Quali agevolazioni daziarie vengono prorogate dal DPR 1340/1961 per i prodotti siderurgici e fino a quando?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1340/1961 proroga fino al 30 giugno 1962 un regime daziario agevolato per specifici prodotti siderurgici importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. La norma si applica a quattro categorie di prodotti: ghise gregge con contenuti specifici di titanio e vanadio (con dazio ridotto all'1%), sbozzi in rotoli per lamiere (dazio al 3% con contingente di 35.000 tonnellate), lamiere magnetiche (sospensione dazi con contingente di 1.750 tonnellate) e vergella di acciaio per pneumatici (sospensione dazi con contingente di 1.500 tonnellate). Queste agevolazioni riguardano principalmente le aziende siderurgiche e i produttori di componenti in acciaio che dipendono dall'importazione di semilavorati. Il decreto prevede che il Ministro delle Finanze stabilisca le norme operative e le condizioni per accedere ai contingenti, con particolare attenzione alle aziende prive di acciaieria ma dotate di impianti di laminazione a freddo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1340
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1340/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1340
## Proroga dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962 delle
agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527 ; Vista la tariffa dei dazi doganali in importazione, approvata con decreto presidenziale 25 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto presidenziale 268 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti Presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1101; 24 dicembre 1959 , numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960 , n. 588; 30 giugno 1960 , n. 592; 17 settembre 1960 , n. 1220; 20 dicembre 1960 , n. 1543; 24 dicembre 1960 , numeri 1585 e 1586; 3 aprile 1961 , numeri 320 e 321; 28 settembre 1961 , n. 1112; 29 settembre 1961 , n. 1083 e 7 ottobre 1961 , n. 1171 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con la Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1 ; Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587 , che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962, si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: a) il dazio doganale nella misura dell'1%, sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0.3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce n. 730-01-d-1 della tariffa doganale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105 ; voce della nuova tariffa n. 73.01-D-I); b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa del 1958 n. 73.08-a-1; voce della nuova tariffa numero 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 35.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati; c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.750 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati (voci della tariffa, del 1958 nn. 73.13-a-1; 73.15-d-6-alfa-I; voci della nuova tariffa nn. 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1); d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo, del diametro, compreso fra mm. 4,5 e mm. 5,5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici (voce della tariffa del 1958 ex 73.15-a-4-beta-I; voce della nuova tariffa ex 73.15-AIV-b).
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Il DPR 1340/1961 disciplina le agevolazioni daziarie temporanee per prodotti siderurgici, contingenti tariffari e sospensioni doganali. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a dazi doganali, importazioni da Paesi terzi, tariffe preferenziali e compliance con i Trattati internazionali sulla Comunità economica europea e sulla CECA.
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