Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 167/1996
Regolamento recante modalita' di elezione dei componenti del Consiglio universitario nazionale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1996, n. 167
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 167/1996
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1996, n. 167
## Regolamento recante modalita' di elezione dei componenti del
Consiglio universitario nazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63 , recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 , ed in particolare l'art. 10, comma 6, che prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalità di elezione e di designazione dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonchè dell'organizzazione interna e del funzionamento del medesimo Consiglio; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995; Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996; Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Rappresentanza del personale docente e ricercatore 1. Nel Consiglio universitario nazionale, i seggi di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono così assegnati: a) quattordici ai professori ordinari; b) dieci ai professori associati; c) sei ai ricercatori. 2. Ai fini del presente regolamento, nella denominazione di professori ordinari si intendono compresi gli straordinari e in quella di ricercatori si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento. 3. Gli elettori sono raggruppati in trenta collegi elettorali, individuati con l'ordinanza ministeriale che indice le elezioni, in relazione al numero degli elettori delle singole aree disciplinari e delle singole categorie, accertato dalla stessa ordinanza alla data della sua emanazione. Le variazioni intervenute successivamente non rilevano ai fini della distribuzione dei seggi fra le aree disciplinari e della formazione dei collegi elettorali. 4. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età. 5. Le quattordici aree disciplinari, individuate dal CUN, sono graduate in ordine decrescente secondo il numero complessivo degli aventi diritto al voto e raggruppate in tre classi: nella prima classe le prime quattro, nella seconda le successive otto, nella terza le ultime due. Alle aree della prima classe sono assegnati tre rappresentanti, alle aree della seconda due, alle aree della terza uno. 6. In ciascuna area della prima classe, ciascuna delle tre categorie di elettori costituisce un separato collegio elettorale. 7. In ciascuna area della seconda classe sono costituiti due collegi elettorali, uno composto dai professori ordinari, l'altro dai professori associati e dai ricercatori. I collegi composti dai professori associati e dai ricercatori eleggono un ricercatore nelle due aree disciplinari nelle quali il rapporto numerico fra le due categorie, accertato con l'ordinanza che indice le elezioni, è più favorevole ai ricercatori; nelle altre aree eleggono un professore associato. 8. In ciascuna area della terza classe è costituito un collegio elettorale che comprende gli elettori di tutte le categorie ed elegge un professore ordinario. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 341/1990 reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". Si trascrive il testo del relativo art. 10: "Art. 10 (Consiglio universitario nazionale). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane. 2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine: a) al coordinamento tra le sedi universitarie; b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari; c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica; d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici; e) al piano triennale di sviluppo dell'università. 3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante. 4. Il CUN è composto da: a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane; c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma; d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università; e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). 5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2. 6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonchè l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti. 8. A modifica di quanto previsto dall' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN. 9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 , è abrogato". - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 13/1991 reca: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica". Nota agli articoli 1, 3 e 15: - Per il testo dell' art. 10 della legge n. 341/1990 si veda in nota alle premesse.
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