Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 177/2015
Regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. (15G00191)
Quali sono le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari secondo il DPR 177/2015?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 177/2015 disciplina come devono essere calcolati e pagati i compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito dal decreto legislativo 14/2010. Questi professionisti si occupano della custodia, conservazione e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione secondo le norme antimafia. Il regolamento prevede l'utilizzo di tabelle differenziate a seconda del tipo di bene (singoli beni, complessi di beni o aziende) e stabilisce che il compenso sia commisurato al valore dei beni risultante dalla relazione di stima oppure al reddito prodotto. Per i patrimoni misti che includono sia singoli beni sia aziende, si applica il criterio della prevalenza riferito alla gestione più onerosa, maggiorata di percentuali per le altre tipologie. Il compenso può essere aumentato o diminuito fino al 50% su proposta del giudice delegato, considerando fattori come la complessità dell'incarico, le difficoltà concrete di gestione, la qualità dell'opera prestata e i risultati ottenuti. È inoltre prevista la possibilità di ulteriore maggiorazione per amministrazioni estremamente complesse o di eccezionale valore patrimoniale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 177/2015
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177
## Regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti
nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.
(15G00191)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all' articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell' articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 » e in particolare l'articolo 8, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; Ritenuto che l'attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito a norma dell' articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) (Omissis). ; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; (Omissis).". Si riporta il testo dell' art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica): "13. L'Albo di cui all' art. 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti: a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo; b) l'ambito delle attività oggetto della professione; c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale; d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati; e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.". Si riporta il testo dell' art. 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere): "3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.". Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 04 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell' art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ): "Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell' art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti norme di principio: a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa; c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione; 2) possibilità di usufruire di coadiutori; 3) necessità e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione; e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi; f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.". Note all'art. 1: Il decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 177/2015 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 177/2015 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della prevenzione antimafia e della gestione di beni sequestrati, disciplinando compensi di amministratori giudiziari, scaglioni di valore, criteri di liquidazione e tabelle differenziate. Consulenti, commercialisti e professionisti del settore lo consultano per comprendere le modalità di calcolo dei compensi, l'applicazione del criterio di prevalenza nei patrimoni misti, le percentuali di variazione e i parametri di complessità dell'incarico.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.