Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 1714/1965
Modifica dell'art. 4, lettera q), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491, riguardante le norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635.
Cosa prevede il DPR 1714/1965 riguardo alla gestione delle eccedenze attive assicurative?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1714/1965 modifica le norme di esecuzione della legge 635/1961, disciplinando il trattamento delle eccedenze attive derivanti dalla gestione assicurativa. In pratica, stabilisce che annualmente, per ogni esercizio finanziario, deve essere accertato l'avanzo della gestione assicurativa secondo quanto previsto dall'articolo 27, lettera b) della legge madre. Questo avanzo deve essere versato al Fondo autonomo di cui all'articolo 25 della legge 635/1961, affinché il Fondo possa utilizzarlo per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della medesima legge. La norma riguarda principalmente gli enti e le strutture coinvolte nella gestione assicurativa nel settore del commercio estero, garantendo che i risultati positivi della gestione vengano reinvestiti nel Fondo per finanziare ulteriori operazioni. Per i commercialisti e i responsabili amministrativi, questa disposizione è rilevante per la corretta contabilizzazione annuale delle eccedenze e per il versamento tempestivo al Fondo, evitando irregolarità amministrative.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1714
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1714/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1714
## Modifica dell'art. 4, lettera q), del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491,
riguardante le norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 luglio 1961, n. 635 ; Visto l' art. 4, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta: Art. 1 Articolo unico. L' art. 4, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491 , riguardante norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635 , è modificato come appresso: q) accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione assicurativa ai fini dell'art. 27, lettera b) della legge e ne dispone il versamento al Fondo autonomo di cui all'art. 25 della legge, affinchè il Fondo stesso se ne possa avvalere per le operazioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1965 SARAGAT MORO - MATTARELLA - COLOMBO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 127. - VILLA
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Il DPR 1714/1965 è il riferimento normativo per la gestione delle eccedenze attive assicurative e il loro versamento al Fondo autonomo, disciplinando aspetti di contabilità pubblica e gestione dei fondi nel settore del commercio estero. Commercialisti e consulenti amministrativi lo consultano per comprendere le modalità di accertamento annuale delle eccedenze, il trasferimento ai fondi autonomi e la corretta imputazione contabile secondo la legge 635/1961.
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