Quali sono le modifiche apportate dal DPR 1282/1970 alle tabelle di contribuzione per l'industria cantieristica navale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1282/1970 sostituisce le tabelle allegate alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, che disciplina i contributi alle nuove costruzioni navali. Questo decreto si applica ai cantieri navali italiani che ricevono contributi pubblici calcolati sul costo di produzione, determinato dal Ministero della marina mercantile secondo massimali indicati in tabelle. Il provvedimento interviene perché i costi massimi originariamente fissati nelle tabelle erano diventati obsoleti: erano stati determinati in un periodo precedente all'applicazione della legge e non riflettevano più la realtà economica. Nel frattempo, il costo del lavoro, dei materiali, dei finanziamenti e altri fattori produttivi avevano subito aumenti progressivi e imprevisti, rendendo i massimali completamente inadeguati. Il decreto sostituisce le tabelle n. 2, n. 2-bis, n. 2-ter e n. 2-quater con nuove versioni che adeguano i costi massimi alla situazione reale dell'industria cantieristica, garantendo che i contributi pubblici rimangano proporzionati alle effettive spese sostenute dai cantieri per almeno il biennio successivo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1282
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1282/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1282
## Variazioni ad alcune tabelle allegate alla legge 4 gennaio 1968, n.
19, concernente provvidenze a favore dell'industria cantieristica
navale.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 1 , 2 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , che prevedono la concessione di un contributo alle nuove costruzioni navali calcolato sul costo di produzione dei cantieri determinato dal Ministero della marina mercantile che per alcuni tipi e classi di navi non può essere commisurato a costi maggiori di quelli risultanti dalle tabelle annesse alla legge stessa; Considerato che il citato art. 2 prevede che le tabelle possano essere modificate e integrate per adeguarle alla variazione dei costi; Considerato che i costi massimi indicati nelle tabelle allegate alla legge suddetta sono stati determinati in base alle rilevazioni degli elementi che caratterizzano la costruzione navale eseguite in periodo notevolmente anteriore all'applicazione della legge medesima; Considerato che le tabelle suddette sono rimaste invariate mentre progressivi aumenti sono stati registrati nel costo del lavoro, dei materiali e dei finanziamenti occorrenti nonchè in altri fattori della produzione; Considerato che alcuni dei suddetti aumenti hanno subito impreviste accentuazioni e che l'ulteriore loro progressione risulta già acquisita per almeno un biennio per cui tali aumenti rendono del tutto non corrispondenti alla situazione reale i costi massimi indicati nelle richiamate tabelle; Ritenuta la necessità di adeguare le tabelle stesse alla mutata situazione dei costi dell'industria cantieristica navale; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Le tabelle n. 2, n. 2-bis, n. 2-ter e n. 2-quater allegate alla legge 4 gennaio 1968, n. 19 , sono rispettivamente sostituite da quelle allegate al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MANNIRONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 138. - CARUSO
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Il DPR 1282/1970 riguarda i contributi pubblici all'industria cantieristica navale, la determinazione dei costi massimi di produzione e l'adeguamento dei massimali contributivi. È rilevante per chi opera nel settore navale e nella gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese, in quanto disciplina i criteri di calcolo dei contributi e la revisione periodica delle tabelle di riferimento per la congruità dei costi.
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