Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 12/1972
Rettifica di errore nel testo promulgato della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente "Disciplina dell'attivita' sementiera".
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. 12
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 12/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. 12
## Rettifica di errore nel testo promulgato della legge 25 novembre
1971, n. 1096, concernente "Disciplina dell'attivita' sementiera".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , concernente "Disciplina dell'attività sementiera"; Vista l'attestazione del Presidente del Senato della Repubblica dalla quale risulta che il testo promulgato di detta legge, per quanto concerne l'allegato n. 3, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Articolo unico Il testo promulgato dell'allegato n. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue: ALLEGATO N. 3 SIGNIFICATO DEI TERMINI TECNICI USATI NELLA LEGGE Caratteristiche secondarie (Art. 20) Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale. Cartellino del produttore (Articoli 11 e 17) È l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza. Cartellino ufficiale (Articoli 12, 22 e 41) È l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari. Categoria "di base" (Articoli 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40) La definizione di categoria "di base" è contenuta nell'art. 7, lettera a). Categoria "certificata" (Articoli 7, 12 e 40) La definizione di categoria "certificata" è contenuta nell'art. 7, lettera b). Categoria "commerciale" (Articoli 7, 8 e 38) Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'art. 7, lettera c). Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'art. 8. Categoria "originaria" (Art. 8) La definizione di categoria "originaria" è contenuta nell'art. 8, lettera a). Costitutore (Articoli 7, 9 e 19) È la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti. Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base (Art. 37) Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi "di base". (Germinabilita) (Articoli 11, 14 e 17) È la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina. Poichè questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita. Ibridi Art. 1 (Art. 19) Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale. Istituti di ricerca e sperimentazione (Articoli 2 e 28) Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318 . Miscugli (Articoli 6, 10, 11 e 39) La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'art. 10. Prodotti sementieri (Articoli 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38 e 44) Ai fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'art. 1. Produttori di sementi (Articoli 4 e 5) Sono le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio. Purezza (Articoli 11, 14 e 17) È la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà. Sementi di varietà locali (Art. 25) Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è "ecotipi". Varietà sintetiche (Art. 19) Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1972 LEONE NATALI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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