Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 133/2015
Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15G00148)
Quali misure organizzative prevede il DPR 133/2015 per il trasferimento delle spese degli uffici giudiziari dai comuni al Ministero della giustizia?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 133/2015 è un regolamento che disciplina l'organizzazione centrale e periferica del Ministero della giustizia in relazione al trasferimento delle spese obbligatorie degli uffici giudiziari. A partire dal 1° settembre 2015, le spese di gestione, manutenzione, locazione e servizi degli uffici giudiziari (tribunali, procure, corti d'appello) passano dalla responsabilità dei comuni a quella del Ministero della giustizia, con conseguente eliminazione dei canoni per gli immobili comunali destinati a sedi giudiziarie. Il decreto riguarda direttamente i comuni interessati, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale, ad eccezione degli uffici speciali di Napoli. In pratica, il Ministero subentra nei rapporti contrattuali preesistenti con i comuni, assumendo tutte le obbligazioni relative a pigioni, riparazioni, riscaldamento, illuminazione, telefonia, pulizia e custodia degli immobili. Il finanziamento è garantito da una dotazione di bilancio incrementata di 200 milioni di euro annui a partire dal 2016, determinata secondo costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, calcolati in rapporto al bacino di utenza e alle caratteristiche di ciascun ufficio.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 133/2015
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133
## Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e
periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528,
529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(15G00148)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 ; Visto l' articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 ; Visto l' articolo 1, commi 526 , 527 , 528 , 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , recante riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: a) per 'leggè si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ; b) per 'uffici giudiziarì si intendono gli uffici di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 , ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 ; c) per 'Conferenza permanentè si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4; d) per 'Ministerò si intende il Ministero della giustizia. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis) 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. (omissis)». - Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli): «Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nonchè degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all' articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 , le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonchè quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli. Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 19998, n. 187, recante: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell' art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1998, n. 140. - Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156 , tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari): «Art. 9. (Disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord). - In vigore dal 28 febbraio 2014 - 1. All' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonchè degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale"; b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.". 2. La disposizione di cui al comma 1 lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 .». - Si riporta il testo dell' art. 1, commi 526 , 527 , 528 , 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015): «Art. 1. - Comma 526 In vigore dal 1° gennaio 2015 - Alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, nè modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione"; b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015. - Comma 527 In vigore dal 1° gennaio 2015 527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all' art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 , come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato art. 1 della legge n. 392 del 1941 , come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 , e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato art. 1 della legge n. 392 del 1941 , come modificato dal citato comma 526 del presente articolo. - Comma 528 In vigore dal 1° gennaio 2015 528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all' art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 , come modificato dal comma 526 del presente articolo. - Comma 529 In vigore dal 1° gennaio 2015 529. L'importo di cui al comma 528 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. - Comma 530 In vigore dal 1° gennaio 2015 530. Con regolamento da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 , è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari): «Art. 1. - Fermo il disposto dell' art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042 , per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i Comuni: 1° le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura; 2° le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonchè per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria; 3° le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , ed in loro mancanza dei giornalieri ai sensi del R. decreto 7 marzo 1938, n. 305 , ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non è addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'art. 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 . A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, nè modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione.». - Per il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , si vedano le note alle premesse.
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Il DPR 133/2015 è il riferimento normativo per il trasferimento delle spese obbligatorie degli uffici giudiziari, la gestione dei costi standard, la riorganizzazione amministrativa del Ministero della giustizia e i rapporti tra enti locali e amministrazione centrale. Amministratori comunali, dirigenti del Ministero della giustizia e responsabili della gestione del patrimonio immobiliare lo consultano per comprendere le modalità di subentro nei contratti di locazione, la determinazione dei costi per categoria omogenea di servizi e le variazioni di bilancio correlate.
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