Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1187/1973
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. 1187
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1187/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. 1187
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 32 - è modificato nel senso che il corso di laurea in matematica è abrogato e sostituito dal seguente: LAUREA IN MATEMATICA Il corso di studi in matematica si distingue in due indirizzi: didattico e applicativo. La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: 1) Algebra; 2) Analisi matematica I; 3) Geometria I; 4) Fisica generale I. 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica generale II. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il 3° anno: 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica. Oltre ai predetti insegnamenti sono prescritti i seguenti altri a seconda dell'indirizzo prescelto: Indirizzo didattico. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori: 3° Anno: 1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore. 4° Anno: 1) Matematiche complementari. Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco: 1) Astronomia; 2) Astrofisica; 3) Chimica generale; 4) Complementi di fisica generale; 5) Istituzioni di algebra superiore; 6) Istituzioni di fisica nucleare; 7) Logica matematica; 8) Pedagogia matematica; 9) Storia delle matematiche; 10) Storia della scienza; 11) Statistica matematica; 12) Struttura della materia; 13) Teoria dei numeri; 14) Teoria delle funzioni. Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico. Indirizzo applicativo. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori: 3° Anno: 1) Calcoli numerici e grafici. 4° Anno: 1) Teoria e tecnica della programmazione per le macchine calcolatrici. Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco: 1) Algebra di Boole; 2) Calcolatori speciali; 3) Calcolo analogico ed elettronico; 4) Calcolo delle probabilità; 5) Cibernetica; 6) Logica matematica; 7) Matematica finanziaria ed attuariale; 8) Progressi stocastici; 9) Programmazione matematica; 10) Servomeccanismi; 11) Statistica matematica; 12) Teoria dei circuiti; 13) Teoria dell'informazione; 14) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici. Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico. Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. Nello svolgimento delle esercitazioni relative a quelle degli insegnamenti anzidetti che siano comuni con altri corsi di laurea dovrà tenersi conto delle diverse esigenze delle differenti categorie di studenti. I corsi di "Analisi matematica", di "Geometria", di "Fisica generale" non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti; il primo propedeutico al secondo. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di "Analisi matematica I", "Geometria I", "Algebra". I corsi fondamentali obbligatori del secondo biennio dell'indirizzo applicativo comportano un corso di esercitazioni pratiche che ne è parte integrante. L'art. 33, relativo alle modalità di alcuni esami del corso di laurea in matematica, viene abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea comprende: a) discussione di un lavoro scritto; b) discussione di una o più tesine di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica". L'art. 38, relativo alle modalità degli esami del corso di laurea in chimica, viene abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 139. - SCIARRETTA
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