Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1151/1973
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 1151
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1151/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 1151
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 50 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: Terapia pediatrica sistematica. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Tisiologia" muta denominazione in "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio". L'art. 57, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che gli ultimi tre commi concernenti le modalità dell'esame di laurea vengono abrogati e sostituiti dai seguenti: L'esame di laurea consiste nella compilazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema liberamente scelto dal candidato, ma rispondente, in modo essenziale, ai fini della laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. L'art. 67, relativo alle modalità concernenti gli esami di laurea dei corsi di chimica, chimica industriale, scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, viene abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea per i corsi di scienze naturali, biologiche e geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di una tesi orale svolte dal candidato in temi relativi ad insegnamenti fondamentali o complementari propri della laurea cui egli aspira. L'argomento della tesi orale deve riferirsi a materia diversa da quella in cui è stata compilata la dissertazione scritta. L'esame di laurea per i corsi di chimica e chimica industriale consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema relativo ad insegnamento fondamentale o complementare propri della laurea cui egli aspira. Per i corsi di laurea in scienze biologiche ed in scienze geologiche la tesi a carattere sperimentale può essere fatta, previa autorizzazione della facoltà, anche in collaborazione; tuttavia la discussione deve essere sempre individuale. Nella tesi deve essere, però, chiaramente indicato il contributo di tutti i singoli collaboratori. L'art. 414, relativo all'ammontare delle tasse che gli iscritti alla scuola per tecnici testisti (scuola diretta a fini speciali), sono tenuti a pagare, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma: "Coloro i quali, ritenuti idonei sulla base di esami e di titoli attestanti una preparazione nel campo scientifico, siano ammessi direttamente al secondo anno dovranno pagare un contributo differenziale di L. 40.000, pari ai contributi stabiliti per il primo anno di frequenza". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 64. - SCIARRETTA
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