Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1157/1973

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 31/10/1974 In vigore dal: 23/10/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1157

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1157/1973 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1157 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Terapia fisica e riabilitazione". Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione Art. 1 Art. 190. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in terapia fisica con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in terapia fisica e riabilitazione. Art. 191. - La durata dei corsi è di tre anni. Art. 192. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai tre anni di corso non dovrà essere superiore a quindici (cinque allievi per anno di corso). La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Art. 193. - Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso. Art. 194. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni. È inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi, l'internato presso la clinica. Gli allievi hanno doveri di permanenza presso l'istituto durante le ore della sua attività con presenza giornaliera in ambulatori e in reparti di terapia fisica e di degenza. Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi che in qualità di assistenti o di aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti della stessa specialità in università ed ospedali di I e II categoria. Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica ortopedica possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la fisioterapia e riabilitazione (neurologia, centri di recupero spastici, fisiopatologia respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.). Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Art. 195. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso: 1° Anno: Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); Fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 2° Anno: Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno); Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra); Massoterapia e terapia manuale; Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; Idroterapia e balneoterapia. 3° Anno: Elettroterapia ed elettrologia; Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Art. 196. - Le materie facoltative, qui di seguito elencate, potranno essere distribuite nel 2° e nel 3° anno a seconda delle necessità della scuola previa approvazione del consiglio di facoltà: Elettromiografia; Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; Rieducazione respiratoria; Riabilitazione nei disturbi del linguaggio; Psicologia e psicopatologia della riabilitazione; Medicina assicurativa; Rieducazione nei disturbi della vista; Climatoterapia; Problemi della riabilitazione geriatrica; Riqualificazione professionale. Art. 197. - Per accedere ai corsi successivi al primo è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 57. - SCIARRETTA

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