Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 150/2002

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Pubblicato: 25/07/2002 In vigore dal: 30/05/2002 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 150/2002 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150 ## Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 , ed in particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 , sulla individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale; Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317 , e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22 maggio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001; Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33, comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di metrologia legale e metalli preziosi sono stati conferiti alle camere di commercio, dotate di autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Agli effetti del presente regolamento si intende: a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 ; b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e l'argento; c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme: 1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione; 2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione; 3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio; 4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica; 5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi; d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale; e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega; f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto; g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II. h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono; i) per "personale della camera di commercio" il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto; l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto; m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto; n) per "indennità di mora", le indennità previste all'articolo 7, comma 3, del decreto; o) per "tipologia produttiva", la modalità di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata; p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto; ((q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 ;)) r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto; s) per "certificazione aggiuntiva", la facoltà riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto; s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione; s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.

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