idoneità, onorabilità e competenza professionale degli esponenti aziendali nel settore assicurativo, disciplinando governance societaria, cumulo di incarichi e funzioni fondamentali secondo Solvency II. Amministratori, sindaci, direttori generali e consulenti di imprese assicurative lo consultano per verificare i criteri di idoneità, le cause di decadenza e le disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario.

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