Direttiva UE In vigore Non_Fiscale

Direttiva UE 0804/2026

Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Directive (EU) 2026/804 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2026 amending Directive 2014/49/EU as regards the scope of deposit protection, the use of deposit guarantee schemes funds, cross-border cooperation, and transparency (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/804 20.4.2026 DIRETTIVA (UE) 2026/804 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ) , previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 19, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , la Commissione ha riesaminato l’attuazione e l’ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che l’obiettivo di tutela dei depositanti nell’Unione attraverso l’istituzione di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) è stato per lo più raggiunto. Tuttavia, la Commissione ha anche concluso che è necessario colmare le restanti lacune nella tutela dei depositanti e migliorare il funzionamento degli SGD, armonizzando nel contempo le norme per gli interventi degli SGD diversi dalle procedure di rimborso. (2) La revisione del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi è intesa a spianare la strada ai progressi verso l’approfondimento dell’unione bancaria. Pertanto, è opportuno armonizzare ulteriormente il funzionamento degli SGD. (3) Il quadro dell’Unione per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi dovrebbe sostenere costantemente i principi secondo cui le perdite devono essere sostenute da azionisti e creditori e le risorse dei contribuenti non devono essere utilizzate per aiutare o salvare gli enti creditizi in difficoltà. (4) Il mancato adempimento da parte degli enti creditizi dei loro obblighi di versare contributi agli SGD o di fornire informazioni ai depositanti e agli SGD potrebbe compromettere l’obiettivo della tutela dei depositanti. Gli SGD o, se del caso, le autorità designate dovrebbero addebitare il tasso di interesse legale sull’importo dei contributi dovuti in caso di pagamento tardivo dei contributi. È importante migliorare il coordinamento tra gli SGD, le autorità designate e le autorità competenti per attuare interventi esecutivi nei confronti di un ente creditizio che non adempie agli obblighi ad esso incombenti. È necessario assicurare che gli SGD o, se del caso, le autorità designate informino tempestivamente le autorità competenti in merito a qualsiasi violazione degli obblighi degli enti creditizi ai sensi delle norme sulla protezione dei depositi, in modo che le autorità competenti possano esercitare i loro poteri di vigilanza di cui alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Inoltre, al fine di assicurare che gli enti creditizi rispettino le norme stabilite nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni adeguate nei casi di violazione di tali norme. (5) Per sostenere un’ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , dovrebbe emanare orientamenti sull’esecuzione delle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi. (6) A norma della direttiva 2014/49/UE, i depositi di taluni enti finanziari, comprese le imprese di investimento, sono esclusi dalla copertura da parte degli SGD. Tuttavia i fondi che tali enti finanziari ricevono dai loro clienti e che depositano presso un ente creditizio per conto dei loro clienti, nell’esercizio dei servizi che offrono, dovrebbero essere protetti a determinate condizioni. (7) Le categorie dei depositanti tutelati da parte di un SGD sono basate sull’obiettivo di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo, finora le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche, che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali, non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario assicurare che i depositi degli investitori non professionali, quali le autorità locali, i piccoli enti pubblici e le istituzioni senza scopo di lucro controllate dall’amministrazione centrale o dalle amministrazioni di Stati federati, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD. (8) Per assicurare che i depositi raccolti ai fini del rispetto dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili di cui alla direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) siano utilizzati nella loro interezza per sostenere le perdite e contribuire alla ricapitalizzazione di un ente creditizio in caso di dissesto, essi dovrebbero essere esclusi dalla copertura da parte degli SGD. Al fine di assicurare la parità di trattamento di tali depositi sulla base di criteri oggettivi, essi dovrebbero essere esclusi dalla copertura da parte degli SGD indipendentemente dal fatto che l’autorità di risoluzione ne abbia autorizzato l’inclusione nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili. (9) I depositi derivanti da determinati eventi, tra cui le operazioni su beni immobili effettuate da una persona fisica relative a proprietà residenziali private o il pagamento di determinate prestazioni assicurative, possono portare temporaneamente a ingenti depositi. Per tale motivo la direttiva 2014/49/UE impone agli Stati membri di assicurare che i depositi derivanti da tali eventi siano protetti oltre 100 000 EUR per almeno tre mesi e per un massimo di 12 mesi a decorrere dall’accredito dell’importo o dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. Per armonizzare la tutela dei depositanti nell’Unione e ridurre la complessità amministrativa e l’incertezza giuridica relativa alla portata della protezione di tali depositi, è necessario allineare la protezione a un importo minimo di almeno 500 000 EUR per tutti i saldi temporaneamente elevati e a un importo massimo di 2 500 000 EUR per i depositi relativi a operazioni su beni immobili oltre al livello di copertura di 100 000 EUR, per una durata armonizzata di sei mesi. Dopo il loro recepimento da parte degli Stati membri, tali importi dovrebbero essere riesaminati periodicamente e almeno una volta ogni cinque anni. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva per adattare tali importi, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi dei beni immobili nei diversi Stati membri e della necessità di assicurare la proporzionalità e condizioni di parità in tutta l’Unione. (10) Durante un’operazione su beni immobili, i fondi possono passare su conti diversi prima dell’effettivo regolamento dell’operazione. Pertanto, per tutelare in modo omogeneo i depositanti coinvolti in operazioni su beni immobili, la protezione dei saldi temporaneamente elevati dovrebbe applicarsi ai proventi di una vendita nonché ai fondi depositati per l’acquisto entro un periodo predefinito a breve termine di una proprietà residenziale privata. (11) Per garantire la certezza del diritto, qualora uno Stato membro consenta la deduzione delle passività di un depositante nei confronti dell’ente creditizio nel calcolo dell’importo rimborsabile, è necessario chiarire che solo le passività esigibili prima che i depositi divengano indisponibili possono essere dedotte dai depositi ammissibili del depositante, e solo nella misura in cui tale compensazione sia consentita a norma delle disposizioni di legge e contrattuali applicabili. (12) È necessario ottimizzare le capacità operative degli SGD e ridurne gli oneri amministrativi. Per tale motivo è opportuno stabilire che, per quanto riguarda l’individuazione dei depositanti che hanno diritto ai depositi sui conti beneficiari o la valutazione dell’ammissibilità dei depositanti alle salvaguardie relative ai saldi temporaneamente elevati, spetta ai depositanti o ai titolari dei conti dimostrare, con i propri mezzi, il loro diritto a tali depositi. (13) Sebbene l’importo rimborsabile, di norma, dovrebbe essere disponibile entro sette giorni lavorativi, alcuni depositi potrebbero essere soggetti a un periodo di rimborso più lungo in quanto richiedono che gli SGD verifichino il diritto al rimborso. Al fine di armonizzare le norme in tutta l’Unione, tale periodo di rimborso più lungo dovrebbe essere limitato a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte dell’SGD interessato delle informazioni o della documentazione pertinenti. Le situazioni in cui si applica tale periodo di rimborso più lungo dovrebbero essere distinte dalle situazioni in cui il ricevimento degli importi resi disponibili dall’SGD entro i termini stabiliti dalla presente direttiva richiede più tempo a causa di eventuali misure operative che il depositante deve adottare. (14) Per assicurare la coerenza con le misure restrittive dell’Unione e la loro attuazione, gli enti creditizi dovrebbero accantonare i depositi soggetti a tali misure e gli SGD dovrebbero sospendere il rimborso di tali depositi finché si applicano tali misure. (15) I costi amministrativi relativi al rimborso di piccoli importi sui conti dormienti possono essere superiori ai benefici per il depositante. È pertanto necessario specificare che gli SGD non dovrebbero essere obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositi detenuti in tali conti al di sotto di determinate soglie che dovrebbero essere fissate a livello nazionale. Il diritto dei depositanti di reclamare tale importo dovrebbe tuttavia essere preservato. Inoltre, se lo stesso depositante dispone anche di altri conti attivi, gli SGD dovrebbero includere gli importi presenti su tali conti nel calcolo dell’importo da rimborsare. (16) Gli SGD dispongono di metodi diversi per rimborsare i depositanti, che vanno dai pagamenti in contanti ai trasferimenti elettronici. Tuttavia, al fine di assicurare la tracciabilità del processo di rimborso da parte degli SGD e di rimanere in linea con gli obiettivi del quadro dell’Unione in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i rimborsi ai depositanti mediante bonifici dovrebbero essere il metodo di rimborso standard quando il rimborso supera l’importo di 10 000 EUR. (17) Gli enti finanziari sono esclusi dalla protezione dei depositi. Tuttavia anche alcuni enti finanziari, compresi gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le imprese di investimento, depositano i fondi ricevuti dai loro clienti su conti bancari, spesso su base temporanea, al fine di adempiere agli obblighi di salvaguardia in linea con la normativa del settore, tra cui le direttive 2009/110/CE ( 7 ) , 2014/65/UE ( 8 ) e (UE) 2015/2366 ( 9 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. Considerando il ruolo crescente di tali enti finanziari, gli SGD dovrebbero tutelare tali depositi a condizione che tali clienti siano identificati o identificabili. (18) I clienti degli enti finanziari non sempre sanno quale ente creditizio l’ente finanziario abbia scelto per depositare i propri fondi. Gli SGD non dovrebbero pertanto aggregare tali depositi con un deposito che gli stessi clienti potrebbero detenere nello stesso ente creditizio in cui l’ente finanziario ha collocato i propri depositi. È possibile che gli enti creditizi non conoscano i clienti aventi diritto alla somma detenuta nei conti cliente o non siano in grado di verificare e registrare i dati individuali di tali clienti. A seconda del tipo e del modello economico dell’ente finanziario, potrebbero esservi circostanze in cui il rimborso diretto del cliente potrebbe mettere in pericolo il titolare del conto. Pertanto, quando sono soddisfatti determinati criteri, gli SGD dovrebbero poter rimborsare gli importi su un conto cliente aperto dal titolare del conto presso un altro ente creditizio a beneficio di ciascun cliente. Per evitare il rischio di doppio pagamento in tali situazioni, i diritti vantati dai clienti in relazione alle somme detenute per loro conto dal titolare del conto dovrebbero essere ridotti dell’importo rimborsato dall’SGD direttamente a tali clienti. L’ABE dovrebbe pertanto elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i dettagli tecnici relativi all’identificazione dei clienti ai fini del rimborso, i criteri per il rimborso al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente e le norme per evitare diritti multipli di rimborso a favore dello stesso beneficiario. (19) Nel rimborsare i depositanti, gli SGD possono trovarsi di fronte a situazioni che destano preoccupazioni in materia di riciclaggio. L’SGD dovrebbe pertanto sospendere il rimborso a un depositante quando riceve la comunicazione che un’unità di informazione finanziaria ha sospeso un conto bancario o di pagamento conformemente alle norme antiriciclaggio applicabili. (20) La direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l’SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell’ente creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell’SGD al finanziamento di una strategia di cessione seguita dalla liquidazione dell’entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l’esistenza e l’importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare che, quando l’SGD contribuisce al finanziamento di una strategia di cessione nel quadro della risoluzione, quale l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte, o al finanziamento di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell’ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l’SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell’entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per assicurare che gli azionisti e i creditori dell’ente creditizio rimanenti nell’entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e per migliorare la possibilità di rimborso all’SGD in caso di insolvenza, il diritto dell’SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta, ossia l’ente creditizio continui le sue attività, l’SGD deve contribuire all’importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio, qualora tali depositi coperti fossero stati inclusi nell’ambito di applicazione del bail-in. Pertanto, il contributo dell’SGD alla risoluzione non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell’ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell’SGD. (21) Per garantire la convergenza delle pratiche degli SGD e la certezza del diritto per i depositanti che reclamano i loro depositi, e al fine di evitare ostacoli operativi per gli SGD, è importante fissare un periodo sufficientemente lungo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso dei loro depositi, qualora l’SGD non abbia rimborsato i depositanti entro i termini di cui alla direttiva 2014/49/UE in caso di rimborso. Qualsiasi diritto di questo tipo dovrebbe essere preso in considerazione dall’SGD, anche nei casi in cui il reclamante non sia ancora stato riconosciuto come depositante mediante una decisione giudiziaria. (22) A norma della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri dovevano assicurare che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungessero un livello-obiettivo dello 0,8 % dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno stabilire un chiaro periodo di riferimento per determinare l’importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD. (23) Per assicurare la resilienza degli SGD, i loro fondi dovrebbero provenire da contributi stabili e irrevocabili. Alcune fonti di finanziamento degli SGD, come i recuperi previsti a fronte dei diritti dell’SGD derivanti dai suoi interventi, sono troppo aleatorie per essere contabilizzate come mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo degli SGD. Al fine di armonizzare le condizioni degli SGD per il conseguimento del loro livello-obiettivo e di assicurare che i mezzi finanziari disponibili degli SGD siano finanziati con contributi del settore, i fondi ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo dovrebbero essere distinti da quelli considerati fonti complementari di finanziamento, quali i fondi presi a prestito che determinano passività del debito dell’SGD. Tuttavia, i rimborsi prevedibili dei prestiti possono essere pianificati e presi in considerazione nei contributi regolari dei membri degli SGD e le passività del debito dell’SGD non dovrebbero pertanto essere dedotte integralmente dai mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo. Per promuovere il mercato bancario unico incentivando il sostegno alla liquidità tra SGD e facilitare l’uso dei mezzi finanziari disponibili di un sistema di tutela istituzionale (IPS) riconosciuto come SGD ai sensi della direttiva 2014/49/UE, affinché le misure del sistema di tutela istituzionale prevengano il dissesto dei suoi enti membri evitando nel contempo il doppio conteggio, un diritto in essere su un prestito concesso a un altro SGD o su mezzi finanziari altrimenti resi disponibili al conto IPS di tale sistema di tutela istituzionale riconosciuto come SGD dovrebbe essere computato esclusivamente ai fini del livello-obiettivo dell’SGD mutuante o del conto SGD del sistema di tutela istituzionale riconosciuto come SGD. (24) Al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto per quanto riguarda il tempo necessario per raggiungere il livello-obiettivo dell’SGD a seguito dell’uso dei fondi dell’SGD o di un aumento dell’importo dei depositi coperti, è necessario specificare il periodo di ricostituzione, non solo nel caso di una riduzione sostanziale dei mezzi finanziari disponibili che comporti che tali mezzi siano inferiori ai due terzi del livello-obiettivo, ma anche nel caso di una riduzione di minore entità che comporti che i mezzi finanziari disponibili scendano al di sotto del livello-obiettivo ma siano ancora superiori ai due terzi del livello-obiettivo. Per evitare gli effetti prociclici dell’imposizione di un onere finanziario elevato alle banche, il periodo di ricostituzione di sei anni in caso di riduzioni di maggiore entità dovrebbe essere mantenuto, indipendentemente dal fatto che la causa di tali riduzioni sia l’intervento dell’SGD o un aumento sostanziale dell’importo dei depositi coperti. In caso di riduzioni di minore entità, il periodo di ricostituzione dovrebbe essere di due anni. Tuttavia, se la riduzione del livello-obiettivo è molto contenuta in proporzione al costo della raccolta dei contributi pertinenti, l’SGD dovrebbe poter estendere di un anno tale periodo di due anni. (25) Per assicurare un’applicazione coerente, l’ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo dell’SGD e i dettagli della procedura da seguire per raggiungere il livello-obiettivo dell’SGD successivamente alla riduzione. (26) I mezzi finanziari disponibili di un SGD dovrebbero essere immediatamente utilizzabili per far fronte a eventi improvvisi di rimborso o altri interventi. In considerazione delle varie pratiche esistenti in tutta l’Unione, è opportuno stabilire requisiti per le strategie di investimento dei fondi degli SGD al fine di attenuare qualsiasi impatto negativo sulla capacità di un SGD di adempiere al proprio mandato. Qualora un SGD non sia competente a definire la strategia di investimento, l’autorità, l’organismo o l’entità dello Stato membro responsabile della definizione della strategia di investimento dovrebbe, nel definire quest’ultima, rispettare anche i principi di diversificazione e di investimento in attività a basso rischio. Per preservare la piena indipendenza operativa e la flessibilità dell’SGD in termini di accesso ai suoi fondi, laddove gli Stati membri consentano che i fondi dell’SGD siano depositati presso la loro banca centrale nazionale o presso il tesoro nazionale, tali fondi dovrebbero essere chiaramente accantonati e separati ai fini della contabilità e dovrebbero essere prontamente disponibili per l’uso da parte dell’SGD. (27) Per assicurare investimenti adeguatamente diversificati dei fondi degli SGD e pratiche convergenti, l’ABE dovrebbe emanare orientamenti per gli SGD al riguardo. (28) La possibilità prevista nella direttiva 2014/49/UE di raccogliere i mezzi finanziari disponibili di un SGD mediante contributi obbligatori pagati da enti membri a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico non è mai stata utilizzata e dovrebbe pertanto essere soppressa. (29) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi in tutto il settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere l’opzione di consentire ai loro SGD di ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo da fonti private che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere consentiti solo sotto forma di garanzie o prestiti per un SGD con scadenze non superiori a sei anni, utilizzati in ultima istanza e solo in caso di rimborso o contributo dell’SGD alla risoluzione. Ciò non dovrebbe impedire il ricorso a prestiti a breve termine da fonti pubbliche prima di altri sistemi di finanziamento alternativo in circostanze eccezionali per assicurare un rimborso tempestivo ai depositanti o un contributo tempestivo alla risoluzione. (30) Sebbene gli SGD abbiano principalmente il ruolo di rimborsare i depositanti protetti, gli interventi al di fuori del rimborso possono rivelarsi più vantaggiosi sotto il profilo dei costi per gli SGD e assicurare un accesso ininterrotto ai depositi agevolando le strategie di cessione. Gli SGD possono essere tenuti a contribuire alla risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, in alcuni Stati membri, gli SGD possono finanziare misure preventive per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine degli enti creditizi o misure alternative in caso di insolvenza. Tali misure preventive e alternative possono svolgere un ruolo efficace nella continuità degli strumenti di gestione delle crisi, al fine di mantenere la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria. Gli Stati membri che non abbiano posto in essere misure preventive e alternative nel loro diritto nazionale prima della data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero pertanto prendere in considerazione lo sviluppo della capacità necessaria dei loro SGD e di altre autorità pertinenti al fine di recepire tali misure in futuro. A seguito di una valutazione del livello di preparazione degli Stati membri e dell’esperienza acquisita nell’applicazione di misure preventive e alternative, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio la propria valutazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Sebbene tali misure preventive e alternative possano migliorare significativamente la protezione dei depositi, è necessario sottoporle a salvaguardie adeguate, anche sotto forma di una verifica armonizzata del minor onere, al fine di assicurare condizioni di parità e la loro efficacia ed efficienza in termini di costi. Tali salvaguardie dovrebbero applicarsi solo agli interventi finanziati con i mezzi finanziari disponibili dell’SGD disciplinati dalla presente direttiva. (31) Per assicurare un approccio coerente all’applicazione delle misure preventive da parte degli SGD in tutta l’Unione, l’ABE dovrebbe emanare orientamenti che specifichino le condizioni da imporre agli enti creditizi che beneficiano di misure preventive, i sistemi di cui gli SGD devono disporre per selezionare e attuare adeguatamente le misure preventive e monitorarne i rischi, nonché le modalità dettagliate di cooperazione tra le autorità di risoluzione, le autorità designate e le autorità competenti. (32) Le misure volte a prevenire il dissesto di un ente creditizio attraverso interventi sufficientemente precoci possono svolgere un ruolo efficace nella continuità degli strumenti di gestione delle crisi utilizzati per mantenere la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria. Tali misure possono assumere varie forme, ad esempio misure di sostegno al capitale attraverso strumenti di fondi propri, compresi gli strumenti del capitale primario di classe 1, o altri strumenti di capitale, garanzie o prestiti. Gli SGD hanno fatto ricorso a tali misure in modo eterogeneo. Per assicurare la continuità degli strumenti di gestione delle crisi e il ricorso a misure preventive in modo coerente con il quadro di risoluzione e le norme in materia di aiuti di Stato, è necessario specificare i tempi e le condizioni per la loro applicazione. Le misure preventive dovrebbero essere utilizzate tempestivamente per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio. Non sono appropriate una volta che l’autorità di risoluzione abbia adottato una decisione che dichiari che l’ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto e che non vi sono misure che potrebbero evitarne il dissesto, indipendentemente dalla valutazione volta a stabilire se la risoluzione è nell’interesse pubblico oppure no. Le autorità designate dovrebbero pertanto confermare se le condizioni per tale intervento dell’SGD sono state soddisfatte. (33) Per assicurare che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a presentare all’autorità competente una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare le posizioni patrimoniale e di liquidità dell’ente creditizio, consentendo a quest’ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l’emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di pagamento di dividendi e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Inoltre, la nota dovrebbe specificare la carenza di capitale iniziale dell’ente creditizio. Durante l’attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive, dalla distribuzione di dividendi o dal pagamento della remunerazione variabile, dal riacquisto di azioni proprie o dall’esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. La nota dovrebbe inoltre contenere una strategia per uscire dalle misure di sostegno ricevute. Entro un termine ragionevole, è opportuno che l’ente creditizio fornisca all’autorità competente un piano di riorganizzazione aziendale per assicurare la sostenibilità economica a lungo termine. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono nella posizione migliore per valutare la pertinenza e la credibilità delle misure previste nel piano di riorganizzazione aziendale. Per assicurare che l’autorità designata dell’SGD cui l’ente creditizio chiede di finanziare una misura preventiva sia nella posizione di valutare se sono soddisfatte tutte le condizioni per le misure preventive, l’autorità competente dovrebbe cooperare con l’autorità designata. L’ulteriore erogazione di fondi a un ente creditizio dovrebbe essere sospesa, se l’autorità competente non è convinta della credibilità e della fattibilità del piano di riorganizzazione aziendale. Al fine di assicurare un approccio coerente all’applicazione delle misure preventive in tutta l’Unione, l’ABE dovrebbe emanare orientamenti per assistere gli enti creditizi nel redigere i piani di riorganizzazione aziendale. (34) Per assicurare che gli enti creditizi che ricevono sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive rispettino i loro impegni, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di rimedio agli enti creditizi che non hanno mantenuto gli impegni definiti nella nota o nel piano di riorganizzazione aziendale, non hanno rimborsato l’importo conferito nell’ambito delle misure preventive o non hanno rispettato la strategia di uscita. Se un’autorità competente ritiene che le misure del piano di rimedio non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente creditizio, o se l’ente creditizio non rispetta il piano di rimedio, l’SGD non dovrebbe fornire ulteriore sostegno preventivo all’ente creditizio e le autorità pertinenti dovrebbero effettuare una valutazione a norma della direttiva 2014/59/UE volta a determinare se l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto. Al fine di assicurare un approccio coerente all’applicazione delle misure preventive in tutta l’Unione, l’ABE dovrebbe emanare orientamenti per assistere gli enti creditizi nel redigere i piani di rimedio. (35) È necessario sottoporre a salvaguardie adeguate un contributo dell’SGD a misure alternative per assicurare condizioni di parità e la loro efficacia ed efficienza in termini di costi. L’SGD può essere utilizzato per finanziare il trasferimento di depositi non coperti e altre passività chirografarie: a un destinatario solo se il trasferimento è strettamente necessario e proporzionato per evitare il contagio, se il trasferimento massimizzerebbe il valore delle attività al momento della vendita o se il mantenimento delle relazioni con i clienti consentirebbe di mantenere la fiducia. L’SGD non dovrebbe essere utilizzato per trasferire fondi propri o passività aventi un livello inferiore alle passività chirografarie ordinarie nel diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza. (36) Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio, quali un liquidatore, un curatore fallimentare, un amministratore o un altro organismo, ovvero la pertinente autorità nazionale, dovrebbero disporre la commercializzazione dell’attività dell’ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L’ente creditizio o la pertinente autorità nazionale, o qualsiasi intermediario che agisce per conto di tale ente creditizio o pertinente autorità nazionale, dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l’uso di risorse degli Stati membri dovrebbe rimanere soggetto, se del caso, alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). (37) Poiché il loro obiettivo principale è proteggere i depositi coperti, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a finanziare interventi diversi dai rimborsi solo se l’importo totale di tali interventi è inferiore all’importo dei depositi coperti presso l’ente creditizio interessato. (38) Per tenere ulteriormente conto delle specificità dei sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD e rafforzarne l’efficacia, la direttiva 2014/49/UE dovrebbe prevedere la possibilità che un SGD conceda un prestito o trasferisca temporaneamente in altro modo i fondi disciplinati da tale direttiva al conto IPS, che è separato dal conto dell’SGD ai fini della contabilità, in modo da concedere sostegno finanziario a un membro e, in particolare, assicurarne ove necessario la liquidità e la solvibilità per evitare il fallimento, conseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) . Ciò dovrebbe essere possibile nei casi in cui i mezzi forniti siano necessari per integrare gli altri mezzi destinati ad assicurare la liquidità e la solvibilità di un ente affiliato al fine di evitarne il fallimento e dovrebbe essere subordinato alla condizione che il rimborso all’SGD entro sette giorni lavorativi, se necessario, sia una prospettiva credibile. (39) Al fine di migliorare la tutela armonizzata dei depositanti e precisare le responsabilità nelle situazioni transfrontaliere in tutta l’Unione, l’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe assicurare il rimborso ai depositanti situati negli Stati membri in cui gli enti creditizi che sono suoi membri raccolgono depositi e accettano altri fondi rimborsabili offrendo servizi di deposito su base transfrontaliera senza essere stabiliti nello Stato membro ospitante. Per agevolare le operazioni di rimborso mediante la fornitura di informazioni ai depositanti e la raccolta e trasmissione di documenti pertinenti, l’SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe poter operare come punto di contatto per i depositanti presso enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi. (40) La cooperazione tra gli SGD in tutta l’Unione è fondamentale per assicurare il rimborso dei depositanti in modo rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi quando gli enti creditizi prestano servizi bancari tramite succursali in altri Stati membri. Alla luce dei progressi tecnologici che promuovono il ricorso ai trasferimenti transfrontalieri e l’identificazione a distanza, l’SGD dello Stato membro di origine dovrebbe essere autorizzato a effettuare i rimborsi direttamente ai depositanti presso succursali situate in un altro Stato membro, a condizione che l’onere amministrativo e i costi siano inferiori a quelli che sarebbero sostenuti se il rimborso fosse effettuato dall’SGD dello Stato membro ospitante. Tale flessibilità dovrebbe integrare l’attuale meccanismo di cooperazione, che impone all’SGD dello Stato membro ospitante di rimborsare i depositanti nelle succursali per conto dell’SGD dello Stato membro di origine. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti sia negli SGD dello Stato membro ospitante che in quelli dello Stato membro di origine, l’ABE dovrebbe emanare orientamenti per assistere gli SGD nella partecipazione a tale cooperazione, tra l’altro includendo un elenco di circostanze e condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine potrebbe decidere di rimborsare i depositanti presso succursali situate nello Stato membro ospitante. (41) Gli enti creditizi possono cambiare affiliazione a un SGD o alcune delle loro attività possono essere trasferite e diventare in tal modo soggette a un altro SGD. La direttiva 2014/49/UE prevede che i contributi versati da un ente creditizio durante i 12 mesi precedenti un cambio dell’SGD di appartenenza, o un trasferimento di attività, siano trasferiti dall’SGD di origine all’altro SGD in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti. Per assicurare che il trasferimento dei contributi all’SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o dalla data effettiva di pagamento dei contributi, l’SGD di origine dovrebbe calcolare l’importo da trasferire sulla base dei contributi dovuti piuttosto che dei contributi versati. (42) È necessario assicurare una pari tutela in tutta l’Unione ai depositanti che non possono essere pienamente garantiti da un regime di valutazione dell’equivalenza della tutela dei depositanti nei paesi terzi. Per tale motivo le succursali nell’Unione di un ente creditizio avente la sede principale in un paese terzo dovrebbero diventare membri di un SGD nello Stato membro in cui svolgono la loro attività di raccolta di depositi. Tale obbligo assicurerebbe inoltre la coerenza con le direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, che mirano a introdurre un quadro prudenziale e di risoluzione più solido per i gruppi di paesi terzi che forniscono servizi bancari nell’Unione. Per converso, è opportuno evitare l’esposizione degli SGD ai rischi economici e finanziari dei paesi terzi. I depositi in succursali stabilite in paesi terzi da parte di enti creditizi dell’Unione non dovrebbero pertanto essere protetti, a meno che gli Stati membri decidano che i depositi presso tali succursali debbano essere coperti. (43) La comunicazione standardizzata e regolare delle informazioni accresce la consapevolezza dei depositanti in merito alla protezione dei depositi. Per allineare gli obblighi di comunicazione agli sviluppi tecnologici, tali obblighi dovrebbero tenere conto dei nuovi canali di comunicazione digitale attraverso i quali gli enti creditizi interagiscono con i depositanti. I depositanti dovrebbero ottenere informazioni chiare e omogenee che spieghino la protezione dei depositi, limitando nel contempo gli oneri amministrativi connessi per gli enti creditizi o gli SGD. L’ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare il contenuto e il formato del foglio informativo da trasmettere ai depositanti e il modello per le informazioni che gli SGD, le autorità designate o gli enti creditizi sono tenuti a comunicare ai depositanti in situazioni specifiche, tra cui fusioni di enti creditizi, accertamenti dell’indisponibilità dei depositi o il rimborso dei depositi dei fondi dei clienti. (44) La fusione di enti creditizi o la conversione di una filiazione in succursale o viceversa potrebbe incidere sulle caratteristiche fondamentali della tutela dei depositanti. Per evitare ripercussioni negative sui depositanti che hanno depositi in entrambi gli enti creditizi coinvolti nella fusione e i cui diritti alla copertura dei depositi sarebbero ridotti dai cambiamenti di affiliazione agli SGD, tutti i depositanti dovrebbero essere informati in merito a tali cambiamenti e dovrebbero avere il diritto di ritirare i loro fondi o trasferirli in un altro ente creditizio fino a un importo pari ai loro depositi che non sono più coperti, senza incorrere in alcuna penalità. (45) Per preservare la stabilità finanziaria, evitare il contagio e consentire ai depositanti di esercitare il loro diritto di reclamare depositi, se del caso, le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati dovrebbero informare i depositanti dell’indisponibilità dei depositi. (46) Per aumentare la trasparenza per i depositanti e promuovere la solidità finanziaria e la fiducia tra gli SGD nell’adempimento del loro mandato, gli attuali obblighi di comunicazione dovrebbero essere migliorati. Sulla base delle prescrizioni attuali che consentono agli SGD di richiedere agli enti membri tutte le informazioni necessarie per prepararsi a un rimborso, gli SGD dovrebbero anche essere in grado di richiedere le informazioni necessarie per prepararsi a un rimborso nel contesto della cooperazione transfrontaliera. Su richiesta di un SGD, gli enti membri dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni generali su qualsiasi attività transfrontaliera rilevante in altri Stati membri o, se del caso, anche in paesi terzi. Analogamente, al fine di fornire all’ABE un insieme adeguato di informazioni sull’evoluzione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e sull’uso di tali mezzi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli SGD informino l’ABE su base annuale dell’importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili e notifichino all’ABE le circostanze che hanno portato all’uso dei fondi degli SGD per i rimborsi o per altre misure. Infine, per rispecchiare il rafforzamento del ruolo degli SGD nella gestione delle crisi bancarie al fine di facilitare l’uso dei fondi degli SGD nel quadro della risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero fornire agli SGD una sintesi dei piani di risoluzione degli enti creditizi per aumentare la preparazione generale di tali SGD a rendere disponibili i fondi nella misura necessaria. (47) Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti in tutta l’Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, è efficiente e opportuno incaricare l’ABE dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte legate alle politiche, ai fini dell’adozione da parte della Commissione. (48) Ove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare i dettagli tecnici relativi all’identificazione dei clienti degli enti finanziari per il rimborso dei depositi dei fondi dei clienti, i criteri e le circostanze per il rimborso al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente e le norme per evitare diritti multipli di rimborso a favore dello stesso beneficiario. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre specificare la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo e il processo di ricostituzione degli SGD. (49) Ove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tali progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbero specificare il contenuto e il formato del foglio informativo del depositante nonché la procedura e il contenuto delle informazioni che dovrebbero essere comunicate ai depositanti. I progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbero inoltre specificare le procedure da seguire quando un ente creditizio fornisce informazioni al proprio SGD e quando un SGD o un’autorità designata fornisce informazioni all’ABE, nonché i modelli per fornire tali informazioni. (50) Per consentire alle succursali situate negli Stati membri di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione che non sono membri di un SGD stabilito nell’Unione di soddisfare i requisiti per diventare membri di un SGD dell’Unione, è opportuno concedere a tali succursali un periodo di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi a tale obbligo. (51) La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD, se soddisfa i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive al centro del loro mandato, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di concedere periodi di tempo più lunghi ai sistemi di tutela istituzionale per adattarsi alle nuove norme. Tale termine di adempimento eventualmente più lungo tiene conto del tempo necessario ai sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD per costituire mezzi finanziari su un conto separato ai fini della contabilità dedicato alla concessione di sostegno finanziario a un membro e, in particolare, assicurarne ove necessario la liquidità e la solvibilità al fine di evitare il fallimento. (52) Per consentire agli SGD e alle autorità designate di sviluppare la capacità operativa necessaria per applicare le nuove norme stabilite dalla presente direttiva sul ricorso a misure preventive, è opportuno prevedere un’applicazione differita di tali norme. (53) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia assicurare la tutela uniforme dei depositanti nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l’integrità del mercato unico ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (54) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 12 giugno 2023 ( 12 ) . (55) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/49/UE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2014/49/UE La direttiva 2014/49/UE è così modificata: 1) l’articolo 1 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente direttiva fissa norme e procedure relative all’istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e alle salvaguardie per l’uso dei fondi degli SGD per misure diverse dal rimborso dei depositi al fine di assicurare l’accesso dei depositanti ai loro depositi.» ; b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) agli enti creditizi e alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione che sono affiliati ai sistemi di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.» ; 2) l’articolo 2 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al punto 3), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3) “deposito”: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali abitualmente svolte dagli enti creditizi nel corso della loro attività, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:» ; ii) al punto 13), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «13) “impegno di pagamento”: un obbligo irrevocabile e pienamente garantito di un ente creditizio di pagare a un SGD un importo monetario su richiesta di tale SGD e in cui la garanzia reale:» ; iii) sono aggiunti i punti seguenti: «19) “autorità di risoluzione”: un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE; 20) “depositi dei fondi dei clienti”: fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti; 21) “disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione”: disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dai regolamenti e da tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE; 22) “riciclaggio”: riciclaggio quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) ; 23) “finanziamento del terrorismo”: finanziamento del terrorismo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1624. ( *1 ) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ( GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj ).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare (“building societies”) dell’Irlanda, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).» ; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD, quest’ultimo ne dia notifica immediata all’autorità designata e all’autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che tale autorità competente, in cooperazione con tale autorità designata e, se del caso, con l’SGD in questione, adotti prontamente tutte le misure appropriate, compresa, ove necessario, l’imposizione di sanzioni, al fine di garantire che l’ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD. Ai fini delle misure di cui al primo comma, gli Stati membri, se del caso, assicurano che le autorità competenti siano in grado di esercitare i poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 1, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte di enti creditizi degli obblighi di un membro di un SGD. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis .   Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non paghi i contributi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 4, entro il termine specificato dall’SGD, quest’ultimo o, se del caso, l’autorità designata interessata applichi, per il periodo di ritardo, il tasso di interesse legale sull’importo dovuto.» ; c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Gli Stati membri assicurano che l’SGD informi l’autorità designata e l’autorità competente interessate, qualora le misure di cui ai paragrafi 4 e 4 bis non siano in grado di garantire il rispetto da parte dell’ente creditizio degli obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD. Gli Stati membri assicurano che l’SGD o, se del caso, l’autorità designata interessata valuti se l’ente creditizio continua a soddisfare le condizioni per mantenere l’appartenenza a tale SGD e informi l’autorità competente interessata dell’esito di tale valutazione. 6.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un’autorità competente decida di revocare un’autorizzazione in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l’ente creditizio interessato cessi di essere membro del proprio SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti in tale ente creditizio alla data in cui questo ha cessato di essere membro dell’SGD a seguito della revoca dell’autorizzazione continuino a essere coperti da tale SGD.» ; d) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente: «Qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, le autorità designate dispongono dei poteri di esecuzione necessari per porre rimedio alle violazioni della presente direttiva da parte di tale SGD, compresi i poteri di imporre sanzioni o altre misure amministrative.» ; e) il paragrafo 8 è soppresso; f) è aggiunto il paragrafo seguente: «13.   Entro l’11 maggio 2029 l’ABE elabora orientamenti sull’ambito di applicazione, sui contenuti e sulle procedure delle prove di stress di cui al paragrafo 10.» ; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i depositi derivanti da operazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;» ; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i depositi effettuati dagli enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013, a nome proprio e per proprio conto;» ; iii) la lettera e) è soppressa; iv) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1624, qualora tali depositi siano divenuti indisponibili, tranne nel caso in cui il titolare chieda il rimborso e né l’ente creditizio né l’SGD possano dimostrare che la mancata identificazione è imputabile ad azioni o alla mancata azione da parte del titolare del conto e purché l’identità del depositante sia stata verificata prima del rimborso;» ; v) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) i depositi delle amministrazioni centrali o delle amministrazioni di Stati federati ai sensi dell’allegato A, punti 2.114 e 2.115, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) , ad eccezione dei depositi delle istituzioni senza scopo di lucro controllate dall’amministrazione centrale o dalle amministrazioni di Stati federati; ( *2 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea ( GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj ).»;" vi) è aggiunta la lettera seguente: «l) i depositi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 1 bis , lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE, compresi i depositi con durata residua inferiore a un anno.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese siano inclusi fino al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1.» ; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti per un importo non inferiore a 500 000 EUR per sei mesi dopo l’accredito dell’importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili:» ; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili effettuate da una persona fisica relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano state concluse o che si preveda siano concluse a breve termine e a condizione che tale persona fisica possa fornire documenti per provare che, prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente è giunta alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o in cui un’autorità giudiziaria ha adottato una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b), tali operazioni erano state concluse o si prevedeva fossero concluse a breve termine;» ; iii) sono aggiunti i commi seguenti: «Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri assicurano che i depositi siano protetti per un importo massimo di 2 500 000 EUR. Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri definiscono “a breve termine” nel diritto nazionale.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis .   Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui al paragrafo 2 integri il livello di copertura di cui al paragrafo 1.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La Commissione riesamina periodicamente, e almeno ogni cinque anni, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2. Questa presenta eventualmente una proposta di atto legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l’importo di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell’evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria dell’Unione, nonché per adattare gli importi di cui al paragrafo 2, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi dei beni immobili nei diversi Stati membri e della necessità di assicurare la proporzionalità e condizioni di parità in tutta l’Unione.» ; 6) l’articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Quando il titolare del conto non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b). Fermo restando l’articolo 8 quater, nel caso di fondi detenuti dal titolare di un conto per conto di una persona che ne ha pieno diritto in un conto separato a fini professionali definiti dal diritto nazionale, e qualora, conformemente al diritto nazionale, tali fondi siano isolati nell’interesse di tale persona dai diritti di altri creditori del titolare del conto, l’SGD, nel determinare l’importo coperto dovuto alla persona che ne ha pieno diritto, non tiene conto di altri depositi collocati da tale persona presso lo stesso ente creditizio, se tale persona è identificata da tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano rimborsare i depositi coperti al titolare del conto a beneficio di ciascuna persona che ne ha pieno diritto, o direttamente alla persona che ne ha pieno diritto.» ; b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri possono decidere che le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio che sono esigibili prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b), siano dedotte dall’importo totale dei depositi ammissibili di tale depositante nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante.» ; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri assicurano che l’SGD rimborsi il capitale alla pari nonché gli interessi sui depositi maturati fino alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b). Il livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o, nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il livello di copertura stabilito in tale paragrafo, non è superato.» ; d) al paragrafo 9, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Tale informazione è contenuta nel foglio informativo del depositante di cui all’articolo 16 della presente direttiva.» ; 7) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis Onere della prova per l’ammissibilità dei depositi e il diritto agli stessi Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, il depositante o, se del caso, il titolare del conto dimostri che i depositi in questione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o, in alternativa, dimostri il diritto ai depositi nelle circostanze di cui all’articolo 7, paragrafo 3.» ; 8) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli SGD assicurano che l’importo rimborsabile sia disponibile non appena possibile e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare un periodo più lungo per il rimborso: a) dei depositi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che superano l’importo definito all’articolo 6, paragrafo 1; e b) dei depositi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8 ter, se la persona che ha pieno diritto a tali depositi non è stata identificata quando tali depositi sono divenuti indisponibili. Tale periodo più lungo non è superiore a 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tali SGD ricevono le informazioni o la documentazione complete da essi richieste al fine di esaminare i diritti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso.» ; d) il paragrafo 4 è soppresso; e) il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera b) è soppressa; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) in deroga al paragrafo 9, non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi e il conto è pertanto dormiente, tranne nel caso in cui un depositante detenga anche depositi su un altro conto che non è dormiente presso lo stesso ente creditizio; o» ; iii) la lettera d) è soppressa; f) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis .   Fermo restando l’articolo 9, paragrafo 3, se un deposito è soggetto a misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 del trattato dell’Unione europea (TUE) o dell’articolo 215 TFUE (“misure restrittive dell’Unione”), gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso dell’importo rimborsabile per la durata di tali misure. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi accantonino i depositi soggetti a misure restrittive dell’Unione in modo da consentire l’immediata identificazione ai fini del primo comma del presente paragrafo.» ; g) il paragrafo 8 è soppresso; h) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Gli Stati membri assicurano che, qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi 24 mesi, un SGD possa fissare una soglia per i costi amministrativi che gli deriverebbero da tale rimborso. L’SGD non è obbligato ad adottare misure attive per rimborsare i depositanti al di sotto di tale soglia. Tuttavia, gli Stati membri assicurano che l’SGD rimborsi i depositanti al di sotto di tale soglia su richiesta di questi ultimi.» ; 9) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Rimborso dei depositi superiori a 10 000 EUR Gli Stati membri assicurano che, qualora gli importi da rimborsare superino i 10 000 EUR, gli SGD rimborsino, ove possibile, i depositanti mediante bonifici quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ) o, qualora tali bonifici non siano possibili, mediante mezzi di pagamento, diversi dal pagamento in contanti, che garantiscano la tracciabilità dei fondi. Articolo 8 ter Copertura dei depositi dei fondi dei clienti 1.   Gli Stati membri assicurano che i depositi dei fondi dei clienti siano coperti dagli SGD se si applicano tutte le condizioni seguenti: a) tali depositi sono collocati in nome e per conto dei clienti ammissibili alla protezione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1; b) tali depositi sono effettuati su conti separati conformemente ai requisiti di salvaguardia stabiliti dal diritto dell’Unione che disciplina le attività delle entità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d); c) i clienti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono identificati o identificabili dall’ente finanziario che detiene il conto in nome di tali clienti prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b). 2.   Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si applichi a ciascuno dei clienti che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, nel determinare l’importo rimborsabile per un singolo cliente, l’SGD non tiene conto dell’importo totale dei depositi collocati da tale cliente presso lo stesso ente creditizio. 3.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositi dei fondi dei clienti coperti al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente, o direttamente al cliente. 4.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i dettagli tecnici relativi all’identificazione dei clienti per il rimborso in conformità dell’articolo 8; b) i criteri e le circostanze in base ai quali il rimborso deve essere effettuato al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente; c) le norme per evitare diritti multipli di rimborso a favore dello stesso beneficiario. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ABE tiene conto degli elementi seguenti: a) le specificità del modello economico dei diversi tipi di enti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d); b) le prescrizioni specifiche del diritto dell’Unione applicabile che disciplina le attività degli enti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per il trattamento dei fondi dei clienti. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 8 quater Sospensione dei rimborsi in caso di preoccupazioni in merito al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo 1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità designata informi l’SGD entro 24 ore dal momento in cui l’autorità designata riceve da un supervisore del settore finanziario quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ) le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 4, di tale direttiva. Gli Stati membri assicurano che lo scambio di informazioni tra l’autorità designata e l’SGD si limiti alle informazioni strettamente necessarie per l’esercizio dei compiti e delle responsabilità dell’SGD ai sensi della presente direttiva e che tale scambio di informazioni rispetti i requisiti di cui alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ) . 2.   Gli Stati membri assicurano che l’SGD sospenda il rimborso dell’importo rimborsabile qualora un depositante, o altra persona avente diritti sulle somme depositate sul suo conto, sia stato accusato di un reato derivante dal riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o ad esso connesso, in attesa della sentenza del tribunale. Gli Stati membri stabiliscono una procedura atta a garantire che tali informazioni siano comunicate tempestivamente all’SGD. 3.   Gli Stati membri assicurano che l’SGD sospenda il rimborso dell’importo rimborsabile per lo stesso periodo di cui all’articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640, qualora sia informato dall’ente creditizio o dall’autorità designata che l’unità di informazione finanziaria di cui a tale articolo ha sospeso un’operazione, un conto o un rapporto d’affari relativo al depositante interessato. 4.   Gli Stati membri assicurano che l’SGD non sia ritenuto responsabile di eventuali sospensioni effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3. ( *3 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj )." ( *4 ) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 ( GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj )." ( *5 ) Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ( GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj ).»;" 10) all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell’ambito delle procedure di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate da tali SGD a tali depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate in conformità dell’articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano, nelle procedure di liquidazione, un diritto nei confronti dell’ente creditizio residuo per un importo pari al loro contributo. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi coperti ai sensi del diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza di cui all’articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. 3.   Gli Stati membri assicurano che i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall’SGD entro la scadenza dei termini di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, possano reclamare, nei confronti dell’SGD, il rimborso dei loro depositi entro cinque anni dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).» ; 11) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per il calcolo del livello-obiettivo di cui al primo comma, il periodo di riferimento è compreso tra il 31 dicembre precedente la data entro la quale il livello-obiettivo deve essere raggiunto e tale data. Nel determinare se l’SGD ha raggiunto il livello-obiettivo di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all’SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all’SGD e i fondi recuperati dall’SGD a fronte dei suoi diritti derivanti dai suoi interventi, ma escludono i rimborsi non reclamati dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso nonché eventuali passività del debito dovute dall’SGD. Il diritto in essere su un prestito concesso a un altro SGD ai sensi dell’articolo 12 o il diritto in essere su un prestito o su mezzi altrimenti resi disponibili ai sensi dell’articolo 12 bis è incluso e computato esclusivamente ai fini del livello-obiettivo. Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al nuovo raggiungimento del livello-obiettivo. Se il livello-obiettivo di cui al primo comma del presente paragrafo è stato raggiunto per la prima volta e i mezzi finanziari disponibili, a seguito di un aumento dell’importo dei depositi coperti o di un esborso di fondi dell’SGD conformemente all’articolo 8 o all’articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, un SGD fissa il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo non superiore a sei anni. Se il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta e i mezzi finanziari disponibili sono stati ridotti di meno di un terzo del livello-obiettivo, un SGD fissa il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro due anni. Un SGD può estendere tale periodo di un ulteriore anno per garantire che l’importo da raccogliere raggiunga un importo proporzionato ai costi legati alla raccolta dei contributi. Il contributo regolare tiene debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali nel contesto del presente articolo. Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l’SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi coperti.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I mezzi finanziari disponibili che l’SGD prende in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 possono includere gli impegni di pagamento esigibili entro due giorni lavorativi da una richiesta dell’SGD. La quota totale di tali impegni di pagamento non supera il 30 % dell’importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del paragrafo 2. L’ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento che stabiliscono i criteri di ammissibilità di tali impegni.» ; c) il paragrafo 4 è soppresso; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme ai principi di diversificazione e di investimento in attività a basso rischio. Gli SGD utilizzano i derivati esclusivamente ai fini della gestione dei rischi, compresa la gestione del rischio di mercato e del rischio di liquidità.» ; e) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis .   Laddove gli SGD possano depositare in tutto o in parte i propri mezzi finanziari disponibili presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale, gli Stati membri assicurano che tali mezzi finanziari disponibili siano separati da altri fondi ai fini della contabilità e siano prontamente disponibili per l’uso da parte di tali SGD conformemente agli articoli 11 e 12 e all’articolo 14, paragrafo 3.» ; f) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. I sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici sono utilizzati in ultima istanza solo per il rimborso a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e per le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e sono forniti sotto forma di prestiti o garanzie. I sistemi di finanziamento alternativo da fonti pubbliche sono forniti solo a condizione che l’SGD assuma l’impegno giuridico di rimborsare entro sei anni i sistemi di finanziamento alternativo finanziati o garantiti mediante fondi pubblici e gli interessi e le spese concordati. In circostanze straordinarie, se, in considerazione degli esborsi e dei recuperi durante il periodo di rimborso, l’autorità competente valuta che il rimborso potrebbe imporre un onere eccessivo alle capacità di finanziamento dei restanti enti membri, il periodo di rimborso può essere esteso una volta per un massimo di tre anni.» ; g) il paragrafo 10 è soppresso; h) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   Nel contesto delle misure di cui all’articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all’articolo 10, paragrafo 9, che non sono finanziati o garantiti mediante fondi pubblici, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all’articolo 10, paragrafo 8. 12.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2, compresa la definizione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e delle categorie di mezzi finanziari disponibili che derivano dai fondi conferiti; b) i dettagli del processo per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 dopo che un SGD ha utilizzato i mezzi finanziari disponibili conformemente all’articolo 11 o a seguito di un aumento dell’importo dei depositi coperti. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro l’11 maggio 2028. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 13.   Entro l’11 maggio 2028 l’ABE elabora orientamenti per assistere gli SGD nella diversificazione dei loro mezzi finanziari disponibili e sulle modalità con cui gli SGD possono investire in attività a basso rischio applicabili ai mezzi finanziari disponibili degli SGD.» ; 12) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Uso dei fondi 1.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10 principalmente per garantire i rimborsi ai depositanti conformemente all’articolo 8. 2.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. 3.   Gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive, se si applicano tutte le condizioni seguenti: a) l’autorità di risoluzione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; b) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter . 4.   Se i mezzi finanziari disponibili sono stati utilizzati per le misure preventive di cui all’articolo 11 bis , gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all’SGD i mezzi utilizzati per tali misure, se necessario sotto forma di contributi straordinari, qualora si applichi una delle condizioni seguenti: a) si presenta la necessità di rimborsare i depositanti o intervenire nella risoluzione e i mezzi finanziari disponibili dell’SGD sono inferiori a due terzi del livello-obiettivo; b) i mezzi finanziari disponibili dell’SGD risultano inferiori al 25 % del livello-obiettivo. 5.   Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all’articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l’attività bancaria, gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del portafoglio dei depositi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 11 quinquies della presente direttiva. 6.   Entro l’11 maggio 2030 la Commissione, previa consultazione dell’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’attuazione e l’impatto delle disposizioni relative alle misure di cui ai paragrafi 3 e 5, che comprende: a) una valutazione dello stato di avanzamento del recepimento e dell’attuazione di dette misure e degli eventuali impedimenti di diritto o di fatto che abbiano impedito agli Stati membri di consentire ai loro SGD di finanziarle; b) una valutazione dell’efficacia di dette misure e dell’entità del loro contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva; c) un’analisi dell’opportunità di rendere tali misure disponibili agli SGD in tutti gli Stati membri. La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.» ; 13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 bis Misure preventive 1.   Qualora consentano l’uso dei fondi degli SGD per le misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per tali misure preventive, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota che indica le misure ai sensi dell’articolo 11 ter , paragrafo 1; b) l’ente creditizio ha consultato l’autorità competente in merito alle misure indicate nella nota di cui all’articolo 11 ter , paragrafo 1, e ha tenuto conto delle osservazioni dell’autorità competente riguardanti tali misure; c) l’utilizzo di misure preventive da parte dell’SGD è subordinato a obblighi a carico dell’ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell’ente creditizio, accompagnato da dispositivi di governance che facilitano tale monitoraggio, maggiori diritti di verifica da parte dell’SGD e segnalazioni più frequenti alle autorità competenti; d) l’utilizzo delle misure preventive da parte dell’SGD è subordinato all’obbligo da parte dell’ente creditizio di assicurare l’accesso effettivo ai depositi coperti; e) gli enti creditizi affiliati sono in grado di versare i contributi straordinari conformemente all’articolo 11, paragrafo 4; f) l’ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva, e il piano di rimborso o la strategia di uscita di cui all’articolo 11 ter , paragrafo 6, della presente direttiva o all’articolo 32 quater, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE sono stati rispettati in relazione a qualsiasi precedente misura preventiva o sostegno finanziario pubblico straordinario. 2.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD siano dotati di sistemi di monitoraggio e procedure decisionali appropriati per la scelta e l’esecuzione delle misure preventive nonché il monitoraggio dei rischi affiliati. 3.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano eseguire misure preventive solo se l’autorità designata ha confermato che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L’autorità designata ne informa l’autorità competente e l’autorità di risoluzione. 4.   L’ABE elabora orientamenti per specificare: a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); b) i sistemi di monitoraggio e le procedure decisionali di cui gli SGD devono disporre conformemente al paragrafo 2, tenendo conto delle prassi dei sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c); c) tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 11 ter , le modalità dettagliate di cooperazione tra le autorità di risoluzione, le autorità designate e le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Articolo 11 ter Disposizioni relative alle misure preventive 1.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, presentino all’autorità competente una nota che definisce le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere al fine di assicurare la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   La nota di cui al paragrafo 1 stabilisce le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria dell’ente creditizio e a rafforzarne le posizioni patrimoniale e di liquidità. 3.   Nel caso in cui i mezzi finanziari di un SGD siano utilizzati per misure preventive a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della presente direttiva, tale utilizzo è considerato un cambiamento della situazione finanziaria dell’ente creditizio ed è necessario un aggiornamento del piano di risanamento a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. 4.   Gli Stati membri assicurano che, nel caso di misure di sostegno al capitale, comprese ricapitalizzazioni, misure di riduzione del valore delle attività e garanzie sulle attività, i mezzi finanziari disponibili di un SGD coprano solamente la carenza di capitale attualmente stimata sulla base degli elementi seguenti: a) la carenza di capitale individuata in una prova di stress dell’Unione o nazionale, in una verifica della qualità delle attività o in esercizi analoghi, o durante il processo di revisione e valutazione prudenziale, le ispezioni in loco o l’amministrazione temporanea, o da parte di un perito indipendente; b) le misure di raccolta di capitale da eseguire entro sei mesi dalla trasmissione del piano di riorganizzazione aziendale; c) le misure di salvaguardia che prevengono il deflusso di fondi, comprese le misure di cui al paragrafo 7. Gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a c), sono inclusi nella nota di cui al paragrafo 1. Nel determinare l’importo del sostegno al capitale che l’SGD deve fornire, quest’ultimo può anche tenere conto di un’eventuale valutazione prospettica dell’adeguatezza patrimoniale, incluso il piano di conservazione del capitale di cui all’articolo 142 della direttiva 2013/36/UE. L’SGD notifica all’autorità competente l’importo del sostegno al capitale da fornire. 5.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD cedano le proprie partecipazioni in azioni o altri strumenti di capitale dell’ente creditizio beneficiario del sostegno non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consenta. 6.   Gli Stati membri assicurano che la nota di cui al paragrafo 1 preveda una strategia di uscita dalle misure preventive, incluso un piano chiaramente specificato per il rimborso da parte dell’ente creditizio dei fondi rimborsabili ricevuti nell’ambito delle misure preventive e la cessione della partecipazione dell’SGD interessato nel capitale di tale ente creditizio a norma del paragrafo 5. Tali informazioni non sono divulgate fino a quando l’ente creditizio non esce dalle misure preventive o non è stata completata la valutazione di cui all’articolo 11 quater, paragrafo 3, fermi restando gli obblighi di comunicazione non prorogabili di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ) . 7.   Gli Stati membri assicurano che non siano pagati dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile e che non sia assunto alcun impegno irrevocabile a pagare dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile da parte dell’ente creditizio beneficiario del sostegno. L’autorità competente può, in via eccezionale, consentire il pagamento dei dividendi qualora l’ente creditizio dimostri, con soddisfazione dell’autorità competente, di essere giuridicamente tenuto a pagare tali dividendi. Gli Stati membri assicurano che i divieti di cui al presente paragrafo rimangano in vigore fino a quando l’ente creditizio non esce dalle misure preventive. 8.   Gli Stati membri assicurano che, entro sei mesi dalla prestazione del sostegno finanziario iniziale, l’ente creditizio beneficiario del sostegno presenti all’autorità competente un piano di riorganizzazione aziendale. Dopo la concessione delle misure preventive, l’autorità competente può estendere tale periodo fino a un massimo di otto mesi. Se l’autorità competente non è convinta che il piano di riorganizzazione aziendale sia credibile o fattibile, l’ulteriore erogazione di fondi da parte dell’SGD all’ente creditizio interessato è sospesa. 9.   Gli Stati membri assicurano che le misure previste nel piano di riorganizzazione aziendale di cui al paragrafo 8 siano compatibili con il piano di ristrutturazione che l’ente creditizio può essere tenuto a presentare alla Commissione a norma della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. 10.   L’autorità competente presenta il piano di riorganizzazione aziendale di cui al paragrafo 8 all’autorità di risoluzione. Quest’ultima può esaminare il piano di riorganizzazione aziendale al fine di individuare eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla possibilità di risoluzione dell’ente e può formulare raccomandazioni al riguardo all’autorità competente. L’autorità di risoluzione comunica la sua valutazione e le sue raccomandazioni nei tempi fissati dall’autorità competente. Articolo 11 quater Piano di rimedio 1.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non rispetti gli impegni definiti nella nota di cui all’articolo 11 ter , paragrafo 1, o nel piano di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 11 ter , paragrafo 8, ovvero non rimborsi alla scadenza l’importo conferito dall’SGD nell’ambito delle misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, o non rispetti la strategia di uscita di cui all’articolo 11 ter , paragrafo 6, l’SGD ne informi senza ritardo l’autorità competente. 2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l’autorità competente chieda all’ente creditizio di presentare all’autorità designata e all’SGD un unico piano di rimedio puntuale che descriva le azioni che l’ente creditizio intraprenderà per garantire la conformità ai requisiti di vigilanza, per assicurare la sua sostenibilità economica a lungo termine e per rimborsare l’importo dovuto conferito dall’SGD alle misure preventive, nonché le relative tempistiche. L’autorità designata e l’SGD consultano l’autorità competente in merito alle misure previste nel piano di rimedio. 3.   Se l’autorità competente non è convinta che il piano di rimedio sia credibile o fattibile o se l’ente creditizio non rispetta il piano di rimedio, l’autorità competente informa l’SGD e l’autorità di risoluzione della sua valutazione. In tal caso, l’SGD non concede ulteriori misure preventive all’ente creditizio in questione e le autorità pertinenti effettuano una valutazione volta a determinare se l’ente sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE. 4.   Entro l’11 maggio 2029 l’ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale che accompagna le misure preventive di cui all’articolo 11 ter , paragrafi da 4 a 8, e nel piano di rimedio di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 11 quinquies Condizioni per le misure alternative 1.   Gli Stati membri assicurano che, qualora i mezzi finanziari disponibili di un SGD siano utilizzati per le misure alternative di cui all’articolo 11, paragrafo 5, l’SGD possa contribuire con l’importo necessario a finanziare il trasferimento a un ricevente dei depositi non coperti e di altre passività chirografarie ordinarie e ad assicurare la neutralità patrimoniale del ricevente, oltre all’importo necessario per il trasferimento dei depositi coperti e delle attività dell’ente creditizio interessato, se nella valutazione della pertinente autorità nazionale: a) il trasferimento di depositi non coperti o di passività chirografarie ordinarie è strettamente necessario e proporzionato per evitare il contagio, in particolare per quanto riguarda i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese; b) il trasferimento di depositi non coperti e di passività chirografarie ordinarie massimizzerebbe il valore al momento della vendita o del trasferimento a un nuovo acquirente, limitando in tal modo la distruzione del valore economico e riducendo le perdite potenziali per i creditori; oppure c) occorre preservare integralmente la relazione con i clienti al fine di mantenere la fiducia. Gli Stati membri assicurano che gli SGD non finanzino il trasferimento di fondi propri e passività aventi un livello inferiore alle passività chirografarie ordinarie nel rispettivo diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza. 2.   Gli Stati membri assicurano che, quando un SGD finanzia il trasferimento di attività e passività, compreso il trasferimento del portafoglio dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 5, l’ente creditizio interessato, o l’autorità nazionale pertinente, commercializzi le attività, i diritti e le passività che tale ente creditizio intende cedere, o ne disponga la commercializzazione. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, tale commercializzazione: a) è aperta e trasparente e non fornisce informazioni errate circa le attività, i diritti e le passività che devono essere trasferiti; b) non favorisce né discrimina potenziali acquirenti e non conferisce alcun vantaggio a un potenziale acquirente; c) è libero da qualsiasi conflitto di interessi; d) tiene conto della necessità di attuare una soluzione rapida in considerazione del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, per la conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a); e e) mira a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita delle attività, dei diritti e delle passività in questione. Articolo 11 sexies Verifica del minor onere Gli Stati membri assicurano che, qualora i fondi dell’SGD siano utilizzati per le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, della presente direttiva, l’importo dell’intervento corrispondente dell’SGD non superi il minore tra gli importi seguenti: a) l’importo dei depositi coperti presso l’ente creditizio; o b) l’importo risultante dalle condizioni per l’applicazione della pertinente misura di cui, rispettivamente, all’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE oppure all’articolo 11, paragrafo 3, o all’articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva. ( *6 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj )»;" 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 12 bis Utilizzo dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Gli Stati membri possono consentire a un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di prestare o rendere altrimenti disponibili i suoi mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10, paragrafo 1, a qualsiasi altro fondo di tale sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) tali mezzi finanziari prestati o resi altrimenti disponibili sono necessari per assicurare la liquidità e la solvibilità al fine di evitare il fallimento di un ente affiliato; b) non sussiste alcuna necessità immediata che l’SGD utilizzi i mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10, paragrafo 1, per rimborsare i depositanti dei suoi enti membri o per intervenire nella risoluzione dei suoi enti membri; c) l’importo totale non supera il 75 % del livello-obiettivo dell’SGD; d) i mezzi finanziari prestati o resi altrimenti disponibili devono essere rimborsati entro sei anni. 2.   Qualora un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), abbia prestato o reso altrimenti disponibili mezzi finanziari conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e sussista la necessità di rimborsare i depositanti dei suoi enti membri o di intervenire nella risoluzione, gli Stati membri assicurano che tali mezzi siano rimborsati su richiesta entro un periodo non superiore al periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.» ; 15) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD coprano: a) i depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi affiliati in altri Stati membri; e b) i depositanti presso i loro enti creditizi affiliati che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, qualora tali depositanti si avvalgano di tali servizi in un altro Stato membro.» ; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che un SGD dello Stato membro di origine possa decidere di rimborsare direttamente i depositanti delle succursali situate in un altro Stato membro, se si applicano tutte le condizioni seguenti: i) l’onere amministrativo e il costo di tale rimborso sono inferiori al rimborso da parte di un SGD dello Stato membro ospitante; ii) l’SGD dello Stato membro di origine assicura che i depositanti non si trovino in una situazione peggiore rispetto a quella che si sarebbe verificata se il rimborso fosse stato effettuato conformemente al primo comma; iii) il rimborso è effettuato nella stessa valuta in cui sarebbe stato effettuato in conformità del primo comma.» ; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis .   Gli Stati membri assicurano che un SGD di uno Stato membro ospitante, previo accordo con un SGD di uno Stato membro di origine, possa fungere da punto di contatto per i depositanti degli enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE e sia rimborsato dall’SGD dello Stato membro di origine dei costi sostenuti. 2 ter .   Qualora si applichi il paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che l’SGD dello Stato membro di origine e l’SGD dello Stato membro ospitante interessato dispongano di un accordo sui termini e sulle condizioni di rimborso, compresi il rimborso di eventuali costi sostenuti, il punto di contatto per i depositanti, le tempistiche e il metodo di pagamento. 2 quater .   Qualora si applichino il paragrafo 2 o 2 bis , l’SGD dello Stato membro di origine fornisce all’SGD dello Stato membro ospitante informazioni riguardanti: a) il numero di depositanti presso succursali costituite dai suoi enti creditizi affiliati in tale Stato membro ospitante, l’importo dei depositi coperti presso tali succursali e le eventuali modifiche pertinenti; b) il numero di depositanti presso i suoi enti creditizi affiliati che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, qualora tali depositanti si avvalgano di tali servizi nello Stato membro ospitante, nonché l’importo totale dei depositi coperti di tali depositanti e le eventuali modifiche pertinenti.» ; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un altro SGD, o qualora alcune delle attività dell’ente creditizio siano trasferite a un altro SGD, l’SGD di origine trasferisca all’SGD ricevente i contributi dovuti per i 12 mesi precedenti il cambio dell’SGD di appartenenza o il trasferimento delle attività, in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all’articolo 10, paragrafo 8.» ; e) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis .   Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che l’SGD di origine trasferisca, su richiesta dell’SGD ricevente, l’importo di cui a tale paragrafo entro un mese da tale richiesta.» ; f) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 7 e 10, all’articolo 16 bis , paragrafi 1 e 2, con quelli degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 11.» ; g) è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   Entro l’11 maggio 2028 l’ABE emana orientamenti sui rispettivi ruoli degli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, incluso un elenco delle circostanze e delle condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine può decidere di rimborsare i depositanti delle succursali situate in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 2, terzo comma.» ; 16) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Succursali situate nell’Unione di enti creditizi stabiliti in paesi terzi Gli Stati membri esigono che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione diventino membri di un SGD nel loro territorio prima di consentire a tali succursali di raccogliere depositi ammissibili in tali Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le succursali di cui al primo comma contribuiscano all’SGD conformemente all’articolo 13.» ; 17) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis Enti creditizi affiliati che hanno succursali in paesi terzi Gli Stati membri assicurano che gli SGD non coprano i depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dai loro enti creditizi affiliati. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che gli SGD coprano i depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dai loro enti creditizi affiliati, a condizione che tali SGD raccolgano contributi corrispondenti dagli enti creditizi interessati e previa approvazione dell’autorità designata.» ; 18) l’articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi forniscano ai depositanti effettivi e potenziali le informazioni di cui questi ultimi necessitano per individuare gli SGD ai quali appartengono l’ente creditizio e le sue succursali all’interno dell’Unione. Gli enti creditizi forniscono tali informazioni sotto forma di foglio informativo redatto in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ) . ( *7 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità ( GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj ).»;" b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis .   Gli Stati membri assicurano che il foglio informativo di cui al paragrafo 1 contenga tutti gli elementi seguenti: a) le informazioni di base sulla protezione dei depositi; b) i recapiti dell’ente creditizio come primo punto di contatto per le informazioni sul contenuto del foglio informativo; c) il livello di copertura per i depositi di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, denominato in EUR o, se del caso, in un’altra valuta; d) le esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD; e) il limite di protezione in relazione ai conti congiunti; f) il periodo di rimborso in caso di dissesto dell’ente creditizio; g) la valuta del rimborso; h) l’identificazione dell’SGD responsabile della protezione di un deposito, compreso un riferimento al suo sito web.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e, successivamente, ogniqualvolta vi siano modifiche alle informazioni fornite e almeno ogni cinque anni. Gli enti creditizi esigono che i depositanti accusino ricevuta di tale foglio informativo al momento della conclusione del contratto.» ; d) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi confermino negli estratti conto dei depositanti che i depositi interessati sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui al paragrafo 1.» ; e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi rendano disponibili le informazioni di cui al presente articolo nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.» ; f) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una fusione di enti creditizi, di una conversione di filiazioni di un ente creditizio in succursali o di operazioni analoghe, gli enti creditizi ne diano notifica all’SGD e ai depositanti almeno un mese prima che tale operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l’autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria. Tale notifica spiega l’impatto dell’operazione sulla tutela dei depositanti. Gli Stati membri assicurano che, qualora le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo determinino una ridotta protezione dei depositi detenuti dai depositanti presso gli enti creditizi interessati, tali enti creditizi notifichino ai depositanti la possibilità di ritirare o trasferire i loro depositi ammissibili in un altro ente creditizio, inclusi tutti gli interessi e ai benefici maturati e senza incorrere in alcuna penalità, fino a un importo pari ai loro depositi che non sono più coperti, anche per quanto riguarda i livelli di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, entro tre mesi dalla notifica ai depositanti di cui al primo comma del presente paragrafo. 7.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che cessano di essere membri di un SGD e diventano membri di un altro SGD ne abbiano dato notifica ai depositanti almeno un mese prima di tale cambio. Tale notifica spiega l’impatto del cambio di appartenenza sulla tutela dei depositanti.» ; g) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis .   Qualora un’autorità amministrativa pertinente giunga alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un’autorità giudiziaria adotti una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b), gli Stati membri assicurano che le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati ne informino i depositanti, anche mediante pubblicazione sui loro siti Internet.» ; h) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Gli Stati membri assicurano che, quando un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, gli enti creditizi forniscano tramite mezzi elettronici le informazioni che devono trasmettere ai loro depositanti a norma della presente direttiva, a meno che un depositante chieda di riceverle in formato cartaceo.» ; i) è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare: a) il contenuto e il formato del foglio informativo di cui al paragrafo 1; b) la procedura da seguire per la fornitura e il contenuto delle informazioni da trasmettere nelle comunicazioni delle autorità designate, degli SGD o degli enti creditizi ai depositanti, nelle situazioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater e ai paragrafi 6, 7 e 7 bis del presente articolo. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 19) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 16 bis Scambio di informazioni tra enti creditizi e SGD e comunicazioni da parte delle autorità 1.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mantengano in ogni momento e, su richiesta, forniscano all’SGD a cui sono affiliati tutte le informazioni necessarie per effettuare le prove di stress di cui all’articolo 4, paragrafo 10, e per preparare il rimborso dei depositi, conformemente all’obbligo di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, comprese le informazioni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, e degli articoli 8 ter e 8 quater . 2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi, su richiesta, forniscano all’SGD a cui sono affiliati le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti: a) i depositanti delle succursali di tali enti creditizi in altri Stati membri o, se tali depositi sono coperti dall’SGD, in paesi terzi; b) i depositanti che sono destinatari di servizi forniti da enti creditizi affiliati in regime di libera prestazione di servizi. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma indicano gli Stati membri o i paesi terzi in cui si trovano tali succursali o depositanti. 3.   Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD comunichino all’ABE: a) l’importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell’anno precedente; b) l’importo dei loro mezzi finanziari disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente, compresi la quota di risorse prese a prestito o concesse in prestito, gli impegni di pagamento; e c) in caso di esborso di fondi dell’SGD conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, le tempistiche per il raggiungimento del livello-obiettivo. 4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità designate notifichino all’ABE, senza indebito ritardo, gli elementi seguenti: a) la conclusione sui depositi indisponibili nelle circostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8); b) il rimborso dei depositi conformemente all’articolo 8 o l’applicazione delle misure di cui all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, l’importo dei fondi utilizzati conformemente all’articolo 8 e all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e, se del caso e una volta disponibili, l’importo dei fondi recuperati, il costo che ne deriva per l’SGD e la durata del processo di recupero; c) i sistemi di finanziamento alternativo disponibili e il loro uso effettivo di cui all’articolo 10, paragrafo 9; d) gli SGD che hanno cessato di operare o che hanno istituito un nuovo SGD, anche a seguito di una fusione o del fatto che un SGD abbia iniziato a operare su base transfrontaliera. La notifica di cui al primo comma, lettera b), contiene una sintesi che descrive tutti gli elementi seguenti: a) la situazione iniziale dell’ente creditizio; b) il rimborso dei depositi conformemente all’articolo 8 o le misure per le quali sono stati utilizzati i fondi dell’SGD, inclusi gli strumenti specifici che sono stati utilizzati per le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5; c) l’importo previsto dei fondi utilizzati. 5.   L’ABE pubblica senza indebito ritardo le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 3 e la sintesi di cui al paragrafo 4. Non pubblica tuttavia alcuna informazione fornita da un SGD che questo consideri riservata. 6.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD annualmente la sintesi degli elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all’articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Le autorità di risoluzione possono escludere da tale sintesi le informazioni che non sono necessarie all’SGD e alle autorità designate per esercitare gli obblighi di cui all’articolo 8, all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 11 sexies della presente direttiva. 7.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire e il contenuto minimo delle informazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei tipi di depositanti, nonché delle procedure, dei modelli e del contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 20) l’allegato I è soppresso. Articolo 2 Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri assicurano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione che raccolgono depositi ammissibili in uno Stato membro all’11 maggio 2028 e che non sono membri di un SGD a tale data diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio entro l’11 agosto 2028. L’articolo 1, punto 16), non si applica a tali succursali fino all’11 agosto 2028. 2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis , 11 ter e 11 quater nonché, nella parte in cui si riferisce al paragrafo 3 dell’articolo 11, all’articolo 11 sexies di tale direttiva per quanto riguarda le misure preventive, gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2032, possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/49/UE di conformarsi alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale direttiva quale applicabile il 10 maggio 2026. Articolo 3 Recepimento 1.   Entro l’11 maggio 2028 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall’11 maggio 2028. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis , 11 ter e 11 quater nonché, nella parte in cui si riferisce al paragrafo 3 dell’articolo 11, all’articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE a decorrere dall’11 maggio 2029. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19 . ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 ( GU C, C/2025/3754, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3754/oj ) e posizione del Consiglio in prima lettura del 5 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). ( 3 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj ). ( 4 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ). ( 6 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj ). ( 7 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj ). ( 8 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ). ( 9 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ). ( 11 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj . ( 12 ) GU C 255 del 20.7.2023, pag. 4 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/804/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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