Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1278/1950
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1278
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1278/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1278
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 192 G, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229 ; 30 ottobre 1930, n. 1931 ; 22 ottobre 1931, n. 1463 ; 27 ottobre 1932, n. 2079 ; 27 dicembre 1934, n. 2435 ; 1 ottobre 1936, n. 2472 ; 20 aprile 1939, n. 1008 ; 2 ottobre 1940, n. 1470; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Art. 28. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 14. Grammatica greco-latina; 15. Papirologia; 16. Antichità greche e romane; 17. Epigrafia greca; 18. Storia della letteratura latina medioevale; 19. Numismatica; 20. Letteratura cristiana antica; 21. Storia delle religioni; 22. Storia orientale antica. L'art. 5, relativo alle norme sulle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche è sostituito dal seguente: "La Facoltà, udito il Consiglio della scuola, può concedere un abbrevviamento di corso di specializzazione, non superiore a un anno, a quelli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma e ad ottemperare agli obblighi amministrativi al pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare". Art. 35. - L'insegnamento complementare di "malattie infettive" del corso di laurea in medicina e chirurgia, è soppresso ed in suo luogo è istituito quello di "parassitologia". Sono modificati nel modo seguente gli articoli 40 e 41 (appendice) della scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica. Art. 40. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialità in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti: 1. Elettrologia e fisica delle radiazioni; 2. Tecnica radiologica; 3. Anatomia radiologica normale; 4. Semeiotica radiologica e radiodiagnostica; 5. Radiobiologia; 6. Roentgenterapia; 7. Curieterapia; 8. Terapia fisica. Art. 41. - Gli esami di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, sono i seguenti: 1. Elettrologia e fisica delle radiazioni - Tecnica radiologica; 2. Anatomia radiologica normale - Semeiotica radiologica - Radiodiagnostica; 3. Radiologia - Roentgeuterapia - Curieterapia - Fisioterapia. L'esame di diploma si svolge in conformità delle norme generali. Art. 44, - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 17. Zooculture; 18. Paleontologia umana. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "parassitologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 132. - CONSOLI.
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