Decreto del Presidente della Repubblica Agevolazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 1406/1967

Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Pubblicato: 17/02/1968 In vigore dal: 17/10/1967 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure che gli istituti di credito devono rispettare per ottenere anticipazioni destinate all'erogazione di prestiti agrari secondo il DPR 1406/1967?

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Il DPR 1406/1967 disciplina le modalità con cui gli istituti di credito possono accedere a finanziamenti pubblici per erogare prestiti al settore agricolo nel quinquennio 1966-1970. La normativa si applica agli istituti di credito che intendono operare nel credito agrario di esercizio e devono presentare domanda entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli stanziamenti. Nella richiesta, l'istituto deve illustrare la propria esperienza pregressa nel settore agricolo, indicare la zona geografica di operatività, descrivere l'infrastruttura disponibile e quella che intende sviluppare specificamente per il credito agrario. Un elemento centrale riguarda la determinazione del compenso per il servizio, che deve coprire spese amministrative, rischi, imposte, tasse di registro, spese ipotecarie, oneri contrattuali, istruttoria tecnica e legale, nonché accertamenti relativi all'acquisto di macchine e attrezzature. La decisione sulla concessione delle anticipazioni spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro, previa consultazione di un comitato apposito e dopo gli accertamenti necessari.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1406

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1406/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1406 ## Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 ; Viste le leggi 28 dicembre 1957, n. 1306, 24 giugno 1958, n. 637, 14 gennaio 1959, n. 5, 2 giugno 1961, n. 454, 14 gennaio 1963, n. 22, 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132 , con le quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla predetta legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo III; Visto l' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ; Considerato che occorre adeguare le norme di cui al regolamento di esecuzione della citata legge 25 luglio 1952, n. 949 alle nuove disposizioni recate dalle leggi su menzionate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Gli istituti di credito che intendano ottenere la concessione di anticipazioni da impiegare nella erogazione di prestiti ai termini dell' art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell' art. 12 della legge n. 910 del 27 ottobre 1966 , dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono gli stanziamenti da ripartire. Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e dovranno inoltre essere indicate: a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario; b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonchè delle spese contrattuali, di istruttoria tecnica e legale e di accertamento di avvenuto acquisto delle macchine e delle attrezzature, tenendo presente che le spese di bollo delle cambiali agrarie sono a carico della ditta prestataria. Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro, sentito il comitato di cui al successivo art. 2.

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