Quando si considerano iniziati i lavori di costruzione di una nave secondo il DPR 1754/1960?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1754/1960 modifica l'articolo 16 del regio decreto 1939 n. 1101 per definire il momento in cui i lavori di costruzione navale si considerano ufficialmente iniziati. Questa norma si applica alle navi mercantili destinate alla navigazione marittima e riguarda i cantieri navali e le aziende dell'armamento che beneficiano degli incentivi previsti dalla legge 17 luglio 1954 n. 522. Il decreto stabilisce che i lavori si intendono iniziati quando sia stata impostata la chiglia sullo scalo oppure, in alternativa, quando lo scafo nudo abbia raggiunto determinate percentuali di avanzamento. Queste percentuali variano in base alla stazza lorda della nave: il 5% per navi fino a 6000 tonnellate, il 4% per navi da 6001 a 8000 tonnellate, il 3% per navi da 8001 a 12.000 tonnellate e il 2% per navi oltre 12.000 tonnellate. La norma è rilevante perché il momento di inizio lavori determina l'accesso ai benefici fiscali e agli incentivi previsti dalla legge sulla cantieristica navale, influenzando così la programmazione finanziaria e contabile delle aziende del settore.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1754
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1754/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1754
## Norme di attuazione della legge 17 luglio n. 522, recante
provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e
dell'armamento.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 23 della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento; Ritenuta l'opportunità di precisare, in relazione alla tecnica cantieristica moderna, il momento nel quale i lavori di costruzione delle navi debbano essere considerati iniziati ai sensi dell'art. 16 della legge sopracitata; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per la difesa; Decreta: In attesa della emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1954, n. 522, l'articolo 16 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 , è modificato nel modo seguente: I lavori di costruzione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima si intendono iniziati quando sia stata impostata la chiglia sullo scalo o, in mancanza, quando lo stato di avanzamento dello scafo nudo abbia raggiunto le seguenti percentuali: 5% per navi fino a 6000 tonnellate di stazza lorda; 4% per navi da 6001 a 8000 tonnellate di stazza lorda; 3% per navi da 8001 a 12.000 tonnellate di stazza lorda; 2% per navi da oltre 12.000 tonnellate di stazza lorda. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI - TRABUCCHI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 111. - VILLA
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Il DPR 1754/1960 è il riferimento normativo per definire l'inizio dei lavori di costruzione navale ai fini dell'accesso agli incentivi per l'industria navale e dell'armamento. Cantieri navali e società di armamento consultano questa norma per determinare il momento di imputazione dei costi di costruzione, l'accesso ai benefici fiscali e la corretta contabilizzazione dei lavori in corso secondo la legge 522/1954 e il regio decreto 1101/1939.
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