Quali prodotti dell'industria meccanica hanno diritto alla restituzione dei dazi doganali sui materiali siderurgici utilizzati nella loro fabbricazione secondo il DPR 1167/1957?
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Il DPR 1167/1957 modifica e integra l'elenco dei prodotti dell'industria meccanica che, al momento dell'esportazione, possono beneficiare della restituzione dei dazi doganali e degli altri diritti gravanti sui materiali siderurgici impiegati nella loro produzione. Questo meccanismo di rimborso era stato originariamente previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, come strumento di incentivo alle esportazioni italiane nel dopoguerra. Il decreto, emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze e di concerto con i ministeri competenti, estende il beneficio a nuovi prodotti rispetto al precedente decreto del 20 aprile 1955, n. 367. Per ciascun prodotto incluso nella tabella allegata al decreto è specificata la misura della restituzione applicabile, permettendo alle aziende esportatrici di recuperare i costi doganali sostenuti per le materie prime siderurgiche utilizzate nella fabbricazione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1957, n. 1167
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1167/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1957, n. 1167
## Variazioni all'elenco dei prodotti ammessi al rimborso previsto dalla
legge 10 marzo 1955, n. 103.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 2 della legge 10 marzo 1955, n. 103 , contenente la delega a formare ed approvare l'elenco dei prodotti dell'industria meccanica che, ai sensi dell'articolo 1° della legge stessa, sono ammessi all'atto della loro esportazione ai rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione; Visto il proprio decreto 20 aprile 1955, n. 367; Riconosciuta la opportunità di apportare alcune modifiche al detto decreto 20 aprile 1955, n. 367 e di estendere ad altri prodotti la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali sui materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Ai prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto è estesa la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali previsti dall' art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 103 , nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.
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Il DPR 1167/1957 riguarda la restituzione dei dazi doganali, i diritti doganali su materiali siderurgici e gli incentivi all'esportazione di prodotti dell'industria meccanica. È uno strumento di politica commerciale e fiscale doganale rilevante per le aziende esportatrici, i consulenti doganali e i commercialisti che gestiscono operazioni di export di beni meccanici e devono calcolare i benefici fiscali connessi alle esportazioni.
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