Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1162/1973
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1162
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1162/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1162
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107, relativi alla scuola di specializzazione in "Igiene generale e speciale" che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 1 Art. 102. - La scuola ha sede presso l'istituto di igiene ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Messina. La scuola ha la durata di tre anni e consta di un biennio propedeutico completato da un terzo anno con differente orientamento e precisamente: a) orientamento di sanità pubblica; b) orientamento di laboratorio; c) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera; d) orientamento di igiene e medicina scolastica. Art. 103. - L'ammissione all'orientamento in sanità pubblica, in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica è limitata ai laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia. Poichè il numero degli iscritti al terzo anno di ciascuno dei quattro orientamenti è chiuso, lo specializzando, all'atto della iscrizione al biennio propedeutico, deve specificare l'orientamento che intende seguire. Il numero massimo degli iscritti per ogni orientamento è di trentasei (12 per anno per un totale complessivo per i quattro orientamenti di centoquarantaquattro iscritti). Art. 104. - Nessuna specializzazione anche in materia affine, consente la decurtazione di un anno, ad eccezione della specializzazione in pediatria ed in puericultura per l'orientamento di igiene e medicina scolastica. A seguito del parere della facoltà potrà essere concesso un anno di decurtazione al biennio propedeutico al personale di ruolo degli istituti universitari di igiene e di microbiologia e degli istituti di clinica pediatrica e di puericultura (quest'ultimi per l'orientamento di igiene e medicina provinciale ed ospedaliera della direzione sanitaria degli ospedali). Lo specialista in possesso di un diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva con uno dei quattro orientamenti può accedere ad altro orientamento specialistico con la convalida del biennio propedeutico. Art. 105. - Le materie di insegnamento sono: Biennio propedeutico 1° Anno: Metodologia statistica e biometria; Educazione sanitaria; Psicologia; Microbiologia; Parassitologia; Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive; Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; Demografia e statistica sanitaria; Legislazione e organizzazione sanitaria; Terzo anno con orientamento specialistico 3° Anno (con orientamento di sanità pubblica): Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamenti atmosferici; Igiene edilizia e urbanistica; Igiene dell'alimentazione; Igiene e medicina scolastica; Igiene ospedaliera; Servizi di sanità pubblica. 3° Anno (con orientamento di laboratorio): Microscopia applicata all'igiene; Microbiologia applicata all'igiene; Chimica clinica; Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; Accertamento diagnostico delle malattie virali; Nozioni di anatomia e istologia patologica. 3° Anno (con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera): Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera; Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti ospedalieri; Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera; Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera); Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero; organizzazione e funzioni dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico. 3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica): Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare; Servizi di medicina scolastica ed assistenza parascolastica; Pedagogia e ortofrenia; Auxologia normale e patologica; Igiene dell'alimentazione; Edilizia scolastica. Art. 106. - Alle materie di cui all'art. 105 va aggiunta ai fini del conseguimento della specializzazione una materia complementare per ogni anno di corso da scegliere tra le seguenti: Geologia applicata all'igiene; Fisica applicata all'igiene; Malattie professionali e loro prevenzioni; Fondamenti chimico-fisici delle tecniche di laboratorio; Gerontologia e geriatria; Igiene mentale; Igiene navale e dell'emigrazione; Il controllo dello stato di salute dello scolaro; Igiene della persona e del vestiario. I corsi saranno inoltre completati da esercitazioni tirocini pratici e da conferenze. Art. 107. - Per ottenere l'ammissione ad ogni anno di corso gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali dell'anno precedente. Gli esami di diploma consistono nella discussione di una dissertazione scritta come previsto dal regolamento generale. Norme transitorie Gli iscritti al primo anno, al secondo anno ed i fuori corso delle scuole di specializzazione in igiene generale e speciale, in igiene tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica nell'anno accademico 1972-73 seguiranno il vecchio ordinamento di studi che prevedeva, per ognuna delle tre specializzazioni, due anni di corso. È fatto però obbligo di conseguire la specializzazione entro l'anno accademico 1974 (sessione di novembre). Coloro che non si adegueranno a tali norme transitorie dovranno seguire il nuovo ordinamento di studi e potranno iscriversi nell'anno accademico 1974-75 al secondo anno del biennio propedeutico con la convalida delle materie eventualmente superate. Essi verranno considerati in soprannumero rispetto al numero dei posti previsti, per ogni anno di corso, dall'art. 103 dello statuto della scuola. Gli articoli 123 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in "Igiene, tecnica e direzione ospedaliera", gli articoli da 129 a 135, relativi alla scuola di specializzazione in "Igiene e medicina scolastica", sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 54. - SCIARRETTA
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