Quali lavoratori sono esonerati dall'obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria secondo il DPR 1201/1973?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1201/1973 stabilisce un'esenzione dall'obbligo assicurativo per la disoccupazione involontaria rivolta a una categoria molto specifica di lavoratori: quelli "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova. L'esenzione si applica esclusivamente ai lavoratori iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio di avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto genovese. La ratio della norma risiede nell'impossibilità pratica di effettuare un regolare controllo della disoccupazione per questa categoria di lavoratori, data la natura saltuaria e discontinua della loro occupazione nel settore portuale. In pratica, questi lavoratori occasionali non sono tenuti a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, rappresentando un'eccezione al regime generale obbligatorio previsto dalla normativa previdenziale dell'epoca.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. 1201
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1201/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. 1201
## Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione
involontaria per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del
porto di Genova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115 ; Considerato che per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso, non è possibile un regolare controllo della disoccupazione; Ritenuta pertanto l'opportunità di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria; Vista la deliberazione adottata il 17 maggio 1973 dal comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1973 LEONE BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 23
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Il DPR 1201/1973 rappresenta un'eccezione al sistema generale di protezione sociale per i lavoratori occasionali, disciplinando l'esonero dall'assicurazione per la disoccupazione involontaria nel settore portuale. La norma è rilevante per chi opera nel diritto del lavoro e della previdenza sociale, in particolare per questioni relative a contributi obbligatori, iscrizioni negli elenchi di avviamento al lavoro e regimi speciali per lavoratori portuali. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza la consultano per verificare l'applicabilità delle norme assicurative ai lavoratori con rapporti di lavoro discontinui e occasionali.
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