Quali sono i diritti di accesso ai recinti di Borsa stabiliti dal DPR 152/1948 per le diverse categorie di operatori?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 152/1948 modifica la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, stabilendo le tariffe di accesso ai recinti riservati della Borsa per diverse categorie professionali. Il decreto si applica agli operatori autorizzati a operare nei mercati borsistici romani e riguarda agenti di cambio, rappresentanti, impiegati, banchieri, commissionari e altre figure professionali del settore finanziario. La normativa prevede un sistema tariffario differenziato: gli agenti di cambio pagano 2.000 lire, i loro rappresentanti da 3.000 a 5.000 lire a seconda che siano il primo o successivi, gli impiegati da 1.000 a 2.000 lire, mentre i rappresentanti di istituti di credito pagano 15.000 lire e gli osservatori autorizzati 25.000 lire. Questo sistema di tariffazione riflette l'importanza e il ruolo di ciascuna categoria nel funzionamento della Borsa, con importi maggiori per chi ha responsabilità di rappresentanza istituzionale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 152
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 152/1948
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 152
## Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera
di commercio, industria e agricoltura di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281 , 28 gennaio 1932, n. 58 , 29 marzo 1934, n. 647, e il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415 , con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 20 maggio 1947, n. 338 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l' art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 I diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415 , sono stabiliti nella seguente misura: 1) agenti di cambio............................... Lit. 2.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante.................... Lit. 3.000 per i successivi............................... " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato......................... " 1.000 per i successivi............................... " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio.................. " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel re- cinto delle banche e banchieri....................... " 15.000 6) impiegati di banche............................ " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remis sori................................................. " 9.000 8) fattorini in divisa............................ " 2.000 9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida............. " 25.000
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Il DPR 152/1948 è il riferimento normativo per i diritti di Borsa e le tariffe di accesso ai recinti della Camera di commercio di Roma, disciplinando le categorie di operatori borsistici, agenti di cambio, banchieri e commissionari. Commercialisti e consulenti che operano nel settore finanziario lo consultano per comprendere gli obblighi tariffari, le categorie professionali autorizzate e la struttura delle commissioni di Borsa nel sistema italiano del dopoguerra.
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