Direttiva UE In vigore Non_Fiscale

Direttiva UE 0415/2021

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commission dell’8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 08/03/2021 In vigore dal: 08/03/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commission dell’8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Directive (EU) 2021/415 of 8 March 2021 amending Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC in order to adapt to the evolution of scientific and technical knowledge, taxonomic groups and names of certain species of seeds and weeds (Text with EEA relevance)

Testo normativo

9.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 81/65 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/415 DELLA COMMISSION dell’8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.a), e l’articolo 21 bis , vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A, e l’articolo 21 bis , considerando quanto segue: (1) Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, le denominazioni botaniche della festuca indurita e della gramigna comune come pure le denominazioni botaniche del frumento, del frumento duro, della spelta, del sorgo e dell’erba sudanese sono state riviste conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante ( International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants ). (2) La denominazione botanica della festuca indurita è stata rivista in quanto la denominazione Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. è stata validamente pubblicata prima della denominazione Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina. La denominazione botanica Elytrigia repens della gramigna comune non è stata validamente pubblicata. La denominazione botanica valida stabilita per tale specie è Elymus repens . (3) Gli approcci genomici e filogenetici alla tassonomia delle specie di Triticum hanno confermato che il frumento duro e la spelta, precedentemente considerati specie indipendenti, sono sottospecie di altre specie. La precedente denominazione botanica del frumento duro, Triticum durum Desf., è stata pertanto rivista e la nuova denominazione è Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren. La denominazione botanica della spelta, Triticum spelta L., è stata rivista ed è ora Triticum aestivum L. subsp . spelta (L.) Thell. Poiché la spelta è ora una sottospecie del frumento, l’insieme vegetale precedentemente denominato Triticum aestivum L. è stato rinominato Triticum aestivum L. subsp. aestivum conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante. (4) La precedente denominazione botanica dell’erba sudanese, Sorghum sudanense (Piper) Stapf, non è stata validamente pubblicata e la denominazione botanica valida stabilita per questo insieme vegetale, conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante, è Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse. Poiché l’erba sudanese ha ora il rango tassonomico di una sottospecie del sorgo, la denominazione botanica del sorgo, Sorghum bicolor (L.) Moench, è stata rivista conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante ed è ora Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor . (5) È pertanto opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di tali modifiche. (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 66/401/CEE La direttiva 66/401/CEE è così modificata: 1) all’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.a), la sedicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Festuca indurita» 2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato, parte A, della presente direttiva. Articolo 2 Modifiche della direttiva 66/402/CEE La direttiva 66/402/CEE è così modificata: 1) l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è così modificato: a) l’ottava definizione è sostituita dalla seguente: «Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgo» b) la nona definizione è sostituita dalla seguente: «Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Erba sudanese» c) l’undicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Triticum aestivum L. subsp. aestivum Frumento» d) la dodicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Frumento duro» e) la tredicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Triticum aestivum L. subsp . spelta (L.) Thell. Spelta» f) la quindicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor e Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse» 2) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato, parte B, della presente direttiva. Articolo 3 Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 gennaio 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o febbraio 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66 . ( 2 ) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66 . ALLEGATO Parte A — Modifiche dell’allegato II della direttiva 66/401/CEE L’intestazione della colonna 7 della tabella nella parte I, punto 2, lettera A, e l’intestazione della colonna 5 della tabella nella parte II, punto 2, lettera A, sono sostituite dalla seguente: « Elymus repens ». Parte B — Modifiche degli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE 1) L’allegato I è così modificato: a) al punto 2, la nota ( * ) della tabella è sostituita dalla seguente: «(*) Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. bicolor subsp. drummondii pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni: a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor subsp. bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti; b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor subsp. bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.»; b) il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda , Avena sativa , Avena strigosa , Oryza sativa , Triticum aestivum subsp. aestivum , Triticum turgidum subsp. durum , Triticum aestivum subsp. spelta e x Triticosecale autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CMS) a) La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile: — la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie, fuorché una coltura del componente maschile, è di 25 m, — questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile. b) La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti: i) la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente: — Avena nuda , Avena sativa , Avena strigosa , Hordeum vulgare , Oryza sativa , Triticum aestivum subsp. aestivum , Triticum turgidum subsp. durum e Triticum aestivum subsp. spelta : 99,7 %, — x Triticosecale autoimpollinante: 99,0 %; ii) l’ibridità minima è del 95 %. La percentuale di ibridità va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l’ibridità è determinata nel corso dell’esame delle sementi prima della certificazione, non è necessario valutarla nel corso dell’ispezione in loco.»; c) al punto 7, lettera B, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per Avena nuda , Avena sativa , Avena strigosa , Hordeum vulgare , Oryza sativa , Phalaris canariensis , x Triticosecale , Triticum aestivum subsp. aestivum , Triticum turgidum subsp. durum , Triticum aestivum subsp. spelta , Secale cereale : 1;». 2) L’allegato II è così modificato: a) il punto 1 è così modificato: i) la lettera A è sostituita dalla seguente: «A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp . aestivum, Triticum turgidum subsp . durum, Triticum aestivum subsp . spelta , esclusi i rispettivi ibridi Categoria Purezza varietale minima (%) Sementi di base 99,9 Sementi certificate, 1a generazione 99,7 Sementi certificate, 2a generazione 99,0 La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.»; ii) la lettera C è sostituita dalla seguente: «C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa , Avena strigosa , Hordeum vulgare , Oryza sativa , Triticum aestivum subsp . aestivum, Triticum turgidum subsp . durum, Triticum aestivum subsp . spelta e x Triticosecale autoimpollinante La purezza varietale minima delle sementi della categoria «sementi certificate» è del 90 %. Nel caso di sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante CMS, la purezza varietale minima è dell’85 %. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2 %. La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.»; b) al punto 2, lettera A, nella tabella, colonna 1, la voce nella terza riga è sostituita dalla seguente: « Avena sativa , Avena strigosa , Hordeum vulgare , Triticum aestivum subsp. aestivum , Triticum turgidum subsp. durum , Triticum aestivum subsp. spelta :». 3) L’allegato III è così modificato: a) la tabella è così modificata: i) nella colonna 1, la voce nella terza riga è sostituita dalla seguente: « Avena sativa , Avena strigosa , Hordeum vulgare , Triticum aestivum subsp. aestivum , Triticum turgidum subsp. durum , Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, x Triticosecale »; ii) nella colonna 1, la voce nella sesta riga è sostituita dalla seguente: « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor »; iii) nella colonna 1, la voce nella settima riga è sostituita dalla seguente: « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse»; iv) nella colonna 1, la voce nell’ottava riga è sostituita dalla seguente: «Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse».

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