Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 178/1978

Approvazione dell'accordo stipulato il 3 giugno 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, riguardante le modalita' per il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione del beni previsti dall'art. 47 della convenzione del 27 febbraio 1968, integrata dalla convenzione aggiuntiv

Pubblicato: 15/05/1978 In vigore dal: 06/01/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 178

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 178/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 178 ## Approvazione dell'accordo stipulato il 3 giugno 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, riguardante le modalita' per il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione del beni previsti dall'art. 47 della convenzione del 27 febbraio 1968, integrata dalla convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ; Visto l'art. 196 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925 , recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935 , e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italo-radio, successivamente incorporata nella società Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935 , e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497 ; Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127 ; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: È approvato e reso esecutivo l'unito accordo stipulato il 3 giugno 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, riguardante le modalità per il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei ricavati derivanti dall'alienazione dei beni previsti dall'art. 47 della convenzione del 27 febbraio 1968, integrata dalla convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1978 Registro n. 19 Poste, foglio n. 1

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