Decreto del Presidente della Repubblica
Agevolazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 1265/1956
Norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 53 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.
Quali sono le norme che il DPR 1265/1956 stabilisce per la determinazione dei costi nelle costruzioni di case per lavoratori?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1265/1956 è un decreto integrativo che coordina due leggi precedenti (la legge 53/1949 e la legge 1148/1955) finalizzate a incentivare l'occupazione operaia attraverso agevolazioni per la costruzione di abitazioni destinate ai lavoratori. Il decreto si applica ai progetti di costruzione di case per lavoratori che beneficiano di questi provvedimenti agevolativi. Riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche, gli enti attuatori e i costruttori coinvolti nei programmi di edilizia popolare e agevolata. In pratica, il decreto prevede che il Comitato di attuazione debba stabilire un costo massimo per vano (unità abitativa) durante la fase di determinazione dei piani tecnico-finanziari, considerando tutti gli elementi costruttivi che compongono il costo totale. Questo meccanismo di controllo del costo massimo rappresenta un aspetto rilevante per garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli incentivi e per evitare speculazioni nel settore dell'edilizia residenziale per lavoratori.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 1265
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1265/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 1265
## Norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28
febbraio 1949, n. 53 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti
provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la
costruzione di case per lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 , che conferisce al Governo la delega ad adeguare le norme di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , coordinandole con quelle contenute nella legge 26 novembre 1955, n. 1148 ; Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43 , contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 , contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.
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Il DPR 1265/1956 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'edilizia agevolata, dell'housing sociale e dei programmi di incremento occupazionale attraverso costruzioni residenziali. Professionisti del settore immobiliare, architetti e amministratori pubblici lo consultano per comprendere i criteri di determinazione dei costi massimi per vano, i piani tecnico-finanziari e le modalità di attuazione delle agevolazioni edilizie per lavoratori.
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