Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 17/1976

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Pubblicato: 21/02/1976 In vigore dal: 03/01/1976 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal DPR 17/1976 al decreto 638/1972 in materia di attribuzione di somme agli enti e delegazioni di pagamento?

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Il DPR 17/1976 introduce correzioni e integrazioni al precedente decreto 638/1972, che disciplinava l'attribuzione di somme a specifici enti in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni nell'ambito della riforma tributaria del 1971. La norma principale aggiunge l'articolo 7-bis, il quale chiarisce che le somme spettanti agli enti comprendono anche elementi accessori come sopratasse per omessa o ritardata denunzia, interessi di mora e maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o prolungata rateazione. Questo significa che gli importi trasferiti agli enti non sono limitati al solo tributo principale, ma includono tutti gli elementi correlati alle violazioni procedurali e ai ritardi. La modifica dell'articolo 16 estende fino al 31 dicembre 1977 la facoltà degli enti di rilasciare delegazioni di pagamento sulle somme che le intendenze di finanza devono corrispondere, nella quota disponibile secondo le disposizioni successive. Questa disposizione temporale rappresenta una misura transitoria per facilitare la gestione dei flussi finanziari durante il periodo di implementazione della riforma tributaria.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 17

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 17/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 17 ## Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, numero 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente: "Art. 7-bis. - Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione". L'art. 16 è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".

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