Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1066/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Pubblicato: 22/05/1979 In vigore dal: 31/10/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1066

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1066/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1066 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione: Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 19 è modificato nel senso che presso la facoltà di giurisprudenza è istituito l'istituto giuridico. Dopo l'art. 39 è inserito il seguente nuovo articolo, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia: Art. 40. - Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti: istituto di clinica medica generale e terapia medica; istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica; istituto di clinica dermosifilopatica; istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; istituto di clinica oculistica; istituto di clinica ortopedica e traumatologica; istituto di clinica odontoiatrica; istituto di clinica ostetrica e ginecologica; istituto di clinica otorinolaringoiatrica; istituto di clinica pediatrica; istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica; istituto di radiologia e terapia fisica; istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; istituto di clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali; istituto di semeiotica medica; istituto di anatomia umana normale; istituto di anatomia e istologia patologica; istituto di medicina legale e delle assicurazioni; istituto di farmacologia; istituto di fisiologia umana; istituto di igiene; istituto di patologia generale; istituto di chimica biologica. Art. 59. - Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti: istituto matematico; istituto di fisica; istituto di chimica generale; istituto di chimica fisica; istituto di chimica organica; istituto di geologia; istituto di mineralogia e petrografia; istituto di paleontologia; istituto di zoologia; istituto di anatomia comparata; istituto di orto botanico; istituto di disegno; osservatorio geofisico. Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di farmacia: Art. 69. - Alla facoltà di farmacia è annesso il seguente istituto: istituto di chimica farmaceutica e tossicologica. Dopo l'art. 71, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio: Art. 72. - Alla facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti: istituto economico; istituto economico-aziendale; istituto statistico-matematico; istituto giuridico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 83

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