Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 192/1978
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. 192
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 192/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. 192
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 10 ottobre 1936 n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939 n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933. n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messine approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso: L'art. 32, relativo alla facoltà di economia e commercio, è modificato nel senso che il primo comma integrato nel modo seguente: 4) laurea in scienze statistiche e demografiche. Dopo l'art. 37, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, presso la facoltà di economia e commercio. Corso di laurea in scienze statistiche e demografiche Art. 38. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche e demografiche è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di analisi matematica; 2) analisi matematica; 3) geometria analitica; 4) calcolo delle probabilità; 5) istituzioni di statistica; 6) statistica; 7) statistica metodologica; 8) demografia; 9) demografia investigativa; 10) istituzioni di economia politica; 11) economia applicata; 12) istituzioni di statistica economica; 13) statistica economica; 14) istituzioni di diritto privato; 15) istituzioni di diritto pubblico; 16) sociologia; 17) teoria dei campioni. Sono insegnamenti complementari: 1) ecologia; 2) informatica; 3) teoria e tecnica dell'elaborazione matematica dei dati; 4) ricerca operativa; 5) economia delle aziende bancarie; 6) diritto delle assicurazioni private e sociali; 7) scienza dell'amministrazione; 8) legislazione sul credito e sul risparmio; 9) diritto finanziario; 10) scienza delle finanze; 11) teoria e politica dello sviluppo economico; 12) economia matematica; 13) economia monetaria e creditizia; 14) geografia della popolazione; 15) sociologia del lavoro; 16) antropologia; 17) econometria; 18) economia della localizzazione; 19) psicologia sociale; 20) psicometria; 21) economia e tecnica delle aziende di assicurazione; 22) economia e tecnica delle aziende industriali; 23) economia e tecnica delle aziende mercantili; 24) economia della popolazione; 25) teorie demografiche e modelli di sviluppo; 26) genetica; 27) statistica aziendale ed analisi di mercato; 28) controllo statistico delle qualità e statistica industriale; 29) statistica del lavoro; 30) matematica applicata alle scienze sociali; 31) statistica medica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque complementari. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche tra le materie impartite nel biennio per il diploma di statistica e tra quelle impartite nel corso di laurea della facoltà e dalle altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate dalla facoltà. Per essere iscritto al secondo anno, lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1978 Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 277
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