Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1074/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Pubblicato: 02/06/1979 In vigore dal: 31/10/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1074

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1074/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1074 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 117, 118, 119, 120, 121 e 122, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia Art. 1 Art. 117. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. Art. 118. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 119. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 120. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 121. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) elementi di genetica medica; b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; d) fisiologia ostetrica; e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; f) semeiotica e diagnostica ostetrica; g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; h) lingua straniera (inglese)-(quadriennale) I. 2° Anno: a) semeiotica e diagnostica ginecologica; b) operazioni ostetriche (biennale) I; c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; d) citologia ginecologica; e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) II. 3° Anno: a) puericultura prenatale; b) immunologia ostetrica e ginecologica; c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; d) operazioni ostetriche (biennale) II; e) operazioni ginecologiche (biennale) I; f) ostetricia e ginecologia forense; g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; l) lingua straniera (inglese) (quadriennale) III. 4° Anno: a) neonatologia; b) urologia ginecologica; c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; d) chirurgia addominale; e) operazioni ginecologiche (biennale) II; f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV. Art. 122. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione. Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso: Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 254. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso la cattedra di chirurgia d'urgenza. Art. 255. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici. Art. 256. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgico rilasciato dalla autorità competente di numero massimo degli iscritti è di tre per anno di corso. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 257. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti e cinque gli anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività. Art. 258. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso (I) (quinquennale); 2) patologia chirurgica (I) (triennale); 3) anatomia chirurgica; 4) semeiotica (I) (biennale); 5) anestesiologia; 6) ricerche di laboratorio; 7) chirurgia sperimentale. 2° Anno: 8) clinica chirurgica generale d'urgenza e pronto soccorso II (quinquennale); 9) patologia chirurgica II (triennale); 10) anatomia patologica; 11) endoscopia; 12) fisiopatologia chirurgica I (biennale); 13) semeiotica II (biennale); 14) trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza; 15) rianimazione. 3° Anno: 16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III (quinquennale); 17) patologia chirurgica III (triennale); 18) chirurgia vascolare d'urgenza; 19) traumatologia dell'apparato locomotore I (biennale); 20) neurotraumatologia I (biennale); 21) fisiopatologia chirurgica II; 22) terapia intensiva I (biennale); 23) radiologia. 4° Anno: 24) clinica chirurgica generale, d'urgenza e di pronto soccorso IV (quinquennale); 25) chirurgia ginecologica d'urgenza; 26) chirurgia pediatrica d'urgenza; 27) chirurgia plastica e riparatrice I (biennale); 28) traumatologia dell'apparato locomotore II (biennale); 29) neurotraumatologia II (biennale); 30) chirurgia toracica d'urgenza I (biennale); 31) terapia intensiva II (biennale). 5° Anno: 32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V (quinquennale); 33) chirurgia plastica e riparatrice II (biennale); 34) chirurgia toracica d'urgenza II (biennale); 35) cardiochirurgia d'urgenza; 36) chirurgia urologica d'urgenza; 37) angioradiologia; 38) traumatologia maxillo-facciale; 39) trattamento del politraumatizzato; 40) medicina legale. Art. 259. - Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 260. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Modena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 393

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